A partire dal 1° gennaio 2020 ( Legge 160/2019 art 1 commi 679-680), le spese sanitarie specificate nell’art 15 del Dpr 917/86, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2000), solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi diversi dal contante, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari, circolari, bonifici bancari o con altri sistemi di pagamento tracciabili.
Per poter fruire delle detrazioni per visite mediche generiche o specialistiche eseguite presso medici o professionisti privati (spese odontoiatriche, ecc), necessita conservare, oltre alle ricevute che ne attestino la spesa, anche la prova del pagamento effettuato.
Si può utilizzare il contante per acquistare i medicinali in farmacia ed anche:
- Occhiali da vista, lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
- Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, pannoloni per incontinenza;
- Prodotti ortopedici tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per deambulazione in generale;
- Ausili per disabili, materassi ortopedici e antidecubito;
- Dispositivi medico diagnostici in vitro
E’ consentito il pagamento in contanti nel caso in cui la spesa sanitaria sia sostenuta in una struttura accreditata al SSN.
Limiti reddituali – Le detrazioni per spese sanitarie, sebbene sostenute con pagamenti tracciabili, sono precluse ai soggetti percettori di redditi complessivi superiori a 240mila euro.
Manuele Mancini
Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.
Studio: Sora – Via Boccaccio n. 2
Monte S. G. Campano – Via San Marco n. 45
(Articolo letto 1252 volte)