Pace Fiscale in Pillole 3° Parte

Saldo e stralcio debiti Equitalia 

Riservato a chi si trova “in oggettive e certificate difficoltà economiche“. Nella manovra entra il saldo e stralcio delle cartelle di pagamento notificate dal 01 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Sarà consentito l’estinzione dei debiti tributari e previdenziali ( per i soli contributi omessi alle Casse previdenziali) per i piccoli contribuenti, persone fisiche in grave difficoltà economica, a condizione che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi. Per il pagamento dei debiti tributari si terrà conto del meccanismo dell’ISEE che:

– fino 8.500 euro fissa il dovuto al 16% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

– tra 8.501 e 12.500 euro al 20% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

– tra i 12.501 e 20.000 euro al 35% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in 5 rate con interessi di rateizzazione al 2%, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019. Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione o in rate così suddivise:

– il 35% con scadenza il 30.11.2019; – il 20% con scadenza il 31.03.2020; – il 15% con scadenza il 31.07.2020;

– il 15% con scadenza il 31.03.2021; – il 15% con scadenza il 31.07.2021.

Il saldo e stralcio per i debiti tributari è ammesso a condizione che il valore dell’ ISEE non supera i 20mila euro.

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Dott. Ennio Mancini

Commercialista – Tributarista – Revisore Legale – Consulente del Lavoro

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Stop Equitalia: illegittima l’ipoteca su immobile

Stop iscrizione ipotecaria di Equitalia

14 luglio 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone Sez. 1^ con sentenza n. 594/2017 depositata il 07 luglio 2017 ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia  Sud s.p.a sull’immobile di proprietà del contribuente D. A., difeso dal dott. Ennio Mancini in forza di precedenti cartelle di pagamento per complessive 38.836 euro, rilevando che ” l’agente della riscossione prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, in virtù dell’art. 77 comma 2 bis DPR n° 602 del 1973 “.  La citata sentenza n. 594/2017 assume quindi un’importanza determinante a tutela dei diritti dei contribuenti.

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