La “ Verifica Fiscale ” può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica, società di capitale, società di persone o ente che abbia posto in essere una attività in relazione alle quali le norme tributarie pongono obblighi o divieti, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o penale. La verifica fiscale può essere eseguita sia dall’Agenzia dell’Entrate, sia dalla Guardia di Finanza, essi pongono in essere una vera e propria “ indagine ” disciplinata dagli artt. 52 del Dpr 633/1972 e art. 33 comma 1 Dpr. 600/1972. È importante, dunque, che i contribuenti sottoposti a verifica fiscale siano a conoscenza dei propri diritti e garanzie da esercitare durante le Ispezioni fiscali, stabiliti dall’art. 12 Legge n° 212 del 2000 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente).
Presupposti delle verifiche fiscali |
Le Verifiche fiscali debbono essere necessariamente giustificate da“ esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” che devono essere riportate sul verbale di verifica del primo giorno di accesso (art. 12 Legge 212/2000 – Statuto del Contribuente). All’inizio di ogni verifica è fondamentale, che il contribuente sia informato (e che pretenda, laddove dovessero ometterlo di farlo i verificatori l’esibizione dell’ ordine di servizio) delle ragioni che l’hanno giustificata e dell’oggetto che la riguarda.
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE |
All’inizio di ogni verifica, il contribuente deve essere informato dagli Ispettori incaricati, circa le ragioni e l’oggetto della verifica, nonché sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia, di verbalizzare le proprie osservazioni nel Processo Verbale di Constatazione ( P.V.C. ). Qualora le verifiche fiscali si prolunghino per più giorni, è fatto obbligo ai verificatori di redigere e consegnare quotidianamente al contribuente il processo verbale giornaliero, (ove vengono descritte sinteticamente le operazioni eseguite dai verificatori, le richieste rivolte al contribuente e le risposte ricevute), e prima di sottoscriverlo, è bene leggerlo attentamente e nel caso riteniate contestare alcune valutazioni è importante farle inserire nel p.v. giornaliero. Limitarsi a dire che ci si difenderà nelle sede competenti non è una buona idea.
ACCESSO NEI LOCALI DELL’AZIENDA |
L’accesso costituisce un atto autoritativo, attraverso cui si dà inizio all’attività accertativa. Affinché sia legittimo è necessario che avvenga “durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art. 12 comma 1 Legge n. 212 del 2000). Una volta effettuato l’accesso, gli Ispettori potranno richiedergli l’esibizione di tutta la documentazione fiscale degli anni soggetti a verifica. I documenti e registri contabili non esibiti nel corso delle verifica, su richiesta dell’Organo accertatore, non potranno essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, ai sensi dell’ art. 32 comma 4 Dpr 600/73.
Accesso presso la sede lavorativa del contribuente – All’inizio di ogni verifica è opportuno che il contribuente (o il professionista di sua fiducia) verifichi che gli Ispettori siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Capo dell’Ufficio o Comandante del loro reparto ( per la Guardia di Finanza ).
Accesso domiciliare – Questo tipo di accesso è concesso solo laddove gli ispettori siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica e qualora sussistano gravi indizi di violazione delle norme tributarie.
ISPEZIONI |
Nel corso delle verifiche spesso potrebbe presentarsi l’esigenza (prevista dall’art 52 comma 3 del DPR 633/72) di dover dar luogo all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili. In tali circostanze è importante che, il contribuente sappia che tale facoltà è obbligatoriamente subordinata al rilascio di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Più specificamente, per ciò che attiene server e personal computer, va segnalato che i verificatori potranno prendere visione della documentazione presente sui supporti informatici solo alla presenza del contribuente, procedendo successivamente all’estrazione di copie. Nella fase ispettiva il contribuente potrà chiedere che l’esame dei documenti contabili vengano effettuati presso la sede del professionista di fiducia. Con Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, viene precisato che i militari procedenti possono copiare tutti i dati presenti sull’hard disk.
DURATA DELLA VERIFICA |
La verifica fiscale, in ossequio a quanto statuito dall’art. 12 comma 5 Legge 212/2000, non deve superare i trenta giorni lavorativi, “prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”. Tale proroga deve essere sottoscritta dal capo dell’ufficio e comunicata tramite regolare notifica al contribuente. Nei casi relativi a lavoratori autonomi o contribuenti in regime di contabilità semplificata, il termine è invece dimezzato, ma pur sempre prorogabile di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine.
Chiusura della verifica e Processo Verbale di Constatazione |
Con il processo verbale di constatazione si chiude l’attività di controllo svolta dall’ Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di Finanza, in esso vengono riepilogate le operazione di verifica, e si formalizzano i rilievi inerenti la maggiore pretesa fiscale e l’irrogazione delle sanzioni. Il Processo Verbale di Contestazione, si chiude quindi con l’invito al contribuente di verbalizzare le proprie osservazioni e contestazioni. Se il contribuente si rifiuta di ricevere o di sottoscrivere il p.v.c. i verificatori ne danno atto nello stesso, procedendo alla sua notifica nei modi consentiti dall’art. 60 del Dpr 600/1973. La Circolare nr. 1/2008 della Guardia di Finanza, ha sostenuto che la sottoscrizione del contribuente, così come i rilievi di questo ultimo contenuti nel p.v.c., costituiscono confessione stragiudiziale. Pertanto la sottoscrizione potrebbe configurare una sorta di “accondiscendenza” del contribuente stesso agli esiti dell’ attività ispettiva. Diversamente, qualora il p.v.c. venisse sottoscritto dal contribuente, quest’ ultimo ha 60 giorni di tempo per presentare memorie difensive esclusivamente all’ Agenzia delle Entrate e non alla Guardia di Finanza (ancorché la verifica sia stata eseguita da quest’ultima), in quanto solo l’Agenzia delle Entrate è titolare dell’ accertamento. L’ Agenzia delle Entrate non potrà emettere l’ avviso di accertamento ( sulla base di quanto riportato nel pvc di verifica) prima dei 60 giorni dalla chiusura del pvc, se lo fa e nullo, in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 13099/2014. In sede di verifica è consigliabile sollevare soltanto eccezioni di fatto, e non di diritto (ad esempio, acquisizioni di prove senza autorizzazione della procura).
Dott. Ennio Mancini
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.
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