Dal 18.07.2012 le dimissioni dei lavoratori sono da convalidare

Da oggi entrano in vigore le nuove regole sulle dimissioni e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le nuove regole prevedono che le dimissioni sono valide solo se convalidate nelle apposite sedi e con particolari modalità.  La convalida interessa tutte le tipologie di dimissioni e risoluzioni consensuali. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda che si tratti: di lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) o della generalità dei lavoratori.

Nel primo caso, la risoluzione consensuale o le dimissioni volontarie devono essere convalidate dalla DTL;

nel secondo la convalida deve essere fatta presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competente oppure ancora presso le sedi individuate dai CCNL. L’iter da seguire: il datore che riceve le dimissioni provvede all’ordinaria comunicazione telematica di cessazione al Centro Impiego, entro 30 giorni invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta comunicazione. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per rispondere all’invito e sottoscrivere la comunicazione.

Durante tale periodo ha due alternative: non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide oppure contestarle offrendo le proprie prestazioni lavorative.

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