Studio Mancini Tassazione Agevolata

Tassazione dei compensi nello Sport Dilettantistico

Quesito – Sono un istruttore dell’ A.S.D.  denominata ……. con sede legale in Arezzo. Come vanno tassati i premi ed i compensi corrisposti agli atleti e collaboratori della predetta Associazione ??

– Risposta al Quesito –

La Legge n. 398/1991, prefiggendosi di incentivare lo Sport Dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l’attività, ha dettato una particolare disciplina circa la tassazione dei compensi erogati a terzi dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato i rimborsi forfettari di spesa, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi di collaborazione di carattere amministrativo di natura non professionale erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

 La tassazione agevolata è applicabile ai compensi liquidati ai soggetti di seguito indicati:

atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti, istruttori, massaggiatori, addetti agli impianti, custodi, giardinieri, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne che intrattengono a favore di Società e A.S.D. rapporti di collaborazione, come ad esempio, il personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera a favore delle stesse.

Disciplina Fiscale dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Esiste un 1° livello di compensi, se non oltrepassati, garantiscono l’esenzione da qualsiasi imposta, trattasi di compensi annui non superiori a 7.500 euro, percepiti a titolo di indennità, rimborsi forfettari e premi di cui allo art. 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86. Pertanto coloro che non superano il predetto limite vengono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vi è un 2° livello, che prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% a titolo di imposta per quei compensi che superano la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28.

Vi è infine, un 3° livello di tassazione, che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e viene applicato nel momento in cui i compensi erogati oltrepassano il limite di euro 28.158,28. In questo caso, fermo restando l’esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sui 20.658,28 euro che intercorrono fra le due soglie (28.158 -7500), ma verrà anche applicata una seconda ritenuta sempre del 23%, a titolo di acconto sulla quota eccedente i 28.258,28 euro.

Concludendo, qualora un collaboratore e/o atleta percepisca un compenso annuo oltre i 7.500 euro, l’eccedenza  andrà ad incidere sulla propria dichiarazione dei redditi. Occorrerà quindi che il percipiente dichiari la predetta eccedenza nel Modello Unico Persone Fisiche, fra i redditi diversi, nel Quadro RL Sezione II-B, in osservanza allo art. 67 comma 1° lettera m) del D.P.R. 917/86.

Cordialità

Dott. Ennio Mancini

 

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