Società Semplice Immobiliare

Società Semplice “ cassaforte immobiliare “ a tutela del patrimonio familiare

La società semplice immobiliare è una società, tra le più elementari fra tutte quelle contemplate nel ns. ordinamento, regolamentata negli artt. 2251-2290 codice civile. Può avere come oggetto sociale sia la semplice gestione di patrimoni immobiliari, sia la gestione di partecipazioni in altre società (e interessi economici anche in qualità di Trustee). Ottimo strumento a tutela del patrimonio familiare.  La Società Semplice presenta notevoli

V A N TA G G I

 

  • non richiede un capitale sociale minimo per la sua costituzione come per le società di capitali, ma è costituita dai conferimenti apportati dai singoli soci . La Società può essere costituita mediante scrittura privata non autenticata e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, nel caso di conferimento di beni non immobili ed altri beni.

La Società Semplice:

  • Ha un patrimonio separatorispetto al patrimonio personale di ogni singolo socio;
  • I soci della società semplice non sono tenuti all’iscrizione nella Gestione Inps Circolare Inps n.84 del 10 giugno 2021);
  • Non è soggetta alle imposte sul reddito ( né Ires, né Irpef nè Irap);
  • Fiscalmente è esonerata dagli I.S.A. ed alla disciplina delle Società di comodo;
  • In caso di insolvenza non è assoggettata al Fallimento;
  • Qualora vendesse gli Immobili detenuti da più di 5 anni non creerebbe plusvalenze, e permetterebbe un guadagno non tassato;
  • Ha costi di gestione minimi in quanto non ha nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili e di Redazione del Bilancio.
  • Facilita la pianificazione successoria a favore dei discendenti dei familiari o dei loro congiunti, nonché può essere un efficace mezzo per evitare l’ingerenza delle famiglie allargate, prevedendo dei limiti all’ingresso in società;
  • I redditi conseguiti dalla S.S. sono imputati per trasparenza a ciascun socio ;
  • Può essere utilizzata anche come Trust Company familiare, per l’assunzione degli incarichi di Trustee;
  • Beneficia dei vantaggi fiscali in tema di trasformazione agevolata di società commerciali in società semplice (Legge n. 197/2022 – art. 1 commi da 100 a 105) ;
  • Può essere utilizzata anche per acquistare nuovi immobili:

S V A N T A G G I

  • è impossibilitata ad esercitare un’attività commerciale (ma e finalizzata a conseguire un    utile);
  • ha limitata affidabilità creditizia.

Se desidera ricevere una consulenza a riguardo, si prega di contattarci, al fine di analizzare la Sua situazione, proponendo una soluzione finanziaria, fiscale e civile adatta ai suoi obiettivi.

Dott. Ennio Mancini

* Dott. Manuele Mancini

 *Commercialisti- Revisori Legale Conti-Consulenti del Lavoro

 

 

 

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NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2021 (1)

Nuovo Contributo a Fondo Perduto

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per tutti i titolari di partita Iva che hanno avuto un calo del 30% del fatturato e/ o corrispettivi medi mensili dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno 2019, spetta un contributo a fondo perduto come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400mila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Spetta un contributo minimo alle persone fisiche non inferiore a 1.000 euro e per gli altri soggetti (società) un minimo di 2000 euro previa verifica dei requisiti di cui sopra.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate

Si resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora – Via Boccaccio n. 2

M. S. G. Campano- Via San Marco n. 45

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proroga imposte 2020

Proroga secondo acconto e versamento imposte del mese di dicembre

Pubblicato in GU del 30.11.2020 n. 297, ed entrato in vigore il 30 novembre, il Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020) che introduce alcune proroghe dei versamenti.

In dettaglio è prorogato il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Inoltre è prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dell’Iva (nonché dell’acconto in scadenza il 27 dicembre) e delle ritenute alla fonte, che scadono nel mese di dicembre. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Possono usufruire di tale dilazione tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Consulente del Lavoro.

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Dal 1 luglio 2020 nuovo limite all’utilizzo del contante

A partire dal 01 luglio 2020 il limite massimo per l’utilizzo del denaro contante non potrà superare la soglia di Euro 2.000. E’ consentito pagare in contanti acquisti di beni e servizi fino ad Euro 2.000. Il trasferimento di danaro tra persone (anche tra familiari) superiore a tale somma dovrà essere effettuata con strumento tracciabile. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro sia chi effettua il pagamento.

Ad entrambi i soggetti che incorrono in dette violazioni vengono applicate delle sanzionati con un minimo da 3mila euro ad un massimo di 50mila euro. Versamenti e prelevamenti sul proprio conto corrente non hanno limiti, non essendo trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

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finanaziamenti a fondo perduto

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Art. 25

Contributi a Fondo perduto per aziende e professionisti

Le aziende e professionisti (comprese le attività agricole e commerciali ), che nel mese di aprile 2020, hanno ottenuto un calo di fatturato o corrispettivi, inferiore ai 2/3, del fatturato raffrontato al mese di aprile 2019, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto, non soggetto a tassazione nella misura dal 20% al 10%. Il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, con accredito diretto in c/ corrente bancario o postale, intestato al beneficiario presentando esclusivamente in via telematica una istanza all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del contributo spettante ai titolari di partita IVA, viene determinato applicando le seguenti percentuali sulla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi del mese di aprile 2020, e i ricavi o compensi del mese di aprile 2019:

  • 20% per quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per quei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino ad 1Milione di euro;
  • 10% per quei soggetto con ricavi o compensi superiore ad 1Milione di Euro e fino a 5 Milioni di euro.

Esempio: Negoziante che nell’anno 2019 non ha superato 400 mila euro di ricavi, ha subito un calo di 50mila euro di ricavi nel mese di aprile 2020, rispetto a mese di aprile 2019, riceverà un contributo a fondo perduto pari a 10.000 euro.

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo di Euro 1.000, alle persone fisiche ed Euro 2.000, per soggetti diversi dalle persone fisiche.

Lo studio resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Manuele Mancini,

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

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DECREZO 17 MARZO 2020

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia”

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia” le cui misure più significative si espongono di seguito:

PROROGA per aziende con ricavi fino a 2Milioni di Euro – tutti gli adempimenti fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi (versamenti compresi) con scadenza tra l’ 08 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono sospesi per ora fino al 31 maggio 2020. Tutti i versamenti potranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 31.05.2020 o in 5 rate uguali a decorrere dal mese di maggio 2020.

PROROGA per aziende con ricavi oltre 2Milioni di Euro – per i contribuenti con un fatturato oltre i 2milioni di euro, il rinvio dei versamenti è solo fino al 20.03.2020, termine entro il quale dovranno pagare tasse e contributi scaduti;

CREDITO D’ IMPOSTA NEGOZI – ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% per il canone di locazione di marzo 2020, per gli immobili censiti con categoria C/1.Si applica in compensazione con il mod.F24.Non beneficino del credito di imposte le farmacie, parafarmacie e punti vendita di genere alimentari di prima necessità:

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – per il periodo d’imposta 2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro;

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, che avevano ottenuto prestiti o linee di credito e i finanziamenti accordati, non possano essere revocati fino alla data del 30.09.2020;

SOSPESI TERMINI DI VERSAMENTO, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 8 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 con proroga di versamento entro il 31 giugno 2020 . Le rate in scadenza per coloro che hanno aderito alla “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” dovranno essere versate entro il 31 maggio 2020;Continua a leggere..

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detrazioni spese mediche

Spese mediche non detraibili se pagate in contanti

A partire dal 1° gennaio 2020 ( Legge 160/2019 art 1 commi 679-680), le spese  sanitarie specificate nell’art 15 del Dpr 917/86,  sono detraibili  nella dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2000), solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi diversi dal contante, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari, circolari, bonifici bancari o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per poter fruire delle detrazioni per visite mediche generiche o specialistiche eseguite presso medici o professionisti privati (spese odontoiatriche, ecc), necessita conservare, oltre alle ricevute che ne attestino la spesa, anche la prova del pagamento effettuato.

Si può utilizzare il contante per acquistare i medicinali in farmacia ed anche:

  • Occhiali da vista, lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • Siringhe, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, pannoloni per incontinenza;
  • Prodotti ortopedici tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per deambulazione in generale;
  • Ausili per disabili, materassi ortopedici e antidecubito;
  • Dispositivi medico diagnostici in vitro

E’ consentito il pagamento in contanti nel caso in cui la spesa sanitaria sia sostenuta in una struttura accreditata al SSN.

Limiti reddituali – Le detrazioni per spese sanitarie, sebbene sostenute con pagamenti tracciabili, sono precluse ai soggetti percettori di redditi complessivi superiori a 240mila euro.

 

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

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Agevolazioni per assunzioni 2020

Si elencano in sintesi le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020, inerente le aziende che assumono

Esonero contributivo apprendistato di 1°livello.

Viene riconosciuto l’azzeramento dei contributi per i primi 3 anni di contratto per quelle aziende (che occupano fino a 9 dipendenti), che danno inizio ad un contratto di apprendistato con giovani tra i 15 e i 25 anni. Fermo restando che per gli anni successivi al terzo, l’aliquota diventerà del 10%.

 

Esonero contributivo triennale under 35.

E’ ancora possibile per le aziende, assumere giovani fino a 35 anni con sgravio  contributivo del 50%, fino ad un massimo di 3mila euro per un anno, entro il 31.12.2020.L’ agevolazione contributiva del 100% spetta per quelle aziende situate nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Molise),per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili.

 

Esonero contributivo giovani eccellenze.

Riguarda le assunzioni di giovani laureati, con esonero per 12 mesi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 8mila euro. La predetta agevolazione spetta per i giovani di età inferiore a 30 anni, con laurea  magistrale conseguita tra il 01.01.2018 e il 30.06.2019, con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.

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artigiani ricevute fiscali

ARTIGIANI dal 1° gennaio 2020, STOP alle ricevute fiscali

Dal 1° gennaio 2020, la ricevuta fiscale andrà in soffitta e verrà sostituita da un documento commerciale. Pertanto per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico ( laboratori di  riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, ecc ), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, ecc), gli stessi dovranno rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, la quale verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (art 21 comma 4 del Dpr n. 633/72). Qualora l’elettricista (ma vale anche per l’idraulico e falegname), effettuino delle riparazioni presso l’abitazione del cliente, gli stessi dovranno obbligatoriamente, rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Fermo restando che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare, potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile. Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020. ( Il suddetto comportamento è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate,  nel forum Telefisco del 30 gennaio 2020, in sostituzione dello scontrino fiscale si può emettere fattura cartacea.)

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista- Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro

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Regime forfettario 2020

Regime Forfettario 2020.

Ecco cosa cambia dal 1°gennaio 2020, per i contribuenti in regime forfettario (Decreto Fiscale 2020 art. 1 commi 619-692). Sono previste delle cause ostative per l’adozione del regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. Sono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, o professionisti che nell’anno 2019 hanno i seguenti requisiti:

  1. conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno superiori a 65mila euro;

  2. sostenuto spese per personale dipendente superiori a 20mila euro lordi. Come spese sostenute, devono essere compresi i costi per lavoro accessorio, per dipendenti e collaboratori ( art. 50 comma 1 lett. c. e c-bis DPR 917/86), nonché le somme erogate sotto forma di utili, agli associati in partecipazione con apporto da solo lavoro;

  3. percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (art.49 e 50 DPR 917/86), di importo superiore a 30mila euro nell’anno 2019. La verifica di tale importo è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31.12. 2019.

E’ previsto un regime premiale per i forfettari che sceglieranno di utilizzare esclusivamente la fatturazione elettronica, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43, 1° comma DPR 600/73. Per i forfettari che emetteranno fatture “elettroniche”, in ossequio al predetto articolo, il termine per essere controllati dal fisco passerà da 5 a 4 anni post presentazione dichiarazione dei redditi.

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora, Via Boccaccio n.2

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