Pace Fiscale 2018 decreto fiscale Commercialista Mancini Sora3

Pace Fiscale in Pillole 2° parte

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto discusso D.L. fiscale  n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, vi proponiamo una sintesi delle principali misure. 2° parte

LITI FISCALI PENDENTI

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti –  Art. 6 D.L.119/2018
– Interessa tutte le vertenze tributarie pendenti avanti le Commissioni tributarie, avente come controparte l’Agenzia delle Entrate. L’ importo della definizione agevolata della lite pendente

– si chiude pagando il 50% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’ Agenzia delle Entrate nel 1° grado del giudizio; pagando il 20% del valore della controversia in caso di soccombenza  nel 2° grado del giudizio, escluso sanzioni e interessi;

Qualora non vi sia stata nessuna pronuncia o la stessa sia a favore dell’ Agenzia delle Entrate, il contribuente può chiudere definitivamente la lite con il fisco procedendo al pagamento di un importo pari al solo valore della lite al netto degli interessi e sanzioni irrogate.

-La definizione agevolata della lite si perfeziona con la presentazione dell’ istanza all’Amministrazione Finanziaria e con il pagamento degli importi dovuti o della 1°rata entro il 31 maggio 2019. E’ ammesso il pagamento rateale del dovuto sino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

 

CONDONO

Condono con dichiarazione integrativa speciale, solo per coloro che hanno presentato le dichiarazioni fiscali – Art. 9 D.L. 119/2018

– Riguarda tutti i redditi non dichiarati fino al 31.12.2017, con il limite di un aumento del reddito fino al 30% di quanto denunciato, con un tetto massimo di 100.000 euro all’anno per 5 anni. Totale massimo: 500.000 euro;

– si paga solo una imposta sostitutiva del 20% sul nuovo reddito emerso, invece delle normali aliquote;

– Il pagamento delle imposte potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in alternativa fino ad un massimo di 5 anni, in 10 rate semestrali a partire dal 30 settembre 2019. Si dovrà presentare una dichiarazione integrativa all’Agenzia delle Entrate. Ci si potrà avvalere della dichiarazione integrativa per uno o più periodi d’ imposta dal 2013 al 2016.

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Dott. Ennio Mancini

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