NOVITA’ DECRETO MUTUI

In attuazione alla Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali sono state introdotte sostanziali novità con riferimento ai contratti di:
mutuo aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

LE NOVITA’

La novità principale riguarda la possibilità per la banca mutuante, dopo 18 rate non pagate dal cliente, di procedere direttamente alla vendita dell’immobile, bypassando la procedura di esecuzione forzata, ossia la vendita all’asta; tale opzione è possibile soltanto se il cliente, assistito da un consulente ha volontariamente ed espressamente previsto l’inserimento di tale clausola nel contratto di mutuo; clausola che può configurarsi solo per i contratti futuri e non anche in caso di rinegoziazione di contratti stipulati in epoca antecedente al termine di 60 gg dall’entrata in vigore di disposizioni di attuazione del decreto in trattazione; di fatto la clausola espressa non opera retroattivamente.

Se la clausola espressa sia stata prevista nel contratto o meno, resta comunque ferma per la banca ha la possibilità di optare per la risoluzione del mutuo per inadempimento del cliente che non ha pagato 7 rate e non estingue il debito (proceduta tradizionale); in questo caso la vendita segue la normale procedura, quindi l’esecuzione forzata che si concretizza nella vendita dell’immobile all’asta. Se dalla vendita dovesse permanere un residuo in capo al mutuatario, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura forzata.

Qualora il cliente si rilevi inadempiente in seguito al mancato pagamento di 18 rate, con l’inserimento della clausola di esdebitazione , il debito si estingue con il trasferimento alla banca dell’immobile o dei proventi derivanti dalla vendita, in seguito ad adeguata valutazione dell’immobile da parte di un perito indipendente, scelto in comune accordo tra la banca e il mutuatario, o in caso contrario, tramite l’intervento del Presidente del tribunale territorialmente competente. Viene confermato il divieto di patto commissorio art 2744 c.c., per effetto del quale, se dalla vendita dell’immobile la banca realizzerà un introito superiore a quello che è il credito vantato nei confronti del cliente, la parte eccedente deve essere versata a favore dello stesso; se invece il prezzo di realizzo è inferiore al debito residuo, per la rimanenza, il cliente non è comunque perseguibile dalla banca, come invece avviene in caso di vendita dell’unità immobiliare all’asta.

Durante la fase di istruttoria del mutuo, l’individuazione del valore effettivo del bene è un aspetto fondamentale soprattutto per determinare l’importo massimo concedibile al cliente; Decreto in oggetto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rimarca che la valutazione deve essere svolta da figure competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito per avere una valutazione imparziale ed obiettiva; è la Banca d’Italia a dover emanare le disposizioni attuative, tenendo conto della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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COME PAGARE MENO TASSE

Per poter detrarre le spese dal Mod. 730 e Unico 2016, è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti effettuati, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF, come oneri Deducibili:

• I contributi previdenziali e assistenziali, nonché i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
• gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; organizzazioni non governative; università; organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro.

B) Si possono detrarre dall’imposta IRPEF, con detrazione dall’imposta del 19%, come oneri Detraibili:

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purché documentate da scontrino fiscale, con impresso, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket;
• le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo;
• le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro;
• le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali;
• le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo;
• le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro;
• le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632 euro;
• gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Nell’ interesse proprio del contribuente;
• spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro;
• spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro;
• spese veterinarie, per un importo superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro;
interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro;
premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro;

Spese di recupero edilizio recuperabili in 10 anni.

Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016, la detrazione fiscale è del 50%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la  predetta percentuale è di 96.000 euro;
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000 euro per ogni unità immobiliare recuperabili in 10 anni;
• le spese, purché effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, recuperabili al 50% in 10 anni;

Spese di risparmio energetico recuperabili in 10 anni

Per le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale è del 65%.
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. a pompa di calore.

Detrazioni per canoni di locazione.

Dal 1 gennaio 2013 la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa al 5%
• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
• detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
• detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

Deduzione sull’acquisto di un immobile, il cosiddetto riaffitto, Legge n. 164 del 2014.

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, viene introdotta una deduzione dal reddito imponibile Irpef del 20% del prezzo di acquisto di un immobile abitativo purché l’oggetto siano unità immobiliari di nuova costruzione e invendute dalla data dell’11 novembre 2014. Trattasi di acquisti d’ immobili con destinazione residenziale, nuovi o ristrutturati, acquistati da una persona fisica non esercente attività commerciale, a patto che, entro 6 mesi dall’acquisto, affittino l’immobile per un periodo non inferiore a 8 anni e ad un canone non superiore al valore dei canoni concordati. Il limite max della deduzione è di 60.000 euro, e dovrà essere ripartita in 8 rate annue di pari importo.

Dott. Ennio Mancini

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RINUNCIA DEL CREDITO DA PARTE DEL SOCIO

Dall’anno 2016 con l’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 147/15 è stata profondamente modificata la disciplina in tema di rinuncia al credito da parte del socio.
Più precisamente, a seguito delle novità introdotte, la rinuncia del credito da parte del socio costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.

Nota bene – Al fine di poter determinare la sopravvenienza attiva, il socio dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesterà il valore fiscale del credito stesso.
In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito dovrà essere ritenuto pari a zero, e, quindi, la sopravvenienza tassabile sarà pari all’intero valore del credito.

DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI

     ? Il 15.12.2015 il socio Marco Bianchi ha rinunciato al suo credito nei confronti della società, in considerazione delle probabili perdite della società stessa.
Deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Vi potrebbero essere importi soggetti a tassazione?
NO La disciplina trova applicazione a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 07.10.2015.
Per la società in oggetto, quindi, la nuova disciplina troverà applicazione soltanto dal 01.01.2016.
Pertanto:
– se il socio rinuncia al credito nel 2015 non emerge, in ogni caso, una differenza tassabile;
– se il socio rinuncia al credito nel 2016 (o successivamente), trova applicazione la nuova disciplina così come sopra esposta.

IL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE

 ?

Intendo effettuare un versamento in conto capitale. Devo rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

NO La disciplina appena richiamata trova applicazione nei casi in cui il socio:
– effettui un finanziamento a favore della società (per il quale, quindi, è prevista la restituzione al socio stesso);
– solo successivamente rinunci al credito stesso.
Diverso è invece il caso del socio che effettua, sin da subito, un versamento in conto capitale, che, quindi, non è soggetto a restituzione.
In quest’ultimo caso non opera la disciplina appena richiamata.

LA TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO

 ? Se in qualità di socio decido di rinunciare al credito che vanto nei confronti della mia società, sono soggetto a qualche forma di tassazione?
NO In questo caso non è prevista alcuna forma di tassazione in capo al socio.
Il socio vedrà accrescere il valore fiscale della sua partecipazione, per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

 

Dott. Ennio Mancini

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COSA FARE NEL CASO DI VERIFICHE FISCALI

La “ Verifica Fiscale ” può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica, società di capitale, società di persone o ente che abbia posto in essere una attività in relazione alle quali le norme tributarie pongono obblighi o divieti, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o penale. La verifica fiscale può essere eseguita sia dall’Agenzia dell’Entrate, sia dalla Guardia di Finanza, essi pongono in essere una vera e propria “ indagine ” disciplinata dagli artt. 52 del Dpr 633/1972 e art. 33 comma 1 Dpr. 600/1972. È importante, dunque, che i contribuenti sottoposti a verifica fiscale siano a conoscenza dei propri diritti e garanzie da esercitare durante le Ispezioni fiscali, stabiliti dall’art. 12 Legge n° 212 del 2000 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente).

Presupposti delle verifiche fiscali

Le Verifiche fiscali debbono essere necessariamente giustificate da“ esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” che devono essere riportate sul verbale di verifica del primo giorno di accesso (art. 12 Legge 212/2000 – Statuto del Contribuente). All’inizio di ogni verifica è fondamentale, che il contribuente sia informato (e che pretenda, laddove dovessero ometterlo di farlo i verificatori l’esibizione dell’ ordine di servizio) delle ragioni che l’hanno giustificata e dell’oggetto che la riguarda.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

All’inizio di ogni verifica, il contribuente deve essere informato dagli Ispettori incaricati, circa le ragioni e l’oggetto della verifica, nonché sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia, di verbalizzare le proprie osservazioni nel Processo Verbale di Constatazione ( P.V.C. ). Qualora le verifiche fiscali si prolunghino per più giorni, è fatto obbligo ai verificatori di redigere e consegnare quotidianamente al contribuente il processo verbale giornaliero, (ove vengono descritte sinteticamente le operazioni eseguite dai verificatori, le richieste rivolte al contribuente e le risposte ricevute), e prima di sottoscriverlo, è bene leggerlo attentamente e nel caso riteniate contestare alcune valutazioni è importante farle inserire nel p.v. giornaliero. Limitarsi a dire che ci si difenderà nelle sede competenti non è una buona idea.

ACCESSO NEI LOCALI DELL’AZIENDA

L’accesso costituisce un atto autoritativo, attraverso cui si dà inizio all’attività accertativa. Affinché sia legittimo è necessario che avvenga “durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art. 12 comma 1 Legge n. 212 del 2000). Una volta effettuato l’accesso, gli Ispettori potranno richiedergli l’esibizione di tutta la documentazione fiscale degli anni soggetti a verifica. I documenti e registri contabili non esibiti nel corso delle verifica, su richiesta dell’Organo accertatore, non potranno essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, ai sensi dell’ art. 32 comma 4 Dpr 600/73.
Accesso presso la sede lavorativa del contribuente – All’inizio di ogni verifica è opportuno che il contribuente (o il professionista di sua fiducia) verifichi che gli Ispettori siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Capo dell’Ufficio o Comandante del loro reparto ( per la Guardia di Finanza ).
Accesso domiciliare – Questo tipo di accesso è concesso solo laddove gli ispettori siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica e qualora sussistano gravi indizi di violazione delle norme tributarie.

ISPEZIONI

Nel corso delle verifiche spesso potrebbe presentarsi l’esigenza (prevista dall’art 52 comma 3 del DPR 633/72) di dover dar luogo all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili. In tali circostanze è importante che, il contribuente sappia che tale facoltà è obbligatoriamente subordinata al rilascio di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Più specificamente, per ciò che attiene server e personal computer, va segnalato che i verificatori potranno prendere visione della documentazione presente sui supporti informatici solo alla presenza del contribuente, procedendo successivamente all’estrazione di copie. Nella fase ispettiva il contribuente potrà chiedere che l’esame dei documenti contabili vengano effettuati presso la sede del professionista di fiducia. Con Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, viene precisato che i militari procedenti possono copiare tutti i dati presenti sull’hard disk.

DURATA DELLA VERIFICA

La verifica fiscale, in ossequio a quanto statuito dall’art. 12 comma 5 Legge 212/2000, non deve superare i trenta giorni lavorativi, “prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”. Tale proroga deve essere sottoscritta dal capo dell’ufficio e comunicata tramite regolare notifica al contribuente. Nei casi relativi a lavoratori autonomi o contribuenti in regime di contabilità semplificata, il termine è invece dimezzato, ma pur sempre prorogabile di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine.

Chiusura della verifica e Processo Verbale di Constatazione

Con il processo verbale di constatazione si chiude l’attività di controllo svolta dall’ Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di Finanza, in esso vengono riepilogate le operazione di verifica, e si formalizzano i rilievi inerenti la maggiore pretesa fiscale e l’irrogazione delle sanzioni. Il Processo Verbale di Contestazione, si chiude quindi con l’invito al contribuente di verbalizzare le proprie osservazioni e contestazioni. Se il contribuente si rifiuta di ricevere o di sottoscrivere il p.v.c. i verificatori ne danno atto nello stesso, procedendo alla sua notifica nei modi consentiti dall’art. 60 del Dpr 600/1973. La Circolare nr. 1/2008 della Guardia di Finanza, ha sostenuto che la sottoscrizione del contribuente, così come i rilievi di questo ultimo contenuti nel p.v.c., costituiscono confessione stragiudiziale. Pertanto la sottoscrizione potrebbe configurare una sorta di “accondiscendenza” del contribuente stesso agli esiti dell’ attività ispettiva. Diversamente, qualora il p.v.c. venisse sottoscritto dal contribuente, quest’ ultimo ha 60 giorni di tempo per presentare memorie difensive esclusivamente all’ Agenzia delle Entrate e non alla Guardia di Finanza (ancorché la verifica sia stata eseguita da quest’ultima), in quanto solo l’Agenzia delle Entrate è titolare dell’ accertamento. L’ Agenzia delle Entrate non potrà emettere l’ avviso di accertamento ( sulla base di quanto riportato nel pvc di verifica) prima dei 60 giorni dalla chiusura del pvc, se lo fa e nullo, in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 13099/2014. In sede di verifica è consigliabile sollevare soltanto eccezioni di fatto, e non di diritto (ad esempio, acquisizioni di prove senza autorizzazione della procura).

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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Ravvedimento IVA 2015: le sanzioni RIDOTTE

La nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:
♦ la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
♦ la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
♦ la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.

Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.

In particolare la sanzione è ridotta:

→ a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione;
→ a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione;
→ a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa;
→ a un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
→ a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
→ a un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.

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Detrazioni e deduzioni IRPEF Mod. 730/2016

Come ormai è tradizione, l’Agenzia delle Entrate, con l’avvicinarsi del periodo dichiarativo ha diffuso, con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, alcuni chiarimenti sulle detrazioni e deduzioni IRPEF, spettanti ai contribuenti. Gli argomenti spaziano dalle spese mediche al bonus mobili e alle spese scolastiche. Particolare attenzione viene posta alle seguenti voci di spesa:
 

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IMU e TASI abitazione in comodato

Per effetto della Legge di Stabilità 2016, a decorrere da quest’anno cambiano le regole per l’IMU e la TASI dovute sull’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. Viene riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI sull’immobile (non di lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzato da questi come abitazione principale. L’agevolazione è concessa solo se vengono rispettate determinate condizioni.

Per maggiori informazioni aprire il file in allegato

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