Il Trust è un istituto di origine anglosassone, ammesso nel nostro ordinamento giuridico dal 1992 a seguito del recepimento della Convenzione dell’ Aja del 1985.
I soggetti coinvolti di norma sono tre. Il Trust è un atto attraverso il quale il settlor ( disponente ) sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce determinati beni o diritti ad un altro soggetto, c.d. trustee ( fiduciario) il quale ha il compito di amministrarli e gestirli a favore di uno o più beneficiari individuati nell’ atto istitutivo del Trust. La caratteristica, interessante è che il Trustee non diventa proprietario ( come lo intendiamo noi ) del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporre dei beni stessi, ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale , evitando così ingerenze da parte di eventuali creditori personali del trustee ( fiduciario ). Terza figura è quella del beneficiary ( beneficiari, esempio coniuge, figli ecc.ecc) che può essere individuato o meno nell’ atto istitutivo iniziale. In genere quest’ ultima figura è la più comoda, poichè gode dei benefici della gestione condotta dal trustee. I beni che possono essere conferiti in Trust sono diversi, come ad esempio – beni immobili ( case ) – beni mobili iscritti in pubblici registri ( barche, auto) – somme di denaro ( investimenti )- crediti – partecipazioni societarie. Il trustee deve rendere conto del proprio operato e deve amministrare i beni in conformità a quanto prevsito dall’ atto istitutivo di Trust.
Lo studio del Dott. Ennio Mancini è a Vs. disposizione per ulteriori approfondimenti.
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