Il redditometro è illegale. Così si è pronunciato il Tribunale di Pozzuoli

Secondo  una recentissima sentenza del Tribunale Civile di Napoli, sezione distaccata del Tribunale di  Pozzuoli, sentenza del 21 febbraio 2013,  il Giudice si è pronunciato, asserendo che redditometro determina la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata ed a poter gestire autonomamente il proprio denaro; pertanto sarebbe uno strumento illegale nel contesto normativo italiano. Il decreto attuativo del redditometro inciderebbe troppo sulla riservatezza dei contribuenti, non essendo conforme allo Stato di  diritto. E’ stato accolto un ricorso cautelare di un contribuente che chiede alla giustizia, in via preventiva, di ingiungere all’ Agenzia delle Entrate di non azzardarsi ad utilizzare il redditometro nei suoi confronti, in quanto il nuovo strumento lede troppo la riservatezza dei cittadini.

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Società non operative: il reddito minimo

Il Dl n. 138/2011, ha previsto l’applicazione della disciplina delle società non operative per le società “in perdita sistemica”. A partire dall’anno 2013 saranno considerate non operative le società che, alternativamente: hanno dichiarato perdite fiscali per i periodi di imposta 2010, 2011 e 2012; nei suddetti tre periodi di imposta due dichiarazioni si sono chiuse con perdite fiscali e nel terzo con un reddito inferiore a quello minimo. Nella circolare ministeriale 1/E/2013 si chiarisce  che se una società registra una perdita fiscale negli esercizi 2010, 2011 e 2012  (quest’ultimo rileva il risultato di periodo analiticamente determinato), per il 2013 la società sarà considerata in perdita sistematica, a nulla rilevando che abbia dichiarato un reddito minimo presunto.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni

La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito le rivalutazioni di terreni e partecipazioni.  Si legge che i diritti edificatori sono da considerarsi in modo distinto e autonomo rispetto al diritto di proprietà del terreno e pertanto possano essere oggetto di rivalutazione. Il contribuente che intenda provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti deve essere titolare alla data del 1° gennaio 2013, fare redigere apposita perizia entro il 30 giugno 2013 e versare, entro  quest’ultima data, l’imposta sostitutiva dovuta

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L’ agenzia delle Entrate non può contestare operazioni antieconomiche

Con reddito positivo non si possono contestare operazioni antieconomiche

l passaggio tra la constatazione dell’inattendibilità delle scritture contabili ed il sostenere “l’antieconomicità della gestione imprenditoriale”, secondo la Corte di Cassazione, non è scontato. Con la Sentenza n. 2331 del 31 gennaio 2013 la Suprema Corte mette completamente in crisi l’ottica adottata dall’Agenzia delle Entrate, che, difatti, viene sconfitta non solo dinanzi ai giudici tributari, ma anche, in maniera definitiva, dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i giudici di terzo grado, difatti, deve essere confermata l’invalidità dell’accertamento analitico-induttivo per Iva, Irpeg e Irap messo in moto nei confronti di una società in quanto non si può parlare di antieconomicità della gestione in presenza di un reddito netto in rapporto al capitale investito, con un buon incremento percentuale e alla luce dell’indice Roe ‘Return on equity’ positivo.

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Elenco clienti fornitori anche per il settore agricolo

L’art. 36 del DL n. 179/2012 (legge 221/2012) estende la trasmissione degli elenchi clienti fornitori a tutte le tipologie di impresa, anche quelle finora esonerate. Pertanto, rientrano gli agricoltori esonerati ai fini IVA ed anche quelli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro. La norma giustifica l’obbligo con la necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari ai sensi del Regolamento Ce sulla sicurezza alimentare. L’adempimento è eseguibile entro il 30 aprile 2013 esclusivamente in via telematica, resta da chiarire se viene interessato tutto il 2012 oppure solo le operazioni a partire dal 19 dicembre.

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Avvisi di accertamento: i termini di notifica

I contribuenti devono prestare attenzione alla notifica degli avvisi di accertamento. I termini previsti, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, sono 60 gg, salvo casi di particolare e motivata urgenza. In particolare, ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed IVA, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La fine dell’anno ha visto un’accelerazione dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate finalizzata soprattutto a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decadeva l’azione di accertamento. Può quindi verificarsi che l’ufficio proceda alla notifica della pretesa, a prescindere dal rispetto del termine: è compito del contribuente rilevare l’eventuale tardività

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Contenzioso sui licenziamenti,con la Riforma Fornero

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

in tema di conciliazione del contenzioso riguardanti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla riforma Fornero, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività della procedura nella circolare n. 3/2013. Possono ricorrere alla conciliazione tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli. Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla DTL competente per territorio, a mezzo raccomandata o PEC, ed una copia per conoscenza anche al lavoratore interessato. Dalla ricezione dell’istanza la DTL avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi. Le parti interessate possono farsi assistere: dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU; da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.

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Black-list per le Collaborazioni a Progetto

Il Ministero del Lavoro ha redatto una black-list per i Collaboratori a Progetto, la Circolare n. 29/2012 elenca una serie di attività “indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti”, che il personale ispettivo deve ricondurre nell’alveo della subordinazione. Tra le varie figure si citano: gli addetti alla segreteria, i commessi alle vendite, i muratori e gli operai dell’edilizia, gli autisti, i baristi, i magazzinieri,  e gli addetti ai call center.

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L’ IVA per cassa influenza l’ acconto IVA del 27 dicembre

Entro il prossimo 27 dicembre scade il versamento dell’acconto IVA. Il nuovo regime di IVA per cassa influenza il calcolo dell’acconto, perché potrebbe ridurre o anche non far versare l’eventuale debito. Ipotizzando un contribuente che liquida l’IVA mensilmente, e che abbia aderito al regime IVA per cassa dal 1° dicembre 2012, invece di versare l’acconto commisurandolo al debito di dicembre dello scorso anno (metodo storico), può utilizzare il metodo analitico, commisurando solo l’imposta a debito riferita alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Venendo a mancare parte dell’IVA  a debito relativa alle fatture in sospensione può trovarsi nella condizione di ridurre la misura del debito di acconto o addirittura azzerarlo.

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IVA per cassa a partire dal 01 dicembre 2012

E’ stato pubblicato il provvedimento n. 165764 dell’Agenzia delle Entrate, che individua le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa. Come sappiamo dal prossimo 1° dicembre entrerà in vigore il disposto della Legge n. 134/2012 in merito la cd. IVA per cassa. I soggetti passivi IVA (imprese e professionisti), che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Le modalità operative sono: assumere un comportamento concludente, comunicare la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale utile. L’opzione, valida per un triennio, va effettuata nel quadro VO del modello, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

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