Conti correnti esteri

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Manuele Mancini – Dottore Commercialista

  • Sono un pensionato ex ENPAM, residente fiscalmente in Italia, detengo un conto corrente  in Spagna con  una consistenza media nell’anno 2016 di euro 18.000, ho l’obbligo di dichiararlo in Italia e quale imposta devo pagare ?

 

In presenza di conto corrente estero, con espresso riferimento all’ art. 2 Legge 186/2014,  vi è l’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto Lei è obbligato a compilare il Quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore delle attività finanziarie estere ( in sigla IVAFE ) nella misura fissa annua di Euro 34,20.

 

 

  • Ho effettuato un bonifico all’estero di Euro 10.000 su un conto deposito intestato a mio cugino, sono obbligato a dichiararlo nel Modello Unico 2017?

 

Poiché trattasi soltanto di movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto estero, il quadro RW Modello Unico 2017 non va compilato, in quanto Lei non detiene attività finanziarie estere, nella fattispecie non si rilevano.

 

  • Il 1 luglio 2016 ho acceso un conto corrente a Londra versando 50.000 euro sul conto  tramite bonifico bancario. Gli interessi sono stati direttamente accreditati sul conto corrente. Cosa dichiarare al fisco in Italia?

 

Lei è obbligato a segnalare il conto corrente detenuto a Londra in quanto la giacenza media nell’ anno 2017 è superiore ad euro 15.000, compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( IVAFE) di Euro 20,00 , rapportata ai giorni di apertura del conto.

 

  • Studente universitario residente in Italia, detiene un conto corrente a Barcellona ( Spagna ) acceso il 01 marzo 2016 con giacenza media al 31 dicembre 2016 di euro 15.500. L’Ufficio Finanziario a cui mi sono rivolto per chiedere informazione in merito, non è stato sufficientemente chiaro.  Quale imposta devo versare, quali sono gli obblighi fiscali e se non dichiaro nulla cosa succede?

In osservanza all’ art.4 D.L. n. 167/1990, quale persona fisica titolare del conto corrente estero è tenuto al pagamento dell’imposta di natura patrimoniale, chiamata IVAFE, acronimo della parola imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.  L’IVAFE è dovuta in misura fissa di Euro 34,20  (art. 19 D.L. 201/2011) da rapportarsi ai giorni di possesso. E’ obbligato a compilare il quadro RW Modello Unico 2017, persone fisiche e liquidare la relativa imposta di Euro 28,50 tramite compilazione della modello F/24. La compilazione del predetto quadro RW, ha una duplice funzione, quella di liquidare l’imposta e assolvere all’obbligo del monitoraggio fiscale, ovverosia di comunicare i dati relativi al conto estero. Qualora il predetto Quadro RW non venisse compilato e l’ Agenzia delle Entrate è in condizione di rilevare tale omissione sulla base del cosiddetto “ Common Reporting Standard ( CRS ) elaborati a livello OCSE e condiviso da oltre 100 Paesi nel mondo, verrà applicata una sanzione ammnistrativa nella misura minima del 3%, massima del 15%, da calcolarsi su Euro 15.500.

  • Sono uno studente universitario residente in Italia, per motivi di studio nel 2016 ho acceso un conto corrente a Londra, versando la somma di Euro 4.500. Al 31 dicembre 2016 il saldo del conto corrente a seguito prelievi è di 3.200 euro. Ho l’obbligo di segnalarlo in Italia?

 

I conti correnti detenuti all’ estero vanno comunicati al fisco italiano, se il valore medio nell’anno 2016 è superiore ad Euro 15.000, poiché la sua giacenza media è inferiore ad Euro 5.000 l’imposta IVAFE non è dovuta e non deve comunicare nulla.

 

  • Ho acquistato il 1 ottobre 2016 obbligazioni estere per un valore 135.000 euro, cosa dichiarare pagare ai fini fiscali?

 

Con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, l’imposta IVAE si applica su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, obbligazioni e titoli similari. L’ imposta sulle attività finanziarie estere ( IVAFE ) viene conteggiata sul valore di mercato delle obbligazioni possedute alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’IVAFE dovuta per l’anno 2016 è pari a 68 euro; il 2 per mille sul valore delle obbligazioni, rapportata a 92 gg. di possesso.

 

  • Sono residente in Rimini, detengo in comproprietà con mia sorella un conto corrente in San Marino, con saldo iniziale al 1° gennaio 2016 di euro 85.000 e finale al 31 dicembre 2016 di 92000 euro. Il valore della giacenza media sul conto corrente è di Euro 89.000. Come comportarmi fiscalmente e quali imposte versare?

 

Entrami i cointestatari del conto corrente, devono indicare in quote paritetiche il loro possesso, devono compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e pagare ciascuno l’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 17,00.

 

  • Sono contribuente residente in Italia, e posso prelevare sul conto corrente dei miei genitori, aperto il 12 maggio 2016 a Parigi, con saldo al 31 dicembre 2016 di 48.000 euro. Quali sono i mie obblighi fiscali? E se non dichiaro nulla vengo sanzionato?

 

Il contribuente è obbligato alla compilazione il quadro RW modello Unico 2017, indicando il saldo di 48.500 euro nonché i codici fiscali dei genitori, che a loro volta dovranno provvedere alla compilazione del quadro RW Modello Unico 2016. L’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 34,00 dovrà essere pagata soltanto dai genitori titolari del conto corrente e non dal figlio quale delegato.  La mancata compilazione quadro RW Modello Unico 2017 ha un duplice risvolto sanzionatorio. A tale omissione si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 Legge n. 97/2013, che ha così differenziato le sanzioni:

– Euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW, ma entro  i 90 gg. dal termine di scadenza;

  • – dal 3% al 15%  di quanto non dichiarato e detenuto sul conto corrente in Francia, Paese non incluso nella Black list.

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PayPal cosa dichiarare Studio Mancini Sora

Conto corrente PayPal come comportarsi

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Sono titolare di un conto corrente PayPAL, con una giacenza media nell’anno 2016 di Euro 6.500, quali sono gli adempimenti dichiarativi fiscali, cosa accade se non dichiaro niente?

Premesso che PayPAL ha sede legale in Lussemburgo fuori dal territorio Italiano, a tutti gli effetti è da considerarsi conto corrente estero, pertanto pur non sussistendo alcun obbligo per il monitoraggio fiscale in quanto non eccede la soglia media annua di 15.000 euro (art. 7 quater D.L. n 193/2016), è necessario compilare il Quadro RW Modello Unico 2016 ed assolvere al pagamento dell’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( in sigla IVAFE) di Euro 34,20. La mancata compilazione del quadro RW del Modello Unico Redditi Persone fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di Euro 258,00 se l’omissione viene sanata entro i 90 gg. dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dott. Ennio Mancini

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TASSAZIONE IMMOBILI ESTERI QUESITI E RISPOSTE

Quesiti & Risposte

 

  • Sono un cittadino rumeno con residenza fiscale in Italia, possiedo a titolo di proprietà un appartamento in Bucarest ( Romania). Dal gennaio 2016 sono disoccupato e non ho percepito alcun reddito Quali sono i miei obblighi dichiarativi e quali imposte devo pagare in Italia?

In via preliminare è bene evocare l’art. 3 del Dpr 917/86, il quale dispone che tutti i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tassati nel predetto Stato per i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie, in osservanza alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal Decreto Legge n° 167 del 1990, poiché il contribuente  detiene all’estero il predetto immobile è obbligato a compilare  quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2017,  ancorché nel 2016 non abbia percepito alcun reddito. Il contribuente quale persona fisica, per l’appartamento situato in Romania è tenuto a pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), l’imposta è pari allo 0,76% da applicarsi sul valore dell’immobile, determinato sulla base del valore catastale la cosiddetta taxa pe cladiri. A seguito modifiche apportate all’art. 8 comma 16 D.L. 16/2012, l’ IVIE non è dovuta se non supera i 200 euro, fermo restando la compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche.

Dott. Manuele Mancini

 

  • Persona fisica residente in Italia, possiede a titolo di proprietà un mini appartamento a Parigi ( Francia) acquistato nel 2015 al prezzo di  Euro 200.000. L’ appartamento  non è  locato ed è tenuto a ns. disposizione per fruirne nei periodi feriali. In Francia nel 2016 a titolo d’ imposta  ho pagato l’ importo di  500 euro e  in Italia a titolo acconto IVIE 1.020 euro.  Cosa devo indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 e quale imposte devo pagare?

In sede di compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non dovrà indicare nulla nel Quadro D  del modello Redditi 2017, in quanto l’ imposta pagata all’ estero è di natura patrimoniale e non reddituale ( in Francia l’ immobile a disposizione non è soggetto ad imposte sui redditi ). In considerazione delle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2016 e in assenza di variazioni nell’anno 2016, nel caso di specie il contribuente non è obbligato alla compilazione del quadro RW Modello redditi Persone Fisiche 2017, nonostante ciò dovrà provvedere  al versamento della imposta  IVIE ( imposta sul valore degli immobili  situati all’estero ) dovuta a saldo 2016 e acconto 2017.

 Dott. Manuele Mancini

 

  • Contribuente persona fisica residente in Italia detiene in proprietà un piccolo appartamento non locato a San Marino acquistato al prezzo d’ acquisto di Euro 185.000 . Nell’anno 2016 ho versato a San Marino 240 euro a titolo d’ imposta patrimoniale. Quale altre imposte devo pagare in Italia?

Prima di ogni cosa ebbene precisare che San Marino non è né un Paese appartenente alla UE né allo Spazio Economico Europeo, trattasi quindi di Paese extra UE, il contribuente dovrà pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ( I V I E ), nel caso di specie sarà pari a 1.406 euro, ovverosia il 0,76% applicato sul prezzo di acquisto dell’immobile. Dall’imposta IVIE da versarsi nel giugno 2017, potrà scomputarsi l’imposta patrimoniale di 240 euro versata nel 2016 a San Marino.

Dott. Manuele Mancini

 

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