Quesiti & Risposte
- Sono un cittadino rumeno con residenza fiscale in Italia, possiedo a titolo di proprietà un appartamento in Bucarest ( Romania). Dal gennaio 2016 sono disoccupato e non ho percepito alcun reddito Quali sono i miei obblighi dichiarativi e quali imposte devo pagare in Italia?
In via preliminare è bene evocare l’art. 3 del Dpr 917/86, il quale dispone che tutti i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tassati nel predetto Stato per i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie, in osservanza alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal Decreto Legge n° 167 del 1990, poiché il contribuente detiene all’estero il predetto immobile è obbligato a compilare quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2017, ancorché nel 2016 non abbia percepito alcun reddito. Il contribuente quale persona fisica, per l’appartamento situato in Romania è tenuto a pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), l’imposta è pari allo 0,76% da applicarsi sul valore dell’immobile, determinato sulla base del valore catastale la cosiddetta taxa pe cladiri. A seguito modifiche apportate all’art. 8 comma 16 D.L. 16/2012, l’ IVIE non è dovuta se non supera i 200 euro, fermo restando la compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche.
Dott. Manuele Mancini
- Persona fisica residente in Italia, possiede a titolo di proprietà un mini appartamento a Parigi ( Francia) acquistato nel 2015 al prezzo di Euro 200.000. L’ appartamento non è locato ed è tenuto a ns. disposizione per fruirne nei periodi feriali. In Francia nel 2016 a titolo d’ imposta ho pagato l’ importo di 500 euro e in Italia a titolo acconto IVIE 1.020 euro. Cosa devo indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 e quale imposte devo pagare?
In sede di compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non dovrà indicare nulla nel Quadro D del modello Redditi 2017, in quanto l’ imposta pagata all’ estero è di natura patrimoniale e non reddituale ( in Francia l’ immobile a disposizione non è soggetto ad imposte sui redditi ). In considerazione delle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2016 e in assenza di variazioni nell’anno 2016, nel caso di specie il contribuente non è obbligato alla compilazione del quadro RW Modello redditi Persone Fisiche 2017, nonostante ciò dovrà provvedere al versamento della imposta IVIE ( imposta sul valore degli immobili situati all’estero ) dovuta a saldo 2016 e acconto 2017.
Dott. Manuele Mancini
- Contribuente persona fisica residente in Italia detiene in proprietà un piccolo appartamento non locato a San Marino acquistato al prezzo d’ acquisto di Euro 185.000 . Nell’anno 2016 ho versato a San Marino 240 euro a titolo d’ imposta patrimoniale. Quale altre imposte devo pagare in Italia?
Prima di ogni cosa ebbene precisare che San Marino non è né un Paese appartenente alla UE né allo Spazio Economico Europeo, trattasi quindi di Paese extra UE, il contribuente dovrà pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ( I V I E ), nel caso di specie sarà pari a 1.406 euro, ovverosia il 0,76% applicato sul prezzo di acquisto dell’immobile. Dall’imposta IVIE da versarsi nel giugno 2017, potrà scomputarsi l’imposta patrimoniale di 240 euro versata nel 2016 a San Marino.
Dott. Manuele Mancini
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