L’Irdcec ha approfondito la problematica riguardante la disciplina civilistica delle nuove Società tra professionisti (Stp). Nella circolare n. 33/IR del 31 luglio 2013 viene analizzata l’iscrizione nel Registro delle imprese e nell’Albo professionale; solo dopo la conclusione delle operazioni di iscrizione, la Stp può iniziare l’esercizio dell’attività professionale. Nella circolare n. 34/IR del 19 settembre 2013 si analizzano, invece, gli aspetti fiscali e previdenziali. Sotto l’aspetto previdenziale le società commerciali sono soggette alla previdenza obbligatoria prevista per le imprese; tuttavia, poiché le Stp producono reddito di lavoro autonomo sono soggette al regime contributivo previsto dalle rispettive casse di revidenza. L’inquadramento del reddito della Stp nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa ha rilevanza ai fini dell’assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi. Sia i soci professionisti sia quelli non professionisti sono soggetti al contributo integrativo
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