Chiarimenti del Ministero del Lavoro
in tema di conciliazione del contenzioso riguardanti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla riforma Fornero, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività della procedura nella circolare n. 3/2013. Possono ricorrere alla conciliazione tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli. Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla DTL competente per territorio, a mezzo raccomandata o PEC, ed una copia per conoscenza anche al lavoratore interessato. Dalla ricezione dell’istanza la DTL avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi. Le parti interessate possono farsi assistere: dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU; da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.
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