Il trattamento fiscale del reddito delle società tra professionisti

Con l’entrata in vigore del Decreto 34/2013, dal 22 aprile 2013 è possibile costituire società tra professionisti (STP). I professionisti che intendono svolgere la loro attività in comune possono, così, costituire una società professionale, per l’esercizio di un’unica attività, o una società multidisciplinare per l’esercizio di diverse attività professionali. I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali. Il reddito di queste società sarà considerato reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, essendo ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori, bisogna distinguere se il socio investitore è o meno un imprenditore. Nel primo caso le somme percepite verranno considerate reddito d’impresa secondo le ordinarie modalità del regime della trasparenza, nel secondo reddito di lavoro autonomo.

(Articolo letto 685 volte)

Pubblicato in Ultimi articoli.