La stretta sulle auto non si applicherà ai contribuenti minimi
Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro, dal 2013 le auto aziendali subiranno un’ulteriore stretta: la percentuale dei costi deducibile dal reddito passerà dal 40% al 20% per cento. La rideterminazione non interesserà i contribuenti minimi, che continueranno a dedurre il 50%. La differenza di trattamento ha caratterizzato il regime senza già dal suo esordio, nel 2008, quando è stato previsto di non far applicare ai soggetti minimi alcuna regola del Testo unico sulle imposte sui redditi. Nell’individuare un criterio semplificato di deduzione di questi costi, le Entrate, nella circolare 7/E/2008, hanno chiarito che, a prescindere dalle disposizioni del TUIR, le spese di acquisto e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50% del relativo corrispettivo comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. Per le auto non è neanche fiscalmente rilevante il limite del costo di acquisto pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali.
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