Conti correnti esteri

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Manuele Mancini – Dottore Commercialista

  • Sono un pensionato ex ENPAM, residente fiscalmente in Italia, detengo un conto corrente  in Spagna con  una consistenza media nell’anno 2016 di euro 18.000, ho l’obbligo di dichiararlo in Italia e quale imposta devo pagare ?

 

In presenza di conto corrente estero, con espresso riferimento all’ art. 2 Legge 186/2014,  vi è l’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto Lei è obbligato a compilare il Quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore delle attività finanziarie estere ( in sigla IVAFE ) nella misura fissa annua di Euro 34,20.

 

 

  • Ho effettuato un bonifico all’estero di Euro 10.000 su un conto deposito intestato a mio cugino, sono obbligato a dichiararlo nel Modello Unico 2017?

 

Poiché trattasi soltanto di movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto estero, il quadro RW Modello Unico 2017 non va compilato, in quanto Lei non detiene attività finanziarie estere, nella fattispecie non si rilevano.

 

  • Il 1 luglio 2016 ho acceso un conto corrente a Londra versando 50.000 euro sul conto  tramite bonifico bancario. Gli interessi sono stati direttamente accreditati sul conto corrente. Cosa dichiarare al fisco in Italia?

 

Lei è obbligato a segnalare il conto corrente detenuto a Londra in quanto la giacenza media nell’ anno 2017 è superiore ad euro 15.000, compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( IVAFE) di Euro 20,00 , rapportata ai giorni di apertura del conto.

 

  • Studente universitario residente in Italia, detiene un conto corrente a Barcellona ( Spagna ) acceso il 01 marzo 2016 con giacenza media al 31 dicembre 2016 di euro 15.500. L’Ufficio Finanziario a cui mi sono rivolto per chiedere informazione in merito, non è stato sufficientemente chiaro.  Quale imposta devo versare, quali sono gli obblighi fiscali e se non dichiaro nulla cosa succede?

In osservanza all’ art.4 D.L. n. 167/1990, quale persona fisica titolare del conto corrente estero è tenuto al pagamento dell’imposta di natura patrimoniale, chiamata IVAFE, acronimo della parola imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.  L’IVAFE è dovuta in misura fissa di Euro 34,20  (art. 19 D.L. 201/2011) da rapportarsi ai giorni di possesso. E’ obbligato a compilare il quadro RW Modello Unico 2017, persone fisiche e liquidare la relativa imposta di Euro 28,50 tramite compilazione della modello F/24. La compilazione del predetto quadro RW, ha una duplice funzione, quella di liquidare l’imposta e assolvere all’obbligo del monitoraggio fiscale, ovverosia di comunicare i dati relativi al conto estero. Qualora il predetto Quadro RW non venisse compilato e l’ Agenzia delle Entrate è in condizione di rilevare tale omissione sulla base del cosiddetto “ Common Reporting Standard ( CRS ) elaborati a livello OCSE e condiviso da oltre 100 Paesi nel mondo, verrà applicata una sanzione ammnistrativa nella misura minima del 3%, massima del 15%, da calcolarsi su Euro 15.500.

  • Sono uno studente universitario residente in Italia, per motivi di studio nel 2016 ho acceso un conto corrente a Londra, versando la somma di Euro 4.500. Al 31 dicembre 2016 il saldo del conto corrente a seguito prelievi è di 3.200 euro. Ho l’obbligo di segnalarlo in Italia?

 

I conti correnti detenuti all’ estero vanno comunicati al fisco italiano, se il valore medio nell’anno 2016 è superiore ad Euro 15.000, poiché la sua giacenza media è inferiore ad Euro 5.000 l’imposta IVAFE non è dovuta e non deve comunicare nulla.

 

  • Ho acquistato il 1 ottobre 2016 obbligazioni estere per un valore 135.000 euro, cosa dichiarare pagare ai fini fiscali?

 

Con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, l’imposta IVAE si applica su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, obbligazioni e titoli similari. L’ imposta sulle attività finanziarie estere ( IVAFE ) viene conteggiata sul valore di mercato delle obbligazioni possedute alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’IVAFE dovuta per l’anno 2016 è pari a 68 euro; il 2 per mille sul valore delle obbligazioni, rapportata a 92 gg. di possesso.

 

  • Sono residente in Rimini, detengo in comproprietà con mia sorella un conto corrente in San Marino, con saldo iniziale al 1° gennaio 2016 di euro 85.000 e finale al 31 dicembre 2016 di 92000 euro. Il valore della giacenza media sul conto corrente è di Euro 89.000. Come comportarmi fiscalmente e quali imposte versare?

 

Entrami i cointestatari del conto corrente, devono indicare in quote paritetiche il loro possesso, devono compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e pagare ciascuno l’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 17,00.

 

  • Sono contribuente residente in Italia, e posso prelevare sul conto corrente dei miei genitori, aperto il 12 maggio 2016 a Parigi, con saldo al 31 dicembre 2016 di 48.000 euro. Quali sono i mie obblighi fiscali? E se non dichiaro nulla vengo sanzionato?

 

Il contribuente è obbligato alla compilazione il quadro RW modello Unico 2017, indicando il saldo di 48.500 euro nonché i codici fiscali dei genitori, che a loro volta dovranno provvedere alla compilazione del quadro RW Modello Unico 2016. L’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 34,00 dovrà essere pagata soltanto dai genitori titolari del conto corrente e non dal figlio quale delegato.  La mancata compilazione quadro RW Modello Unico 2017 ha un duplice risvolto sanzionatorio. A tale omissione si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 Legge n. 97/2013, che ha così differenziato le sanzioni:

– Euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW, ma entro  i 90 gg. dal termine di scadenza;

  • – dal 3% al 15%  di quanto non dichiarato e detenuto sul conto corrente in Francia, Paese non incluso nella Black list.

Se avete bisogno di consulenza contatta lo studio al servizio di consulenza on line.

 

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Studio Mancini Tassazione Agevolata

Tassazione dei compensi nello Sport Dilettantistico

Quesito – Sono un istruttore dell’ A.S.D.  denominata ……. con sede legale in Arezzo. Come vanno tassati i premi ed i compensi corrisposti agli atleti e collaboratori della predetta Associazione ??

– Risposta al Quesito –

La Legge n. 398/1991, prefiggendosi di incentivare lo Sport Dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l’attività, ha dettato una particolare disciplina circa la tassazione dei compensi erogati a terzi dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato i rimborsi forfettari di spesa, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi di collaborazione di carattere amministrativo di natura non professionale erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

 La tassazione agevolata è applicabile ai compensi liquidati ai soggetti di seguito indicati:

atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti, istruttori, massaggiatori, addetti agli impianti, custodi, giardinieri, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne che intrattengono a favore di Società e A.S.D. rapporti di collaborazione, come ad esempio, il personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera a favore delle stesse.

Disciplina Fiscale dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Esiste un 1° livello di compensi, se non oltrepassati, garantiscono l’esenzione da qualsiasi imposta, trattasi di compensi annui non superiori a 7.500 euro, percepiti a titolo di indennità, rimborsi forfettari e premi di cui allo art. 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86. Pertanto coloro che non superano il predetto limite vengono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vi è un 2° livello, che prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% a titolo di imposta per quei compensi che superano la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28.

Vi è infine, un 3° livello di tassazione, che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e viene applicato nel momento in cui i compensi erogati oltrepassano il limite di euro 28.158,28. In questo caso, fermo restando l’esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sui 20.658,28 euro che intercorrono fra le due soglie (28.158 -7500), ma verrà anche applicata una seconda ritenuta sempre del 23%, a titolo di acconto sulla quota eccedente i 28.258,28 euro.

Concludendo, qualora un collaboratore e/o atleta percepisca un compenso annuo oltre i 7.500 euro, l’eccedenza  andrà ad incidere sulla propria dichiarazione dei redditi. Occorrerà quindi che il percipiente dichiari la predetta eccedenza nel Modello Unico Persone Fisiche, fra i redditi diversi, nel Quadro RL Sezione II-B, in osservanza allo art. 67 comma 1° lettera m) del D.P.R. 917/86.

Cordialità

Dott. Ennio Mancini

 

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