Pace Fiscale 2019, Condono Fiscale

Pace Fiscale in pillole 1° parte

 

Finalmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto discusso D.L. fiscale  n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018. Di seguito le principali misure.

ATTI IMPOSITIVI

Definizione sprint per gli atti impositivi non impugnati – art. 1 D.L. 119/2018

E’ possibile definire gli avvisi di accertamenti, avvisi di rettifica e liquidazione, notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione agevolata va perfezionata entro il 23 novembre 2018, con il pagamento delle somme imposte dovute (escluse sanzioni e interessi) o in una soluzione o in 20 rate trimestrale.

ROTTAMAZIONE

Rottamazione-ter per cartelle e multe – art. 3 D.L.119/2018
Sono interessate tutte le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio  2000  al 31 dicembre 2017;

– sarà possibile pagare l’intero ammontare delle imposte dilazionando i  pagamenti in 5 anni  con il pagamento in  10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre, con annullamento di sanzioni e interessi di mora;

– la domanda di rottamazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Per chi ha aderito alla rottamazione bis, e non ha pagato alcune rate, potrà aderire alla nova rottamazione a condizione che pagi le rate scadute entro il 7 dicembre 2018.

Addio MINI CARTELLE ESATTORIALI

cartelle esattoriali sotto 1000 euro

Annullate le mini cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro – art.4 D.L. 119/2018
– Interessa tutti i contribuenti con debiti verso la pubblica amministrazione e con il Fisco scaduti e in scadenza dal 2000 al 2010.

– è previsto l’annullamento totale dei debiti, entro il 31 dicembre 2018;

– non bisogna attivarsi, arriva in automatico la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate.

Manuele Mancini, Dottore Commercialista in Sora
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equitalia

Stop Equitalia: illegittima l’ipoteca su immobile

Stop iscrizione ipotecaria di Equitalia

14 luglio 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone Sez. 1^ con sentenza n. 594/2017 depositata il 07 luglio 2017 ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia  Sud s.p.a sull’immobile di proprietà del contribuente D. A., difeso dal dott. Ennio Mancini in forza di precedenti cartelle di pagamento per complessive 38.836 euro, rilevando che ” l’agente della riscossione prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, in virtù dell’art. 77 comma 2 bis DPR n° 602 del 1973 “.  La citata sentenza n. 594/2017 assume quindi un’importanza determinante a tutela dei diritti dei contribuenti.

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Conti correnti esteri

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Manuele Mancini – Dottore Commercialista

  • Sono un pensionato ex ENPAM, residente fiscalmente in Italia, detengo un conto corrente  in Spagna con  una consistenza media nell’anno 2016 di euro 18.000, ho l’obbligo di dichiararlo in Italia e quale imposta devo pagare ?

 

In presenza di conto corrente estero, con espresso riferimento all’ art. 2 Legge 186/2014,  vi è l’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto Lei è obbligato a compilare il Quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore delle attività finanziarie estere ( in sigla IVAFE ) nella misura fissa annua di Euro 34,20.

 

 

  • Ho effettuato un bonifico all’estero di Euro 10.000 su un conto deposito intestato a mio cugino, sono obbligato a dichiararlo nel Modello Unico 2017?

 

Poiché trattasi soltanto di movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto estero, il quadro RW Modello Unico 2017 non va compilato, in quanto Lei non detiene attività finanziarie estere, nella fattispecie non si rilevano.

 

  • Il 1 luglio 2016 ho acceso un conto corrente a Londra versando 50.000 euro sul conto  tramite bonifico bancario. Gli interessi sono stati direttamente accreditati sul conto corrente. Cosa dichiarare al fisco in Italia?

 

Lei è obbligato a segnalare il conto corrente detenuto a Londra in quanto la giacenza media nell’ anno 2017 è superiore ad euro 15.000, compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( IVAFE) di Euro 20,00 , rapportata ai giorni di apertura del conto.

 

  • Studente universitario residente in Italia, detiene un conto corrente a Barcellona ( Spagna ) acceso il 01 marzo 2016 con giacenza media al 31 dicembre 2016 di euro 15.500. L’Ufficio Finanziario a cui mi sono rivolto per chiedere informazione in merito, non è stato sufficientemente chiaro.  Quale imposta devo versare, quali sono gli obblighi fiscali e se non dichiaro nulla cosa succede?

In osservanza all’ art.4 D.L. n. 167/1990, quale persona fisica titolare del conto corrente estero è tenuto al pagamento dell’imposta di natura patrimoniale, chiamata IVAFE, acronimo della parola imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.  L’IVAFE è dovuta in misura fissa di Euro 34,20  (art. 19 D.L. 201/2011) da rapportarsi ai giorni di possesso. E’ obbligato a compilare il quadro RW Modello Unico 2017, persone fisiche e liquidare la relativa imposta di Euro 28,50 tramite compilazione della modello F/24. La compilazione del predetto quadro RW, ha una duplice funzione, quella di liquidare l’imposta e assolvere all’obbligo del monitoraggio fiscale, ovverosia di comunicare i dati relativi al conto estero. Qualora il predetto Quadro RW non venisse compilato e l’ Agenzia delle Entrate è in condizione di rilevare tale omissione sulla base del cosiddetto “ Common Reporting Standard ( CRS ) elaborati a livello OCSE e condiviso da oltre 100 Paesi nel mondo, verrà applicata una sanzione ammnistrativa nella misura minima del 3%, massima del 15%, da calcolarsi su Euro 15.500.

  • Sono uno studente universitario residente in Italia, per motivi di studio nel 2016 ho acceso un conto corrente a Londra, versando la somma di Euro 4.500. Al 31 dicembre 2016 il saldo del conto corrente a seguito prelievi è di 3.200 euro. Ho l’obbligo di segnalarlo in Italia?

 

I conti correnti detenuti all’ estero vanno comunicati al fisco italiano, se il valore medio nell’anno 2016 è superiore ad Euro 15.000, poiché la sua giacenza media è inferiore ad Euro 5.000 l’imposta IVAFE non è dovuta e non deve comunicare nulla.

 

  • Ho acquistato il 1 ottobre 2016 obbligazioni estere per un valore 135.000 euro, cosa dichiarare pagare ai fini fiscali?

 

Con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, l’imposta IVAE si applica su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, obbligazioni e titoli similari. L’ imposta sulle attività finanziarie estere ( IVAFE ) viene conteggiata sul valore di mercato delle obbligazioni possedute alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’IVAFE dovuta per l’anno 2016 è pari a 68 euro; il 2 per mille sul valore delle obbligazioni, rapportata a 92 gg. di possesso.

 

  • Sono residente in Rimini, detengo in comproprietà con mia sorella un conto corrente in San Marino, con saldo iniziale al 1° gennaio 2016 di euro 85.000 e finale al 31 dicembre 2016 di 92000 euro. Il valore della giacenza media sul conto corrente è di Euro 89.000. Come comportarmi fiscalmente e quali imposte versare?

 

Entrami i cointestatari del conto corrente, devono indicare in quote paritetiche il loro possesso, devono compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e pagare ciascuno l’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 17,00.

 

  • Sono contribuente residente in Italia, e posso prelevare sul conto corrente dei miei genitori, aperto il 12 maggio 2016 a Parigi, con saldo al 31 dicembre 2016 di 48.000 euro. Quali sono i mie obblighi fiscali? E se non dichiaro nulla vengo sanzionato?

 

Il contribuente è obbligato alla compilazione il quadro RW modello Unico 2017, indicando il saldo di 48.500 euro nonché i codici fiscali dei genitori, che a loro volta dovranno provvedere alla compilazione del quadro RW Modello Unico 2016. L’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 34,00 dovrà essere pagata soltanto dai genitori titolari del conto corrente e non dal figlio quale delegato.  La mancata compilazione quadro RW Modello Unico 2017 ha un duplice risvolto sanzionatorio. A tale omissione si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 Legge n. 97/2013, che ha così differenziato le sanzioni:

– Euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW, ma entro  i 90 gg. dal termine di scadenza;

  • – dal 3% al 15%  di quanto non dichiarato e detenuto sul conto corrente in Francia, Paese non incluso nella Black list.

Se avete bisogno di consulenza contatta lo studio al servizio di consulenza on line.

 

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PayPal cosa dichiarare Studio Mancini Sora

Conto corrente PayPal come comportarsi

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Sono titolare di un conto corrente PayPAL, con una giacenza media nell’anno 2016 di Euro 6.500, quali sono gli adempimenti dichiarativi fiscali, cosa accade se non dichiaro niente?

Premesso che PayPAL ha sede legale in Lussemburgo fuori dal territorio Italiano, a tutti gli effetti è da considerarsi conto corrente estero, pertanto pur non sussistendo alcun obbligo per il monitoraggio fiscale in quanto non eccede la soglia media annua di 15.000 euro (art. 7 quater D.L. n 193/2016), è necessario compilare il Quadro RW Modello Unico 2016 ed assolvere al pagamento dell’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( in sigla IVAFE) di Euro 34,20. La mancata compilazione del quadro RW del Modello Unico Redditi Persone fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di Euro 258,00 se l’omissione viene sanata entro i 90 gg. dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dott. Ennio Mancini

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immobili estero Tassazione Studio Mancini Sora

TASSAZIONE IMMOBILI ESTERI QUESITI E RISPOSTE

Quesiti & Risposte

 

  • Sono un cittadino rumeno con residenza fiscale in Italia, possiedo a titolo di proprietà un appartamento in Bucarest ( Romania). Dal gennaio 2016 sono disoccupato e non ho percepito alcun reddito Quali sono i miei obblighi dichiarativi e quali imposte devo pagare in Italia?

In via preliminare è bene evocare l’art. 3 del Dpr 917/86, il quale dispone che tutti i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tassati nel predetto Stato per i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie, in osservanza alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal Decreto Legge n° 167 del 1990, poiché il contribuente  detiene all’estero il predetto immobile è obbligato a compilare  quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2017,  ancorché nel 2016 non abbia percepito alcun reddito. Il contribuente quale persona fisica, per l’appartamento situato in Romania è tenuto a pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), l’imposta è pari allo 0,76% da applicarsi sul valore dell’immobile, determinato sulla base del valore catastale la cosiddetta taxa pe cladiri. A seguito modifiche apportate all’art. 8 comma 16 D.L. 16/2012, l’ IVIE non è dovuta se non supera i 200 euro, fermo restando la compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche.

Dott. Manuele Mancini

 

  • Persona fisica residente in Italia, possiede a titolo di proprietà un mini appartamento a Parigi ( Francia) acquistato nel 2015 al prezzo di  Euro 200.000. L’ appartamento  non è  locato ed è tenuto a ns. disposizione per fruirne nei periodi feriali. In Francia nel 2016 a titolo d’ imposta  ho pagato l’ importo di  500 euro e  in Italia a titolo acconto IVIE 1.020 euro.  Cosa devo indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 e quale imposte devo pagare?

In sede di compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non dovrà indicare nulla nel Quadro D  del modello Redditi 2017, in quanto l’ imposta pagata all’ estero è di natura patrimoniale e non reddituale ( in Francia l’ immobile a disposizione non è soggetto ad imposte sui redditi ). In considerazione delle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2016 e in assenza di variazioni nell’anno 2016, nel caso di specie il contribuente non è obbligato alla compilazione del quadro RW Modello redditi Persone Fisiche 2017, nonostante ciò dovrà provvedere  al versamento della imposta  IVIE ( imposta sul valore degli immobili  situati all’estero ) dovuta a saldo 2016 e acconto 2017.

 Dott. Manuele Mancini

 

  • Contribuente persona fisica residente in Italia detiene in proprietà un piccolo appartamento non locato a San Marino acquistato al prezzo d’ acquisto di Euro 185.000 . Nell’anno 2016 ho versato a San Marino 240 euro a titolo d’ imposta patrimoniale. Quale altre imposte devo pagare in Italia?

Prima di ogni cosa ebbene precisare che San Marino non è né un Paese appartenente alla UE né allo Spazio Economico Europeo, trattasi quindi di Paese extra UE, il contribuente dovrà pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ( I V I E ), nel caso di specie sarà pari a 1.406 euro, ovverosia il 0,76% applicato sul prezzo di acquisto dell’immobile. Dall’imposta IVIE da versarsi nel giugno 2017, potrà scomputarsi l’imposta patrimoniale di 240 euro versata nel 2016 a San Marino.

Dott. Manuele Mancini

 

Disponibili per ogni consulenza relativa alla gestione economica e patrimoniale di immobili e patrimoni esteri.

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immobili estero consulenza Studio Mancini

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Studio Mancini Tassazione Agevolata

Tassazione dei compensi nello Sport Dilettantistico

Quesito – Sono un istruttore dell’ A.S.D.  denominata ……. con sede legale in Arezzo. Come vanno tassati i premi ed i compensi corrisposti agli atleti e collaboratori della predetta Associazione ??

– Risposta al Quesito –

La Legge n. 398/1991, prefiggendosi di incentivare lo Sport Dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l’attività, ha dettato una particolare disciplina circa la tassazione dei compensi erogati a terzi dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato i rimborsi forfettari di spesa, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi di collaborazione di carattere amministrativo di natura non professionale erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

 La tassazione agevolata è applicabile ai compensi liquidati ai soggetti di seguito indicati:

atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti, istruttori, massaggiatori, addetti agli impianti, custodi, giardinieri, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne che intrattengono a favore di Società e A.S.D. rapporti di collaborazione, come ad esempio, il personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera a favore delle stesse.

Disciplina Fiscale dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Esiste un 1° livello di compensi, se non oltrepassati, garantiscono l’esenzione da qualsiasi imposta, trattasi di compensi annui non superiori a 7.500 euro, percepiti a titolo di indennità, rimborsi forfettari e premi di cui allo art. 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86. Pertanto coloro che non superano il predetto limite vengono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vi è un 2° livello, che prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% a titolo di imposta per quei compensi che superano la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28.

Vi è infine, un 3° livello di tassazione, che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e viene applicato nel momento in cui i compensi erogati oltrepassano il limite di euro 28.158,28. In questo caso, fermo restando l’esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sui 20.658,28 euro che intercorrono fra le due soglie (28.158 -7500), ma verrà anche applicata una seconda ritenuta sempre del 23%, a titolo di acconto sulla quota eccedente i 28.258,28 euro.

Concludendo, qualora un collaboratore e/o atleta percepisca un compenso annuo oltre i 7.500 euro, l’eccedenza  andrà ad incidere sulla propria dichiarazione dei redditi. Occorrerà quindi che il percipiente dichiari la predetta eccedenza nel Modello Unico Persone Fisiche, fra i redditi diversi, nel Quadro RL Sezione II-B, in osservanza allo art. 67 comma 1° lettera m) del D.P.R. 917/86.

Cordialità

Dott. Ennio Mancini

 

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Nuovo Spesometro Studio Mancini Sora

Nuovo spesometro e liquidazione trimestra Iva

La Legge di Bilancio per il 2017, ha previsto la sostituzione dell’attuale “spesometro” con la comunicazione semestrale di tutti i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate comprese le bollette doganali e note di variazioni, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione, nota come “SPESOMETRO” dovrà essere effettuata in forma analitica e solo per il periodo d’ imposta 2017 alle scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento scadenza
1° Semestre 2017  ( gennaio- giugno ) 16 settembre 2017
2° Semestre 2017 ( luglio – dicembre ) 28 febbraio 2018

La succitata Legge ha, inoltre introdotto l’obbligo per i contribuenti, di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA alle seguenti scadenze:

Periodo di riferimento scadenza
1° trimestre 2017  ( gennaio- marzo ) 31 maggio 2017
2° trimestre 2017  ( aprile- giugno ) 18 settembre 2017
3° trimestre 2017  (luglio- settembre) 30 novembre 2017
4° trimestre 2017  ( ottobre – dicembre) 28 febbraio 2018

Sono esclusi dall’ adempimento i soggetti passivi che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero coloro che non sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche

Si sintetizzano nella tabella successiva le sanzioni previste per omissioni, trasmissioni tardive, errate, incomplete e/o infedeli comunicazioni IVA.

SANZIONI PREVISTE
ADEMPIMENTI VIOLAZIONI SANZIONI

Comunicazione

semestrale

dati fatture

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

euro 2 per fattura (limite max

€. 1.000 per trimestre)

Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza

euro 1 per fattura (limite max

€.  500 per ciascun trimestre)

Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza
Comunicazione trimestrale dati liquid. periodiche Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche da € 500 a € 2.000
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza da € 250 a € 1.000
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Ennio Mancini

 

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