Come comportarsi quando l’inquilino del proprio immobile è moroso?
Si distinguono due diverse procedure secondo si tratti di immobili concessi ad uso abitativo da persone fisiche, oppure concessi da soggetti IVA.
Nel primo caso, l’art. 8 della L. n. 431/98 afferma che i canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In questo caso va comunque dichiarata la rendita catastale. Per le eventuali imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare da fruire nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Nel secondo caso, in caso di morosità il locatore non è tenuto ad emettere fattura. Se la fattura è stata emessa prima del pagamento del canone è consentita l’emissione di note di variazione in diminuzione senza limitazione temporale solo in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose
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