nuovi voucher studio Mancini

I NUOVI VOUCHER: cosa cambia tra i vecchi e i nuovi voucher

Dott.ssa Cristina Natasha Mancini

Con l’approvazione della Manovra correttiva 2017 viene regolamentato con l’art. 54/bis, Legge 21 giugno 2017 n. 96 la normativa dei cosiddetti nuovi voucher, i quali non potranno più essere acquistati e riscossi presso ricevitorie, tabacchi e uffici postali. Trattasi di un contratto di lavoro semplificato che, consentirà a coloro che effettuano prestazioni di lavoro occasionali di essere retribuiti con uno strumento simile ai voucher. E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e nel settore del non profit. E’ possibile attuare il contratto di lavoro occasionale per ciascun anno civile, entro il limite dei seguenti compensi:

  • non oltre i 5.000 euro. Il committente potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma entro il predetto limite;
  • non oltre i 2.500 euro, erogati dal singolo committente al prestatore;
  • non oltre 5.000 euro, per ciascun prestatore, riferito alla totalità dei committenti.

L’ importo netto del voucher telematico è di 9 euro l’ora, per il datore di lavoro si aggiungono i contributi INPS, INAIL con un costo complessivo a loro carico di 12 euro. Le prestazioni occasionali non potranno essere inferiore a 4 ore di lavoro consecutive al giorno, la retribuzione giornaliera non potrà in ogni caso essere inferiore a 36 euro netti al giorno. I voucher telematici verranno corrisposti ai lavoratori occasionali direttamente dall’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa con accredito sul conto corrente o bonifico postale. I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da imposizione fiscale. Per l’utilizzo del lavoro occasionale sarà necessario trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del lavoratore, la data e ora di inizio e fine della prestazione e il compenso pattuito. Per la violazione inerente l’omessa preventiva comunicazione della prestazione è prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Anche le Pubbliche Amministrazioni possono far ricorso al contratto di lavoro occasionale ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle imprese del settore edile e settore affine.

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