I contribuenti devono prestare attenzione alla notifica degli avvisi di accertamento. I termini previsti, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, sono 60 gg, salvo casi di particolare e motivata urgenza. In particolare, ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed IVA, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La fine dell’anno ha visto un’accelerazione dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate finalizzata soprattutto a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decadeva l’azione di accertamento. Può quindi verificarsi che l’ufficio proceda alla notifica della pretesa, a prescindere dal rispetto del termine: è compito del contribuente rilevare l’eventuale tardività
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