Ecco cosa cambia dal 1°gennaio 2020, per i contribuenti in regime forfettario (Decreto Fiscale 2020 art. 1 commi 619-692). Sono previste delle cause ostative per l’adozione del regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. Sono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, o professionisti che nell’anno 2019 hanno i seguenti requisiti:
-
conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno superiori a 65mila euro;
-
sostenuto spese per personale dipendente superiori a 20mila euro lordi. Come spese sostenute, devono essere compresi i costi per lavoro accessorio, per dipendenti e collaboratori ( art. 50 comma 1 lett. c. e c-bis DPR 917/86), nonché le somme erogate sotto forma di utili, agli associati in partecipazione con apporto da solo lavoro;
-
percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (art.49 e 50 DPR 917/86), di importo superiore a 30mila euro nell’anno 2019. La verifica di tale importo è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31.12. 2019.
E’ previsto un regime premiale per i forfettari che sceglieranno di utilizzare esclusivamente la fatturazione elettronica, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43, 1° comma DPR 600/73. Per i forfettari che emetteranno fatture “elettroniche”, in ossequio al predetto articolo, il termine per essere controllati dal fisco passerà da 5 a 4 anni post presentazione dichiarazione dei redditi.
Manuele Mancini
Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.
Studio in Sora, Via Boccaccio n.2
(Articolo letto 1082 volte)