detrazioni spese mediche

Spese mediche non detraibili se pagate in contanti

A partire dal 1° gennaio 2020 ( Legge 160/2019 art 1 commi 679-680), le spese  sanitarie specificate nell’art 15 del Dpr 917/86,  sono detraibili  nella dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2000), solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi diversi dal contante, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari, circolari, bonifici bancari o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per poter fruire delle detrazioni per visite mediche generiche o specialistiche eseguite presso medici o professionisti privati (spese odontoiatriche, ecc), necessita conservare, oltre alle ricevute che ne attestino la spesa, anche la prova del pagamento effettuato.

Si può utilizzare il contante per acquistare i medicinali in farmacia ed anche:

  • Occhiali da vista, lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • Siringhe, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, pannoloni per incontinenza;
  • Prodotti ortopedici tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per deambulazione in generale;
  • Ausili per disabili, materassi ortopedici e antidecubito;
  • Dispositivi medico diagnostici in vitro

E’ consentito il pagamento in contanti nel caso in cui la spesa sanitaria sia sostenuta in una struttura accreditata al SSN.

Limiti reddituali – Le detrazioni per spese sanitarie, sebbene sostenute con pagamenti tracciabili, sono precluse ai soggetti percettori di redditi complessivi superiori a 240mila euro.

 

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio: Sora – Via Boccaccio n. 2

Monte S. G. Campano – Via San Marco n. 45

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Agevolazioni per assunzioni 2020

Si elencano in sintesi le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020, inerente le aziende che assumono

Esonero contributivo apprendistato di 1°livello.

Viene riconosciuto l’azzeramento dei contributi per i primi 3 anni di contratto per quelle aziende (che occupano fino a 9 dipendenti), che danno inizio ad un contratto di apprendistato con giovani tra i 15 e i 25 anni. Fermo restando che per gli anni successivi al terzo, l’aliquota diventerà del 10%.

 

Esonero contributivo triennale under 35.

E’ ancora possibile per le aziende, assumere giovani fino a 35 anni con sgravio  contributivo del 50%, fino ad un massimo di 3mila euro per un anno, entro il 31.12.2020.L’ agevolazione contributiva del 100% spetta per quelle aziende situate nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Molise),per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili.

 

Esonero contributivo giovani eccellenze.

Riguarda le assunzioni di giovani laureati, con esonero per 12 mesi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 8mila euro. La predetta agevolazione spetta per i giovani di età inferiore a 30 anni, con laurea  magistrale conseguita tra il 01.01.2018 e il 30.06.2019, con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.

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artigiani ricevute fiscali

ARTIGIANI dal 1° gennaio 2020, STOP alle ricevute fiscali

Dal 1° gennaio 2020, la ricevuta fiscale andrà in soffitta e verrà sostituita da un documento commerciale. Pertanto per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico ( laboratori di  riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, ecc ), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, ecc), gli stessi dovranno rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, la quale verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (art 21 comma 4 del Dpr n. 633/72). Qualora l’elettricista (ma vale anche per l’idraulico e falegname), effettuino delle riparazioni presso l’abitazione del cliente, gli stessi dovranno obbligatoriamente, rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Fermo restando che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare, potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile. Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020. ( Il suddetto comportamento è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate,  nel forum Telefisco del 30 gennaio 2020, in sostituzione dello scontrino fiscale si può emettere fattura cartacea.)

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista- Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio:

03039 Sora – Via Boccaccio n. 2

03025 Monte S.G.Campano – Via San Marco n. 45

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Dal 1° gennaio 2020, ritenute IRPEF negli appalti a carico del committente

L’obiettivo dell’art 4 Decreto Legge n° 124/2019, è quello di ridurre il fenomeno dello omesso versamento delle ritenute IRPEF, operate sui redditi di lavoro dipendente dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie. La norma coinvolge tutti i sostituti di imposta, e quindi le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche ed i condomini. A decorrere dal 01.01.2020 qualora l’impresa committente affida ad un altro soggetto l’esecuzione di un opera nell’ambito di un contratto d’appalto, dovrà versare le ritenute fiscali ( comprese le addizionali regionali e comunali), per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati direttamente dall’appaltatore e subappaltatore, per tutta la durata  del contratto di appalto. L’impresa appaltatrice o affidataria, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute IRPEF, dovrà versare sul conto corrente dell’imprenditore committente la complessiva somma delle ritenute IRPEF operate. Continua a leggere..

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lotteria scontrini fiscali 2020

Lotteria degli scontrini fiscali, ricchi premi dal 1° gennaio 2020

Con Decreto Legge n. 129/2019 collegato alla legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2020 partirà la lotteria degli scontrini fiscali, con estrazioni mensili con primo premio da 50mila euro, secondo premio da 30mila euro e terzo premio 10mila euro, con estrazione finale annuale di 1milione di euro. Il meccanismo della lotteria degli scontrini fiscali prevede che qualora gli acquisti vengano fatti con carta di credito o Bancomat presso ogni rivenditore, i biglietti virtuali  assegnati raddoppiano, mentre pagando in contanti, verranno assegnati in misura minore. Per partecipare all’estrazione si dovrà fornire al rivenditore il proprio codice fiscale, è prevista l’attivazione di un sito internet su cui controllare i biglietti assegnati e le estrazioni della lotteria. Gli esercenti commerciali che al momento dell’acquisto, rifiutano il codice fiscale dell’acquirente o non trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione al fine di far partecipare il cliente alla lotteria degli scontrini fiscali, saranno puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Saranno estratti 3 scontrini ogni mese e dal 2021 le estrazioni dovrebbero avere cadenza settimanale. E’ prevista una estrazione finale ogni anno che rimetterà in gioco tutti i biglietti con un premio di 1Milione di euro. La lotteria sarà simile a quella in essere negli altri paesi, Slovacchia, Malta e Portogallo, è un incentivo per il cliente di pretendere lo scontrino fiscale, e  limitare l’utilizzo del contante.

 

Dott. Ennio Mancini,

Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio in Sora e Monte S.Giov. Campano

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come emettere fattura elettronica

Come emettere e registrare le fatture elettroniche dal 1 Luglio 2019

L’ Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito i seguenti chiarimenti circa l’emissione e registrazione della fattura elettronica

  • Fattura immediata: deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione della operazione. Nella fattura occorre indicare la data in cui viene effettuata l‘operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SDI il 3.07.2019 riguardante una cessione di beni avvenuta il 28.06.2019 deve essere datata il 28.06.2019.
  • Fattura differita: viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ operazione, sempreché esistano i relativi documenti di trasporto (D.D.T.) Qualora venissero emesse per lo stesso destinatario in giorni differenti dello stesso mese, la fattura deve riportare la data dell’ ultimo D.D.T. in ordine di tempo. Ad esempio, i DDT (documenti di trasporto) emessi il giorno 11.07.2019 ed il 18.07.2019, la fattura deve essere datata il 18.07.2019. Si ritiene altresì possibile, indicare quale data di emissione quella classica dell’ultimo giorno del mese, poiché non è espressamente vietata e non è pregiudizievole per l’Erario.

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rottamazione saldo e stralcio proroga

Rottamazione-ter, saldo e stralcio Parte 2

Riapertura termini fino al 31 luglio 2019

2° Parte

Riservato alle persone fisiche che si trovino “in oggettive e certificate difficoltà economiche“. Ricorrendone i presupposti nel saldo e stralcio possono essere incluse tutte le cartelle di pagamento affidate all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati, nonché dai contributi dovuti alle casse di previdenza. Sarà consentito l’estinzione dei debiti tributari e previdenziali, per le sole persone fisiche in difficoltà economica, a condizione che abbiano una ISEE non superiore ad Euro 20.000. In tal caso, è ammesso il pagamento del debito con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:

  • il 16% del dovuto se l’ISEE è minore di euro 8.500;
  • il 20% del dovuto se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500;
  • il 35% del dovuto se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000.

Per usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita istanza presso l’Agenzia della Riscossione entro il 31 luglio 2019. Si potrà optare per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o rateizzandole in un massimo di 17 rate, la prima rata pari al 20% del dovuto da versarsi entro il 30 novembre 2019, le restanti rate dovranno essere versate ogni trimestre a decorrere dal 28 febbraio 2020.

 

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro – Tributarista

 

Lo studio Mancini resta a vs. completa disposizione per ulteriori informazioni

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