proroga imposte 2020

Proroga secondo acconto e versamento imposte del mese di dicembre

Pubblicato in GU del 30.11.2020 n. 297, ed entrato in vigore il 30 novembre, il Decreto Ristori quater (DL n. 157/2020) che introduce alcune proroghe dei versamenti.

In dettaglio è prorogato il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Inoltre è prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dell’Iva (nonché dell’acconto in scadenza il 27 dicembre) e delle ritenute alla fonte, che scadono nel mese di dicembre. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Possono usufruire di tale dilazione tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora – Via Boccaccio n. 2

M. S. G. Campano- Via San Marco n. 45

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artigiani ricevute fiscali

ARTIGIANI dal 1° gennaio 2020, STOP alle ricevute fiscali

Dal 1° gennaio 2020, la ricevuta fiscale andrà in soffitta e verrà sostituita da un documento commerciale. Pertanto per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico ( laboratori di  riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, ecc ), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, ecc), gli stessi dovranno rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, la quale verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (art 21 comma 4 del Dpr n. 633/72). Qualora l’elettricista (ma vale anche per l’idraulico e falegname), effettuino delle riparazioni presso l’abitazione del cliente, gli stessi dovranno obbligatoriamente, rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Fermo restando che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare, potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile. Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020. ( Il suddetto comportamento è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate,  nel forum Telefisco del 30 gennaio 2020, in sostituzione dello scontrino fiscale si può emettere fattura cartacea.)

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista- Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio:

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DETRAZIONI SANITARIE NUOVO OBBLIGO

Dal 2020, Nuovo obbligo per gli iscritti agli Albi della professione sanitaria

Con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04 dicembre 2019 n. 284, sono stati individuati i nuovi professionisti obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, le spese sanitarie detraibili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono interessati al nuovo obbligo, tutti coloro che sono iscritti all’Albo delle professioni sanitarie di:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista.
  • tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
  • igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario e biologi.

Si rammenta, ai succitati professionisti, di procedere celermente all’accreditamento presso il Sistema T S, in quanto la scadenza per trasmettere tali dati è il 31 gennaio 2020.

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Legale dei Conti.

Studio in

– Sora Via Boccaccio n. 2;

-Monte San Giov. Campano Via San Marco 45;

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Dal 1° gennaio 2020, ritenute IRPEF negli appalti a carico del committente

L’obiettivo dell’art 4 Decreto Legge n° 124/2019, è quello di ridurre il fenomeno dello omesso versamento delle ritenute IRPEF, operate sui redditi di lavoro dipendente dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie. La norma coinvolge tutti i sostituti di imposta, e quindi le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche ed i condomini. A decorrere dal 01.01.2020 qualora l’impresa committente affida ad un altro soggetto l’esecuzione di un opera nell’ambito di un contratto d’appalto, dovrà versare le ritenute fiscali ( comprese le addizionali regionali e comunali), per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati direttamente dall’appaltatore e subappaltatore, per tutta la durata  del contratto di appalto. L’impresa appaltatrice o affidataria, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute IRPEF, dovrà versare sul conto corrente dell’imprenditore committente la complessiva somma delle ritenute IRPEF operate. Continua a leggere..

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