PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO DAL FISCO

Il Fisco sta procedendo instancabilmente ad iscrivere ipoteche sugli immobili in caso di cartelle esattoriali non pagate. In estrema sintesi ecco come funziona:

– Ipoteca sugli immobili – L’iscrizione ipotecaria sugli immobili è prevista per debiti tributari superiori a 20.000 euro.  Prima di procedere con l’iscrizione ipotecaria, è fatto obbligo all’Agenzia della Riscossione di inviare al contribuente una comunicazione preventiva, affinché provveda a regolarizzare la sua posizione. Qualora quanto richiesto non viene pagato entro 30 giorni, viene trascritta l’ipoteca sull’immobile.

– Pignoramento immobiliare – A seguito iscrizione ipotecaria, qualora il contribuente non provvede a estinguere il suo debito entro i termini richiesti, l’Agenzia della Riscossione procederà al pignoramento dell’immobile.

 

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vs. disposizione, richiedi una consulenza.

 

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Il Trust tutela Imprese & Famiglie

Il TRUST è un istituto giuridico, con cui tu proprietario di beni (case, terreni, denaro, ecc), chiamato “disponente” deicidi di affidare tutti i tuoi beni, o parte di essi ad una persona di fiducia “trustee”, che li amministra nell’interesse di specifici “beneficiari” (figli, nipoti, genitori, ecc), da te scelti.

 

Vantaggi del Trust

*Protezione dai creditori: I beni conferiti nel trust sono separati dal tuo patrimonio personale e non possono essere aggrediti per debiti personali.
*Gestione personalizzata: puoi stabilire regole precise su come e quando i beni dovranno essere gestiti e distribuiti.
*Ottimizzazione della successione: evita conflitti ereditari e assicura la tutela dei tuoi cari secondo la tua volontà.
*Flessibilità e controllo: puoi scegliere tra diverse tipologie di trust in base alle tue esigenze.

 

Agevolazioni Fiscali del Trust

Imposte di registro: l’atto istitutivo del trust sconta l’imposta di registro in misura fissa.
Imposte di donazione, ipotecarie e catastali si pagano solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari.
Nessun obbligo contabile, se il trust non svolge attività commerciale, è sufficiente il solo codice fiscale, presenta la dichiarazione dei redditi.

 

Trust & Tassazione

L’inquadramento del trust come entità trasparente o opaco, è desunto dalle clausole contenute nell’atto istitutivo:
Trust Trasparente: i beneficiari sono identificati e pagano le imposte sui redditi prodotti, anche se non li percepiscono subito.
Trust Opaco: il trust paga l’IRES al 24% e i beneficiari non hanno oneri fiscali fino alla distribuzione dei redditi prodotti e del patrimonio.
Trust Misto: E’ possibile creare un trust flessibile al contempo opaco e trasparente, con parte dei redditi accantonati e parte distribuita ai beneficiari.

Il trust può essere una soluzione efficace per ottimizzare la tua pianificazione fiscale e patrimoniale. Lo Studio Mancini esperti in Trust e Gestione patrimoniale accompagna il cliente attraverso le vari fasi di istituzione e amministrazione del trust, fino alla gestione dei beni e dei patrimoni destinati.

 

Non lasciare nulla al caso, proteggi e valorizza il tuo patrimonio.

 

*Dott. Manuele Mancini & Dott. Ennio Mancini

Commercialisti & Revisore Legali dei conti- Consulenti del Lavoro

03039 Sora – Via Boccaccio n. 2 tel  0776 824508 email info@studio-mancini.net            

03025 Monte S.G. Campano – Via San Marco n. 45 tel 0775 288311 email info@studio-mancini.net

 

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consulenza tributaria studio mancini sora

SANATORIA FISCALE & CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Atteso che solo in data 14 ottobre 2024 si è in possesso dei dati contabili della Sogei (Agenzia Entrate).

Sanatoria Fiscale” (anno 2018-2022)

La legge 143/2024, dà la possibilità ai contribuenti IVA sottoposti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d.  I.S.A.) di avvalersi della sanatoria fiscale per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva il cui importo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro. Il versamento dell’imposta dovuta potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in 24 rate mensili di pari importo oltre interessi al tasso legale, con la prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.  La c.d. sanatoria fiscale, cioè il ravvedimento speciale, è riservato soltanto ai contribuenti IVA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 e 2025, presentando l’istanza di adesione entro il 31 ottobre 2024 (salvo proroghe) mettendosi al riparo da eventuali futuri accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o ispezioni della Guardia di Finanza, per gli anni coperti dalla sanatoria fiscale.

Concordato Preventivo Biennale (anno 2024-2025)

Il Concordato Preventivo Biennale (in sigla C.P.B), è una procedura basata su una proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate, fra imprese/professionisti, al fine di concordare anticipatamente l’imposta dovuta per l’anno 2024 e 2025. Si dovrà versare l’imposta sostitutiva sulla eccedenza del reddito derivante dall’adesione al concordato rispetto a quello dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente. L’imposta sostitutiva può variare in base al voto ISA, ottenuto dal contribuente in ciascun periodo d’imposta, applicando le aliquote:  –del 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; – del 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;del 15%, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.  Molti si chiederanno cosa sono gli ISA, nello specifico, sono degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale utilizzati dal 2018 dall’Agenzia delle Entrate, per verificare, la coerenza dei ricavi dichiarati dai contribuenti per ogni periodo d’imposta , attribuendo un punteggio compreso in una scala valori da 1 a 10 per ogni anno fiscale. Più basso sarà il punteggio raggiunto, minore è l’affidabilità fiscale, più alta saranno le imposta sostitutive da versare. Più alto è il punteggio raggiunto, minore saranno le imposta da versare. Il reddito concordato resterà fisso per due anni, sia che il reddito aumenti sia che diminuisca. Non possono beneficiare del CPB coloro che hanno debiti fiscali e/o contributivi oltre i 5.000 euro, e che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno degli ultimi tre anni, nonché coloro che sono stati condannati per reati fiscali o penali nei tre anni precedenti al periodo del concordato. Qualora il contribuente accetti la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale, l’istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024.

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vs. disposizione.

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Società Semplice Immobiliare

Società Semplice “ cassaforte immobiliare “ a tutela del patrimonio familiare

La società semplice immobiliare è una società, tra le più elementari fra tutte quelle contemplate nel ns. ordinamento, regolamentata negli artt. 2251-2290 codice civile. Può avere come oggetto sociale sia la semplice gestione di patrimoni immobiliari, sia la gestione di partecipazioni in altre società (e interessi economici anche in qualità di Trustee). Ottimo strumento a tutela del patrimonio familiare.  La Società Semplice presenta notevoli

V A N TA G G I

 

  • non richiede un capitale sociale minimo per la sua costituzione come per le società di capitali, ma è costituita dai conferimenti apportati dai singoli soci . La Società può essere costituita mediante scrittura privata non autenticata e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, nel caso di conferimento di beni non immobili ed altri beni.

La Società Semplice:

  • Ha un patrimonio separatorispetto al patrimonio personale di ogni singolo socio;
  • I soci della società semplice non sono tenuti all’iscrizione nella Gestione Inps Circolare Inps n.84 del 10 giugno 2021);
  • Non è soggetta alle imposte sul reddito ( né Ires, né Irpef nè Irap);
  • Fiscalmente è esonerata dagli I.S.A. ed alla disciplina delle Società di comodo;
  • In caso di insolvenza non è assoggettata al Fallimento;
  • Qualora vendesse gli Immobili detenuti da più di 5 anni non creerebbe plusvalenze, e permetterebbe un guadagno non tassato;
  • Ha costi di gestione minimi in quanto non ha nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili e di Redazione del Bilancio.
  • Facilita la pianificazione successoria a favore dei discendenti dei familiari o dei loro congiunti, nonché può essere un efficace mezzo per evitare l’ingerenza delle famiglie allargate, prevedendo dei limiti all’ingresso in società;
  • I redditi conseguiti dalla S.S. sono imputati per trasparenza a ciascun socio ;
  • Può essere utilizzata anche come Trust Company familiare, per l’assunzione degli incarichi di Trustee;
  • Beneficia dei vantaggi fiscali in tema di trasformazione agevolata di società commerciali in società semplice (Legge n. 197/2022 – art. 1 commi da 100 a 105) ;
  • Può essere utilizzata anche per acquistare nuovi immobili:

S V A N T A G G I

  • è impossibilitata ad esercitare un’attività commerciale (ma e finalizzata a conseguire un    utile);
  • ha limitata affidabilità creditizia.

Se desidera ricevere una consulenza a riguardo, si prega di contattarci, al fine di analizzare la Sua situazione, proponendo una soluzione finanziaria, fiscale e civile adatta ai suoi obiettivi.

Dott. Ennio Mancini

* Dott. Manuele Mancini

 *Commercialisti- Revisori Legale Conti-Consulenti del Lavoro

 

 

 

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NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2021 (1)

Nuovo Contributo a Fondo Perduto

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per tutti i titolari di partita Iva che hanno avuto un calo del 30% del fatturato e/ o corrispettivi medi mensili dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno 2019, spetta un contributo a fondo perduto come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400mila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Spetta un contributo minimo alle persone fisiche non inferiore a 1.000 euro e per gli altri soggetti (società) un minimo di 2000 euro previa verifica dei requisiti di cui sopra.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate

Si resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora – Via Boccaccio n. 2

M. S. G. Campano- Via San Marco n. 45

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proroga imposte 2020

Proroga secondo acconto e versamento imposte del mese di dicembre

Pubblicato in GU del 30.11.2020 n. 297, ed entrato in vigore il 30 novembre, il Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020) che introduce alcune proroghe dei versamenti.

In dettaglio è prorogato il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Inoltre è prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dell’Iva (nonché dell’acconto in scadenza il 27 dicembre) e delle ritenute alla fonte, che scadono nel mese di dicembre. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Possono usufruire di tale dilazione tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Consulente del Lavoro.

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Dal 1 luglio 2020 nuovo limite all’utilizzo del contante

A partire dal 01 luglio 2020 il limite massimo per l’utilizzo del denaro contante non potrà superare la soglia di Euro 2.000. E’ consentito pagare in contanti acquisti di beni e servizi fino ad Euro 2.000. Il trasferimento di danaro tra persone (anche tra familiari) superiore a tale somma dovrà essere effettuata con strumento tracciabile. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro sia chi effettua il pagamento.

Ad entrambi i soggetti che incorrono in dette violazioni vengono applicate delle sanzionati con un minimo da 3mila euro ad un massimo di 50mila euro. Versamenti e prelevamenti sul proprio conto corrente non hanno limiti, non essendo trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

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finanaziamenti a fondo perduto

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Art. 25

Contributi a Fondo perduto per aziende e professionisti

Le aziende e professionisti (comprese le attività agricole e commerciali ), che nel mese di aprile 2020, hanno ottenuto un calo di fatturato o corrispettivi, inferiore ai 2/3, del fatturato raffrontato al mese di aprile 2019, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto, non soggetto a tassazione nella misura dal 20% al 10%. Il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, con accredito diretto in c/ corrente bancario o postale, intestato al beneficiario presentando esclusivamente in via telematica una istanza all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del contributo spettante ai titolari di partita IVA, viene determinato applicando le seguenti percentuali sulla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi del mese di aprile 2020, e i ricavi o compensi del mese di aprile 2019:

  • 20% per quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per quei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino ad 1Milione di euro;
  • 10% per quei soggetto con ricavi o compensi superiore ad 1Milione di Euro e fino a 5 Milioni di euro.

Esempio: Negoziante che nell’anno 2019 non ha superato 400 mila euro di ricavi, ha subito un calo di 50mila euro di ricavi nel mese di aprile 2020, rispetto a mese di aprile 2019, riceverà un contributo a fondo perduto pari a 10.000 euro.

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo di Euro 1.000, alle persone fisiche ed Euro 2.000, per soggetti diversi dalle persone fisiche.

Lo studio resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Manuele Mancini,

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

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DECREZO 17 MARZO 2020

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia”

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia” le cui misure più significative si espongono di seguito:

PROROGA per aziende con ricavi fino a 2Milioni di Euro – tutti gli adempimenti fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi (versamenti compresi) con scadenza tra l’ 08 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono sospesi per ora fino al 31 maggio 2020. Tutti i versamenti potranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 31.05.2020 o in 5 rate uguali a decorrere dal mese di maggio 2020.

PROROGA per aziende con ricavi oltre 2Milioni di Euro – per i contribuenti con un fatturato oltre i 2milioni di euro, il rinvio dei versamenti è solo fino al 20.03.2020, termine entro il quale dovranno pagare tasse e contributi scaduti;

CREDITO D’ IMPOSTA NEGOZI – ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% per il canone di locazione di marzo 2020, per gli immobili censiti con categoria C/1.Si applica in compensazione con il mod.F24.Non beneficino del credito di imposte le farmacie, parafarmacie e punti vendita di genere alimentari di prima necessità:

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – per il periodo d’imposta 2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro;

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, che avevano ottenuto prestiti o linee di credito e i finanziamenti accordati, non possano essere revocati fino alla data del 30.09.2020;

SOSPESI TERMINI DI VERSAMENTO, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 8 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 con proroga di versamento entro il 31 giugno 2020 . Le rate in scadenza per coloro che hanno aderito alla “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” dovranno essere versate entro il 31 maggio 2020;Continua a leggere..

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detrazioni spese mediche

Spese mediche non detraibili se pagate in contanti

A partire dal 1° gennaio 2020 ( Legge 160/2019 art 1 commi 679-680), le spese  sanitarie specificate nell’art 15 del Dpr 917/86,  sono detraibili  nella dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2000), solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi diversi dal contante, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari, circolari, bonifici bancari o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per poter fruire delle detrazioni per visite mediche generiche o specialistiche eseguite presso medici o professionisti privati (spese odontoiatriche, ecc), necessita conservare, oltre alle ricevute che ne attestino la spesa, anche la prova del pagamento effettuato.

Si può utilizzare il contante per acquistare i medicinali in farmacia ed anche:

  • Occhiali da vista, lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • Siringhe, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, pannoloni per incontinenza;
  • Prodotti ortopedici tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per deambulazione in generale;
  • Ausili per disabili, materassi ortopedici e antidecubito;
  • Dispositivi medico diagnostici in vitro

E’ consentito il pagamento in contanti nel caso in cui la spesa sanitaria sia sostenuta in una struttura accreditata al SSN.

Limiti reddituali – Le detrazioni per spese sanitarie, sebbene sostenute con pagamenti tracciabili, sono precluse ai soggetti percettori di redditi complessivi superiori a 240mila euro.

 

Manuele Mancini

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