La nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:
♦ la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
♦ la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
♦ la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.
Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In particolare la sanzione è ridotta:
→ a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione;
→ a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione;
→ a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa;
→ a un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
→ a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa;
→ a un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.
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