Dal 1° gennaio 2020, la ricevuta fiscale andrà in soffitta e verrà sostituita da un documento commerciale. Pertanto per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico ( laboratori di riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, ecc ), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, ecc), gli stessi dovranno rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, la quale verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (art 21 comma 4 del Dpr n. 633/72). Qualora l’elettricista (ma vale anche per l’idraulico e falegname), effettuino delle riparazioni presso l’abitazione del cliente, gli stessi dovranno obbligatoriamente, rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Fermo restando che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare, potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile. Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020. ( Il suddetto comportamento è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate, nel forum Telefisco del 30 gennaio 2020, in sostituzione dello scontrino fiscale si può emettere fattura cartacea.)
Dott. Ennio Mancini
Commercialista- Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro
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