Se ne ricorrono i presupposti, nell’ipotesi di mancato pagamento dell’Iva l’applicazione delle sanzioni penali è automatica, difatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 28945 del 8 luglio 2013), il reato di omesso versamento dell’Iva si consuma anche senza la notifica dell’accertamento fiscale. E’ sufficiente che il contribuente abbia lasciato spirare il termine ultimo per saldare il debito con l’Erario e cioè quello per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Cosi facendo la Suprema Corte ha confermato un sequestro finalizzato alla confisca a carico di un evasore ancor prima che avesse ricevuto l’atto impositivo. La difesa aveva contestato la misura ablativa sulla base del fatto che l’imprenditore non aveva mai ricevuto avviso di accertamento da parte dell’Ufficio Iva. La tesi non aveva convinto né il Gip che per primo ha confermato il sequestro né il tribunale del riesame. Inutile il ricorso in Cassazione dove la sezione penale lo ha reso definitivo.
I giudici supremi hanno chiarito che “ai fini del reato di cui all’art. 10-ter, DLgs 74/00, non è affatto richiesta la notifica dell’avviso di accertamento dell’infrazione in quanto il reato di omesso versamento dell’Iva si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
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