Cooperative: il deposito del bilancio non sana l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

La Corte di cassazione, con la sentenza 5848 del 13 aprile 2012, afferma il principio secondo il quale il mancato inserimento del fine mutualistico nello statuto di una società cooperativa e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituiscono cause di decadenza dei benefici tributari e legittimano l’emissione dell’avviso di accertamento per il disconoscimento delle agevolazioni. Ed ancora, il deposito del bilancio d’esercizio in Camera di commercio non sana il comportamento inadempiente, né limita il potere dell’ufficio di accertare il reddito imponibile della cooperativa.

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Come evitare di pagare le multe errate/ingiuste

Come evitare di pagare le multe errate o ingiuste. La prima cosa da fare è controllare la data della notifica: dobbiamo ricevere la multa a casa nostra entro 90 gg. da quando abbiamo commesso l’infrazione (il termine si è ridotto dal 13 agosto 2010, prima era 150 gg.). Passiamo ai dettagli;

il verbale deve contenere alcuni elementi essenziali senza i quali diviene nullo, ecco un elenco: la firma autografa;  la citazione della norma del codice della strada che abbiamo violato; la targa e il tipo della nostra macchina; l’indicazione dell’importo da versare; il giorno, l’ora e la località in cui è avvenuta la violazione. Individuati i motivi d’impugnazione possiamo fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace entro 60 gg. dal ricevimento della multa a casa o dalla contestazione della violazione per strada

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TRUST per tutelare i beni personali

Il Trust è un istituto di origine anglosassone, ammesso nel nostro ordinamento giuridico dal 1992 a seguito  del recepimento della Convenzione dell’ Aja del 1985.

I soggetti coinvolti di norma sono tre. Il Trust è un atto attraverso il quale il  settlor ( disponente )  sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce  determinati beni o  diritti ad un altro soggetto, c.d. trustee ( fiduciario) il quale ha  il compito di amministrarli e gestirli a favore di uno o più beneficiari  individuati nell’ atto istitutivo del Trust. La caratteristica, interessante è che il Trustee non diventa proprietario ( come lo intendiamo noi ) del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporre dei beni stessi, ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale , evitando così ingerenze da parte di eventuali creditori personali del trustee ( fiduciario ). Terza figura è quella del beneficiary ( beneficiari, esempio coniuge, figli ecc.ecc) che può essere individuato o meno nell’ atto istitutivo iniziale. In genere quest’ ultima figura è la più comoda, poichè gode dei benefici della gestione condotta dal trustee. I beni che possono essere conferiti in Trust sono diversi, come ad esempio – beni immobili ( case ) – beni mobili iscritti in pubblici registri ( barche, auto) – somme di denaro ( investimenti )- crediti – partecipazioni societarie. Il  trustee deve rendere conto del proprio operato e deve amministrare i beni in conformità a quanto prevsito dall’ atto  istitutivo di Trust.

Lo studio del  Dott. Ennio Mancini è a Vs. disposizione per  ulteriori approfondimenti.

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