TRUST per tutelare i beni personali

Il Trust è un istituto di origine anglosassone, ammesso nel nostro ordinamento giuridico dal 1992 a seguito  del recepimento della Convenzione dell’ Aja del 1985.

I soggetti coinvolti di norma sono tre. Il Trust è un atto attraverso il quale il  settlor ( disponente )  sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce  determinati beni o  diritti ad un altro soggetto, c.d. trustee ( fiduciario) il quale ha  il compito di amministrarli e gestirli a favore di uno o più beneficiari  individuati nell’ atto istitutivo del Trust. La caratteristica, interessante è che il Trustee non diventa proprietario ( come lo intendiamo noi ) del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporre dei beni stessi, ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale , evitando così ingerenze da parte di eventuali creditori personali del trustee ( fiduciario ). Terza figura è quella del beneficiary ( beneficiari, esempio coniuge, figli ecc.ecc) che può essere individuato o meno nell’ atto istitutivo iniziale. In genere quest’ ultima figura è la più comoda, poichè gode dei benefici della gestione condotta dal trustee. I beni che possono essere conferiti in Trust sono diversi, come ad esempio – beni immobili ( case ) – beni mobili iscritti in pubblici registri ( barche, auto) – somme di denaro ( investimenti )- crediti – partecipazioni societarie. Il  trustee deve rendere conto del proprio operato e deve amministrare i beni in conformità a quanto prevsito dall’ atto  istitutivo di Trust.

Lo studio del  Dott. Ennio Mancini è a Vs. disposizione per  ulteriori approfondimenti.

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