STOP AGLI STIPENDI IN CONTANTI
Dal 1°luglio 2018 sarà proibito al datore di lavoro o committente di corrispondere lo stipendio mensile ( nonché acconti ) tramite denaro contante al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Obiettivo tracciabilità
La logica come spiega l’art. 1 commi 910-914, Legge n. 205/2017 è impedire il pagamento dello stipendio “ per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore “ . Il pagamento dello stipendio potrà avvenire esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili ( bonifico sul conto del lavoratore, assegni e carte ricaricabili).
Le nuove disposizioni non si applicano né ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, né ai rapporti di lavoro domestico.
La firma non basta, per chi non si adegua ci sono multe salate
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione se viene pagata tramite denaro contanti. Inoltre, al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 1.000 euro a 5.000 euro.
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