La circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi interpretativi sugli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991 relativa alle Società Sportive dilettantistiche. Per dette società sono previste: determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, semplificazioni in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, l’esonero ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per tale regime le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale non superiori a 250mila euro. Requisiti fondamentali per il riconoscimento del regime agevolativo sono il rispetto dei principi di democraticità e l’assenza di scopo di lucro, come stabiliti dalla legge 289/2002. La normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di “misurare” la reale natura associativa e il grado di democraticità dell’ente. Fermo restando che la valutazione deve esser fatta caso per caso e considerando la globalità dell’attività, la circostanza che, talvolta, le convocazioni assembleari siano effettuate tramite sms o e-mail, o non siano inseriti tutti i nominativi nel libro dei soci, o che, ancora, non sia redatto un elenco completo dei nomi dei partecipanti all’assemblea, non costituisce, di per sé, una ragione di decadenza dai benefici per mancanza del requisito di democraticità.
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