Pace Fiscale 2018 decreto fiscale Commercialista Mancini Sora3

Pace Fiscale in Pillole 2° parte

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto discusso D.L. fiscale  n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, vi proponiamo una sintesi delle principali misure. 2° parte

LITI FISCALI PENDENTI

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti –  Art. 6 D.L.119/2018
– Interessa tutte le vertenze tributarie pendenti avanti le Commissioni tributarie, avente come controparte l’Agenzia delle Entrate. L’ importo della definizione agevolata della lite pendente

– si chiude pagando il 50% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’ Agenzia delle Entrate nel 1° grado del giudizio; pagando il 20% del valore della controversia in caso di soccombenza  nel 2° grado del giudizio, escluso sanzioni e interessi;

Qualora non vi sia stata nessuna pronuncia o la stessa sia a favore dell’ Agenzia delle Entrate, il contribuente può chiudere definitivamente la lite con il fisco procedendo al pagamento di un importo pari al solo valore della lite al netto degli interessi e sanzioni irrogate.

-La definizione agevolata della lite si perfeziona con la presentazione dell’ istanza all’Amministrazione Finanziaria e con il pagamento degli importi dovuti o della 1°rata entro il 31 maggio 2019. E’ ammesso il pagamento rateale del dovuto sino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

 

CONDONO

Condono con dichiarazione integrativa speciale, solo per coloro che hanno presentato le dichiarazioni fiscali – Art. 9 D.L. 119/2018

– Riguarda tutti i redditi non dichiarati fino al 31.12.2017, con il limite di un aumento del reddito fino al 30% di quanto denunciato, con un tetto massimo di 100.000 euro all’anno per 5 anni. Totale massimo: 500.000 euro;

– si paga solo una imposta sostitutiva del 20% sul nuovo reddito emerso, invece delle normali aliquote;

– Il pagamento delle imposte potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in alternativa fino ad un massimo di 5 anni, in 10 rate semestrali a partire dal 30 settembre 2019. Si dovrà presentare una dichiarazione integrativa all’Agenzia delle Entrate. Ci si potrà avvalere della dichiarazione integrativa per uno o più periodi d’ imposta dal 2013 al 2016.

CHIAMACI ORA 0776 824508

Studio Mancini Commercialista Sora

Clicca e invia un messaggio WhatsApp

Dott. Ennio Mancini

Dottore Commercialista – Tributarista – Revisore Legale – Consulente del Lavoro

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento per una consulenza su questo argomento:

Studio Commercialista Mancini

Sora – Via Boccaccio n. 2  – tel. 0776- 824508

Monte S.G.Campano  Via S.Marco n.  45  tel. 0775-288311

www.studio-mancini.net

(Articolo letto 1401 volte)

Conti correnti esteri

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Manuele Mancini – Dottore Commercialista

  • Sono un pensionato ex ENPAM, residente fiscalmente in Italia, detengo un conto corrente  in Spagna con  una consistenza media nell’anno 2016 di euro 18.000, ho l’obbligo di dichiararlo in Italia e quale imposta devo pagare ?

 

In presenza di conto corrente estero, con espresso riferimento all’ art. 2 Legge 186/2014,  vi è l’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto Lei è obbligato a compilare il Quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore delle attività finanziarie estere ( in sigla IVAFE ) nella misura fissa annua di Euro 34,20.

 

 

  • Ho effettuato un bonifico all’estero di Euro 10.000 su un conto deposito intestato a mio cugino, sono obbligato a dichiararlo nel Modello Unico 2017?

 

Poiché trattasi soltanto di movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto estero, il quadro RW Modello Unico 2017 non va compilato, in quanto Lei non detiene attività finanziarie estere, nella fattispecie non si rilevano.

 

  • Il 1 luglio 2016 ho acceso un conto corrente a Londra versando 50.000 euro sul conto  tramite bonifico bancario. Gli interessi sono stati direttamente accreditati sul conto corrente. Cosa dichiarare al fisco in Italia?

 

Lei è obbligato a segnalare il conto corrente detenuto a Londra in quanto la giacenza media nell’ anno 2017 è superiore ad euro 15.000, compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( IVAFE) di Euro 20,00 , rapportata ai giorni di apertura del conto.

 

  • Studente universitario residente in Italia, detiene un conto corrente a Barcellona ( Spagna ) acceso il 01 marzo 2016 con giacenza media al 31 dicembre 2016 di euro 15.500. L’Ufficio Finanziario a cui mi sono rivolto per chiedere informazione in merito, non è stato sufficientemente chiaro.  Quale imposta devo versare, quali sono gli obblighi fiscali e se non dichiaro nulla cosa succede?

In osservanza all’ art.4 D.L. n. 167/1990, quale persona fisica titolare del conto corrente estero è tenuto al pagamento dell’imposta di natura patrimoniale, chiamata IVAFE, acronimo della parola imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.  L’IVAFE è dovuta in misura fissa di Euro 34,20  (art. 19 D.L. 201/2011) da rapportarsi ai giorni di possesso. E’ obbligato a compilare il quadro RW Modello Unico 2017, persone fisiche e liquidare la relativa imposta di Euro 28,50 tramite compilazione della modello F/24. La compilazione del predetto quadro RW, ha una duplice funzione, quella di liquidare l’imposta e assolvere all’obbligo del monitoraggio fiscale, ovverosia di comunicare i dati relativi al conto estero. Qualora il predetto Quadro RW non venisse compilato e l’ Agenzia delle Entrate è in condizione di rilevare tale omissione sulla base del cosiddetto “ Common Reporting Standard ( CRS ) elaborati a livello OCSE e condiviso da oltre 100 Paesi nel mondo, verrà applicata una sanzione ammnistrativa nella misura minima del 3%, massima del 15%, da calcolarsi su Euro 15.500.

  • Sono uno studente universitario residente in Italia, per motivi di studio nel 2016 ho acceso un conto corrente a Londra, versando la somma di Euro 4.500. Al 31 dicembre 2016 il saldo del conto corrente a seguito prelievi è di 3.200 euro. Ho l’obbligo di segnalarlo in Italia?

 

I conti correnti detenuti all’ estero vanno comunicati al fisco italiano, se il valore medio nell’anno 2016 è superiore ad Euro 15.000, poiché la sua giacenza media è inferiore ad Euro 5.000 l’imposta IVAFE non è dovuta e non deve comunicare nulla.

 

  • Ho acquistato il 1 ottobre 2016 obbligazioni estere per un valore 135.000 euro, cosa dichiarare pagare ai fini fiscali?

 

Con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, l’imposta IVAE si applica su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, obbligazioni e titoli similari. L’ imposta sulle attività finanziarie estere ( IVAFE ) viene conteggiata sul valore di mercato delle obbligazioni possedute alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’IVAFE dovuta per l’anno 2016 è pari a 68 euro; il 2 per mille sul valore delle obbligazioni, rapportata a 92 gg. di possesso.

 

  • Sono residente in Rimini, detengo in comproprietà con mia sorella un conto corrente in San Marino, con saldo iniziale al 1° gennaio 2016 di euro 85.000 e finale al 31 dicembre 2016 di 92000 euro. Il valore della giacenza media sul conto corrente è di Euro 89.000. Come comportarmi fiscalmente e quali imposte versare?

 

Entrami i cointestatari del conto corrente, devono indicare in quote paritetiche il loro possesso, devono compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e pagare ciascuno l’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 17,00.

 

  • Sono contribuente residente in Italia, e posso prelevare sul conto corrente dei miei genitori, aperto il 12 maggio 2016 a Parigi, con saldo al 31 dicembre 2016 di 48.000 euro. Quali sono i mie obblighi fiscali? E se non dichiaro nulla vengo sanzionato?

 

Il contribuente è obbligato alla compilazione il quadro RW modello Unico 2017, indicando il saldo di 48.500 euro nonché i codici fiscali dei genitori, che a loro volta dovranno provvedere alla compilazione del quadro RW Modello Unico 2016. L’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 34,00 dovrà essere pagata soltanto dai genitori titolari del conto corrente e non dal figlio quale delegato.  La mancata compilazione quadro RW Modello Unico 2017 ha un duplice risvolto sanzionatorio. A tale omissione si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 Legge n. 97/2013, che ha così differenziato le sanzioni:

– Euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW, ma entro  i 90 gg. dal termine di scadenza;

  • – dal 3% al 15%  di quanto non dichiarato e detenuto sul conto corrente in Francia, Paese non incluso nella Black list.

Se avete bisogno di consulenza contatta lo studio al servizio di consulenza on line.

 

(Articolo letto 3644 volte)