La recentissima sentenza della Cassazione n. 8119 del 23 maggio 2012 stabilisce che il professionista non ha diritto al rimborso dell’IRAP già versata se in sede di dichiarazione, nel quadro RE, indica compensi per collaboratori occasionali. Si legge: “i soggetti passivi dell’IRAP sono, oltre che le società e gli imprenditori individuali, anche i soggetti esercenti arti e professioni. Per questi ultimi, l’IRAP trova, applicazione ogni qual volta si avvalgano, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che – per la loro rilevanza, anche sul piano economico – siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività individuale; così che debba escludersi che il risultato economico conseguito trovi ragione esclusivamente nella capacità gestionale del solo professionista”.
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