Stop ai pagamenti contanti per rifornimento benzina

Addio alla scheda carburante dal 1° luglio 2018

Rifornimento ma senza contanti

Dal 1° luglio 2018 tutti coloro che acquisteranno carburanti, dovranno effettuare obbligatoriamente il pagamento con strumenti tracciabili ( assegni bancari e postali, carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, bollettino postale ), escluso il denaro contante. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’Iva.

Fatturazione elettronica per titolari di Partita Iva

Dal 1°luglio 2018 i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburante con fatturazione elettronica. Per ricevere la fatture elettroniche, i titolari di partita Iva dovranno comunicare la propria PEC al gestore dell‘impianto. La Legge di bilancio 2018 dai commi 909-928, stabilisce quindi l’abbandono della cosiddetta scheda carburante, usata sinora da imprese e professionisti per comprovare gli acquisti effettuati presso i distributori di carburante. Si attendono tuttora istruzione in merito a come sarà gestita la fatturazione elettronica.

 

Manuele Mancini, Dottore Commercialista in Sora
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nuovi voucher studio Mancini

I NUOVI VOUCHER: cosa cambia tra i vecchi e i nuovi voucher

Dott.ssa Cristina Natasha Mancini

Con l’approvazione della Manovra correttiva 2017 viene regolamentato con l’art. 54/bis, Legge 21 giugno 2017 n. 96 la normativa dei cosiddetti nuovi voucher, i quali non potranno più essere acquistati e riscossi presso ricevitorie, tabacchi e uffici postali. Trattasi di un contratto di lavoro semplificato che, consentirà a coloro che effettuano prestazioni di lavoro occasionali di essere retribuiti con uno strumento simile ai voucher. E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e nel settore del non profit. E’ possibile attuare il contratto di lavoro occasionale per ciascun anno civile, entro il limite dei seguenti compensi:

  • non oltre i 5.000 euro. Il committente potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma entro il predetto limite;
  • non oltre i 2.500 euro, erogati dal singolo committente al prestatore;
  • non oltre 5.000 euro, per ciascun prestatore, riferito alla totalità dei committenti.

L’ importo netto del voucher telematico è di 9 euro l’ora, per il datore di lavoro si aggiungono i contributi INPS, INAIL con un costo complessivo a loro carico di 12 euro. Le prestazioni occasionali non potranno essere inferiore a 4 ore di lavoro consecutive al giorno, la retribuzione giornaliera non potrà in ogni caso essere inferiore a 36 euro netti al giorno. I voucher telematici verranno corrisposti ai lavoratori occasionali direttamente dall’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa con accredito sul conto corrente o bonifico postale. I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da imposizione fiscale. Per l’utilizzo del lavoro occasionale sarà necessario trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del lavoratore, la data e ora di inizio e fine della prestazione e il compenso pattuito. Per la violazione inerente l’omessa preventiva comunicazione della prestazione è prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Anche le Pubbliche Amministrazioni possono far ricorso al contratto di lavoro occasionale ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle imprese del settore edile e settore affine.

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Nuovo Spesometro Studio Mancini Sora

Nuovo spesometro e liquidazione trimestra Iva

La Legge di Bilancio per il 2017, ha previsto la sostituzione dell’attuale “spesometro” con la comunicazione semestrale di tutti i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate comprese le bollette doganali e note di variazioni, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione, nota come “SPESOMETRO” dovrà essere effettuata in forma analitica e solo per il periodo d’ imposta 2017 alle scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento scadenza
1° Semestre 2017  ( gennaio- giugno ) 16 settembre 2017
2° Semestre 2017 ( luglio – dicembre ) 28 febbraio 2018

La succitata Legge ha, inoltre introdotto l’obbligo per i contribuenti, di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA alle seguenti scadenze:

Periodo di riferimento scadenza
1° trimestre 2017  ( gennaio- marzo ) 31 maggio 2017
2° trimestre 2017  ( aprile- giugno ) 18 settembre 2017
3° trimestre 2017  (luglio- settembre) 30 novembre 2017
4° trimestre 2017  ( ottobre – dicembre) 28 febbraio 2018

Sono esclusi dall’ adempimento i soggetti passivi che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero coloro che non sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche

Si sintetizzano nella tabella successiva le sanzioni previste per omissioni, trasmissioni tardive, errate, incomplete e/o infedeli comunicazioni IVA.

SANZIONI PREVISTE
ADEMPIMENTI VIOLAZIONI SANZIONI

Comunicazione

semestrale

dati fatture

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

euro 2 per fattura (limite max

€. 1.000 per trimestre)

Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza

euro 1 per fattura (limite max

€.  500 per ciascun trimestre)

Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza
Comunicazione trimestrale dati liquid. periodiche Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche da € 500 a € 2.000
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza da € 250 a € 1.000
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Ennio Mancini

 

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