Importante vittoria dello Studio Mancini Commercialisti in Sora, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, che con una sentenza n. 2581/2026 del 29 aprile 2026 ha annullato un avviso di accertamento induttivo, mediante ricostruzione di un maggior reddito d’impresa di oltre 172.000, nei confronti della Società S.L. – Il dato più significativo della pronuncia riguarda proprio la materia degli accertamenti induttivi. L’art. 39 comma 2 lett. d-bis del DPR 600/73 consente infatti all’Ufficio di ricostruire il reddito in via presuntiva quando le scritture contabili risultano inattendibili o gravemente irregolari. Si tratta di strumenti particolarmente invasivi, fondati spesso su presunzioni, ricostruzioni indirette e valutazioni discrezionali. Ed è proprio per questo che la Corte ha ritenuto imprescindibile il previo confronto con il contribuente. Il messaggio lanciato dai Giudici appare netto: quanto più penetrante è il potere accertativo del Fisco, tanto più rigoroso deve essere il rispetto delle garanzie difensive.

Al centro della decisione c’è il principio innovativo introdotto dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente, entrato in vigore il 18 gennaio 2024. Il Fisco non può limitarsi a ricevere documenti e osservazioni del contribuente, ma deve instaurare un confronto reale, concreto e motivato prima di emettere un accertamento. Secondo i Giudici “non basta invitare il contribuente o acquisire memorie difensive” serve un vero contraddittorio preventivo, cioè un dialogo effettivo tra cittadino e Amministrazione Finanziaria.

La vicenda riguardava la società S.L. alla quale era stato contestato un maggior reddito d’impresa tramite accertamento induttivo. Tuttavia, la documentazione contabile era stata consegnata dal contribuente prima dell’emissione dell’atto fiscale, ma l’Ufficio avrebbe ignorato tali elementi procedendo comunque all’accertamento.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio ha accolto l’appello proposto dal Dott. Ennio Mancini, riconoscendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria proprio per la mancanza di un contraddittorio “informato ed effettivo”.  Per la prima volta, infatti, una Corte Tributaria di II Grado  del Lazio afferma con chiarezza che il mancato contraddittorio preventivo non costituisce una semplice irregolarità formale, ma un vizio sostanziale capace di travolgere integralmente l’atto impositivo. Il contribuente non è più destinatario passivo della pretesa fiscale, ma soggetto titolare di un diritto effettivo al confronto anticipato con l’Amministrazione. E proprio da questa sentenza potrebbe iniziare una nuova stagione del diritto tributario italiano, nella quale, trasparenza, partecipazione e garanzie procedimentali diventeranno elementi centrali dell’attività accertativa del Fisco. La quale, viene considerata tra le prime applicazioni concrete della nuova normativa sul contraddittorio preventivo con importanti ricadute sistematiche sul contenzioso tributario nazionale.