L’ Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito i seguenti chiarimenti circa l’emissione e registrazione della fattura elettronica
- Fattura immediata: deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione della operazione. Nella fattura occorre indicare la data in cui viene effettuata l‘operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SDI il 3.07.2019 riguardante una cessione di beni avvenuta il 28.06.2019 deve essere datata il 28.06.2019.
- Fattura differita: viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ operazione, sempreché esistano i relativi documenti di trasporto (D.D.T.) Qualora venissero emesse per lo stesso destinatario in giorni differenti dello stesso mese, la fattura deve riportare la data dell’ ultimo D.D.T. in ordine di tempo. Ad esempio, i DDT (documenti di trasporto) emessi il giorno 11.07.2019 ed il 18.07.2019, la fattura deve essere datata il 18.07.2019. Si ritiene altresì possibile, indicare quale data di emissione quella classica dell’ultimo giorno del mese, poiché non è espressamente vietata e non è pregiudizievole per l’Erario.
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