PayPal cosa dichiarare Studio Mancini Sora

Conto corrente PayPal come comportarsi

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Sono titolare di un conto corrente PayPAL, con una giacenza media nell’anno 2016 di Euro 6.500, quali sono gli adempimenti dichiarativi fiscali, cosa accade se non dichiaro niente?

Premesso che PayPAL ha sede legale in Lussemburgo fuori dal territorio Italiano, a tutti gli effetti è da considerarsi conto corrente estero, pertanto pur non sussistendo alcun obbligo per il monitoraggio fiscale in quanto non eccede la soglia media annua di 15.000 euro (art. 7 quater D.L. n 193/2016), è necessario compilare il Quadro RW Modello Unico 2016 ed assolvere al pagamento dell’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( in sigla IVAFE) di Euro 34,20. La mancata compilazione del quadro RW del Modello Unico Redditi Persone fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di Euro 258,00 se l’omissione viene sanata entro i 90 gg. dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dott. Ennio Mancini

HAI DUBBI o QUESITI? Hai mai inviato denaro ai tuoi figli all’estero e non sai come comportarti per la dichiarazione dei redditi?

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immobili estero Tassazione Studio Mancini Sora

TASSAZIONE IMMOBILI ESTERI QUESITI E RISPOSTE

Quesiti & Risposte

 

  • Sono un cittadino rumeno con residenza fiscale in Italia, possiedo a titolo di proprietà un appartamento in Bucarest ( Romania). Dal gennaio 2016 sono disoccupato e non ho percepito alcun reddito Quali sono i miei obblighi dichiarativi e quali imposte devo pagare in Italia?

In via preliminare è bene evocare l’art. 3 del Dpr 917/86, il quale dispone che tutti i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tassati nel predetto Stato per i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie, in osservanza alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal Decreto Legge n° 167 del 1990, poiché il contribuente  detiene all’estero il predetto immobile è obbligato a compilare  quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2017,  ancorché nel 2016 non abbia percepito alcun reddito. Il contribuente quale persona fisica, per l’appartamento situato in Romania è tenuto a pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), l’imposta è pari allo 0,76% da applicarsi sul valore dell’immobile, determinato sulla base del valore catastale la cosiddetta taxa pe cladiri. A seguito modifiche apportate all’art. 8 comma 16 D.L. 16/2012, l’ IVIE non è dovuta se non supera i 200 euro, fermo restando la compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche.

Dott. Manuele Mancini

 

  • Persona fisica residente in Italia, possiede a titolo di proprietà un mini appartamento a Parigi ( Francia) acquistato nel 2015 al prezzo di  Euro 200.000. L’ appartamento  non è  locato ed è tenuto a ns. disposizione per fruirne nei periodi feriali. In Francia nel 2016 a titolo d’ imposta  ho pagato l’ importo di  500 euro e  in Italia a titolo acconto IVIE 1.020 euro.  Cosa devo indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 e quale imposte devo pagare?

In sede di compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non dovrà indicare nulla nel Quadro D  del modello Redditi 2017, in quanto l’ imposta pagata all’ estero è di natura patrimoniale e non reddituale ( in Francia l’ immobile a disposizione non è soggetto ad imposte sui redditi ). In considerazione delle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2016 e in assenza di variazioni nell’anno 2016, nel caso di specie il contribuente non è obbligato alla compilazione del quadro RW Modello redditi Persone Fisiche 2017, nonostante ciò dovrà provvedere  al versamento della imposta  IVIE ( imposta sul valore degli immobili  situati all’estero ) dovuta a saldo 2016 e acconto 2017.

 Dott. Manuele Mancini

 

  • Contribuente persona fisica residente in Italia detiene in proprietà un piccolo appartamento non locato a San Marino acquistato al prezzo d’ acquisto di Euro 185.000 . Nell’anno 2016 ho versato a San Marino 240 euro a titolo d’ imposta patrimoniale. Quale altre imposte devo pagare in Italia?

Prima di ogni cosa ebbene precisare che San Marino non è né un Paese appartenente alla UE né allo Spazio Economico Europeo, trattasi quindi di Paese extra UE, il contribuente dovrà pagare in Italia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ( I V I E ), nel caso di specie sarà pari a 1.406 euro, ovverosia il 0,76% applicato sul prezzo di acquisto dell’immobile. Dall’imposta IVIE da versarsi nel giugno 2017, potrà scomputarsi l’imposta patrimoniale di 240 euro versata nel 2016 a San Marino.

Dott. Manuele Mancini

 

Disponibili per ogni consulenza relativa alla gestione economica e patrimoniale di immobili e patrimoni esteri.

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agenzia entrate pignoramento

L’ Agenzia delle Entrate potrà pignorare conti correnti, depositi e titoli dal 1° luglio 2017

A decorrere dal 1° Luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, potrà pignorare conti correnti, depositi e titoli in maniera diretta senza alcuna autorizzazione giudiziaria. Potrà inoltre consultare la banca dati dell’INPS per acquisire informazioni relative ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi e indennità.

Questo è quello che si evince dall’art. 3 del Decreto Legge n. 193/2016. Dal 1° luglio 2017 scomparirà l’Ente della riscossione Equitalia e prenderà il posto l’Agenzia delle Entrate, la quale sarà dotata di tutti i poteri previsti dal DPR n. 602/1973, subentrando a titolo universale in tutti rapporti e giudizi processuali in cui è parte Equitalia.

A decorrere dal 1° luglio 2017 qualora l’Agenzia delle Entrate notifichi una cartella di pagamento, e il debitore trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento non provveda al pagamento della somma dovuta, il Fisco richiederà alla banca di versargli l’importo senza attendere alcuna autorizzazione giudiziaria. Il debitore per evitare il prelevamento in maniera automatica delle somme disponibili sul proprio c/corrente dovrà presentare un’istanza di rateazione all’Ente, e solo pagando la 1° rata potrà ottenere lo sblocco delle somme.

Essenzialmente trattasi di una procedura alquanto devastante nei confronti dei contribuenti, in quanto le somme disponibili sul proprio conto corrente potranno essere utilizzate per saldare il debito con il Fisco.

Dott. Ennio Mancini

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Voucher addio

ADDIO AI VOUCHER

Il Decreto Legge n. 25 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 n. 64 e in vigore dal 18 marzo 2017, ha cancellato totalmente la normativa sui voucher, negando così alle imprese, professionisti, famiglie e pubblica amministrazione l’utilizzo dei buoni lavoro (voucher).
Il succitato Decreto Legge prevede una periodo transitorio, nel corso del quale, sarà possibile utilizzare i voucher già acquistati prima del 17 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2017. Per i voucher già acquistati e non utilizzati alla data del 17 marzo 2017, resta in vigore la disciplina attuale, concernente gli obblighi posti in capo al committente, di attivazione dei buoni lavoro e comunicazione preventiva dell’ impiego del lavoratore. A partire dal 18 marzo 2017 i voucher non potranno più essere acquistati per pagare i lavori occasionali.

Dott. Ennio Mancini

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Studio Mancini Tassazione Agevolata

Tassazione dei compensi nello Sport Dilettantistico

Quesito – Sono un istruttore dell’ A.S.D.  denominata ……. con sede legale in Arezzo. Come vanno tassati i premi ed i compensi corrisposti agli atleti e collaboratori della predetta Associazione ??

– Risposta al Quesito –

La Legge n. 398/1991, prefiggendosi di incentivare lo Sport Dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l’attività, ha dettato una particolare disciplina circa la tassazione dei compensi erogati a terzi dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato i rimborsi forfettari di spesa, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi di collaborazione di carattere amministrativo di natura non professionale erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

 La tassazione agevolata è applicabile ai compensi liquidati ai soggetti di seguito indicati:

atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti, istruttori, massaggiatori, addetti agli impianti, custodi, giardinieri, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne che intrattengono a favore di Società e A.S.D. rapporti di collaborazione, come ad esempio, il personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera a favore delle stesse.

Disciplina Fiscale dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Esiste un 1° livello di compensi, se non oltrepassati, garantiscono l’esenzione da qualsiasi imposta, trattasi di compensi annui non superiori a 7.500 euro, percepiti a titolo di indennità, rimborsi forfettari e premi di cui allo art. 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86. Pertanto coloro che non superano il predetto limite vengono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vi è un 2° livello, che prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% a titolo di imposta per quei compensi che superano la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28.

Vi è infine, un 3° livello di tassazione, che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e viene applicato nel momento in cui i compensi erogati oltrepassano il limite di euro 28.158,28. In questo caso, fermo restando l’esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sui 20.658,28 euro che intercorrono fra le due soglie (28.158 -7500), ma verrà anche applicata una seconda ritenuta sempre del 23%, a titolo di acconto sulla quota eccedente i 28.258,28 euro.

Concludendo, qualora un collaboratore e/o atleta percepisca un compenso annuo oltre i 7.500 euro, l’eccedenza  andrà ad incidere sulla propria dichiarazione dei redditi. Occorrerà quindi che il percipiente dichiari la predetta eccedenza nel Modello Unico Persone Fisiche, fra i redditi diversi, nel Quadro RL Sezione II-B, in osservanza allo art. 67 comma 1° lettera m) del D.P.R. 917/86.

Cordialità

Dott. Ennio Mancini

 

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Nuovo Spesometro Studio Mancini Sora

Nuovo spesometro e liquidazione trimestra Iva

La Legge di Bilancio per il 2017, ha previsto la sostituzione dell’attuale “spesometro” con la comunicazione semestrale di tutti i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate comprese le bollette doganali e note di variazioni, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione, nota come “SPESOMETRO” dovrà essere effettuata in forma analitica e solo per il periodo d’ imposta 2017 alle scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento scadenza
1° Semestre 2017  ( gennaio- giugno ) 16 settembre 2017
2° Semestre 2017 ( luglio – dicembre ) 28 febbraio 2018

La succitata Legge ha, inoltre introdotto l’obbligo per i contribuenti, di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA alle seguenti scadenze:

Periodo di riferimento scadenza
1° trimestre 2017  ( gennaio- marzo ) 31 maggio 2017
2° trimestre 2017  ( aprile- giugno ) 18 settembre 2017
3° trimestre 2017  (luglio- settembre) 30 novembre 2017
4° trimestre 2017  ( ottobre – dicembre) 28 febbraio 2018

Sono esclusi dall’ adempimento i soggetti passivi che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero coloro che non sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche

Si sintetizzano nella tabella successiva le sanzioni previste per omissioni, trasmissioni tardive, errate, incomplete e/o infedeli comunicazioni IVA.

SANZIONI PREVISTE
ADEMPIMENTI VIOLAZIONI SANZIONI

Comunicazione

semestrale

dati fatture

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

euro 2 per fattura (limite max

€. 1.000 per trimestre)

Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza

euro 1 per fattura (limite max

€.  500 per ciascun trimestre)

Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza
Comunicazione trimestrale dati liquid. periodiche Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche da € 500 a € 2.000
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza da € 250 a € 1.000
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Ennio Mancini

 

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Redditoemtro accertamento vince il contribuente

Accertamento da Redditometro…un’altra vittoria per il contribuente

Con avviso di accertamento redditometrico, l’Agenzia delle Entrate di Frosinone accertava per l’anno 2006 nei confronti del Sig. L.P. un maggior reddito di 70.311 euro a fronte di un reddito dichiarato di 7.350 euro.

Il contribuente rappresentato e difeso dal dott. Ennio Mancini proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, la quale accoglieva le argomentazione del difensore. L’Agenzia delle Entrate avverso tale sentenza proponeva appello innanzi la Commissione Regionale del Lazio sezione di Latina, la quale con sentenza n° 67/2017 del 19 gennaio 2017, rigettava le eccezioni sollevate dall’Ufficio  riconfermando le controdeduzioni del difensore.

In estrema sintesi, i Giudici hanno tenuto conto della concreta situazione reddituale dell’intero nucleo familiare di appartenenza del ricorrente, al fine di giustificare la capacità di spesa per il mantenimento dei beni posseduti.

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Nuovo Regime Contabile 2017, quale scegliere?

La legge di Stabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha introdotto un nuovo regime contabile per la determinazione del reddito delle imprese minori. Per i contribuenti in contabilità semplificata il reddito d’impresa verrà determinato in via naturale con il criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza economica, che resterà in vigore solo per i soggetti che opteranno per la tenuta della contabilità ordinaria. Il principio di cassa, si applicherà per natura a tutti i contribuenti in contabilità semplificata, persone fisiche e società di persone( s.n.c. – s.a.s), che hanno conseguiti ricavi annui (al netto dell’Iva) non superiori a 400mila euro per imprese che svolgono servizi e 700mila euro per le altre attività di imprese.

Cosa cambia? Di seguito si illustrano stringatamente le differenze fra i due regimi contabili:

Con il principio di cassa il reddito di impresa tassato viene determinato sui ricavi effettivamente riscossi nell’anno meno le spese sostenute nell’anno, ad esempio:
– immaginiamo che la ditta Rossi nel 2017 emetta una sola fattura di Euro 20.000 oltre ad Iva e non sostenga Nessun costo;
– incassa la fattura emessa nel 2017 di Euro 20.000 a mezzo ricevuta bancaria in data 30 gennaio 2018;
– il reddito imponibile della ditta Rossi nel 2017 sarà pari ad euro ZERO su cui non vengono calcolate le relative imposte.
– nell’anno 2018 immaginiamo di non avere incassato altre fatture e Nessun costo sostenuto, il reddito tassato su cui calcolare le relative imposte sarà pari a 20.000 euro.

Con il principio delle competenza economica, il reddito di impresa tassato, viene determinato indipendentemente dagli incassi e pagamenti effettuati nell’anno, ma bensì secondo il principio di registrazione delle fatture, ad esempio:
– immaginiamo che la ditta Verdi nell’anno 2017 emetta una SOLA fattura di Euro 20.000 oltre ad Iva e non sostenga Nessun costo;
– incassa la fattura emessa nel 2017 di Euro 20.000 a mezzo ricevuta bancaria in data 30 gennaio 2018;
– il reddito imponibile per l’anno 2017 su cui calcolare le relative imposte sarà di Euro 20.000.

Si sottolinea, che la nuova normativa riguarda le sole imposte dirette, nulla è cambiato in materia di IVA.

C O N S I D E R A Z I O N I   C O N C L U S I V E

Quale regime fiscale è più vantaggioso?
– regime contabile per cassa?
– regime di contabilità ordinaria?
Come avete constatato ogni regime contabile e fiscale ha particolari requisiti e presenta vantaggi e svantaggi. Per questo motivo la scelta del regime fiscale è di fondamentale importanza, per cui vi consigliamo di contattare lo Studio al fine di suggerirvi in modo chiaro e conveniente la soluzione a Voi più consona.

Cordialità
Dott. Ennio Mancini

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ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il D.L. 193/2016 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le cartelle esattoriali riguardanti imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali dall’anno 2000 al 2016. Possono accedere alla definizione agevolata anche quei contribuenti che hanno già in corso una dilazione di pagamento con Equitalia s p a. La definizione agevolata riguarderà l’estinzione del debito senza pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive gravanti su debiti previdenziali. Il pagamento delle somme a debito potranno essere rateizzate massimo 5 rate, di cui 3 dovranno essere pagate nel mese di luglio, settembre e novembre 2017, le restanti 2 rate nel mese di aprile e settembre 2018. Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) scade il 21 aprile 2017. L’ Agente della Riscossione, comunicherà entro il 31 maggio 2017, le somme dovute ai contribuenti che hanno presentato domanda di definizione agevolata. Potranno altresì rottamarsi le ingiunzioni fiscali emesse dalle Regioni, Città Metropolitane, Comuni e Provincie.

Qualora sia di Suo interesse voler approfondire l’argomento in oggetto, al fine di poter procedere ad una valutazione di convenienza concreta delle sue eventuali posizioni, La invito a voler contattare lo Studio.

Distinti saluti

Dott. Ennio Mancini

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BONUS ASSUNZIONI NELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Le Imprese che assumono a tempo indeterminato un disoccupato residente in uno dei comuni del territorio delle province di Frosinone e di Rieti potranno beneficiare di un bonus massimo di 8.000 euro.

Destinatari: lavoratori disoccupati, ai sensi della normativa nazionale vigente, residenti legalmente ed ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o della Provincia di Rieti e privi di un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti all’assunzione.

Beneficiari: l’avviso pubblico è rivolto a privati datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che stipuleranno contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 15 giugno 2016 al 15 giugno 2017, compreso il part time. I contratti di lavoro stipulati dovranno essere mantenuti per almeno 24 mesi dall’assunzione.

Domande: le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 20 settembre 2016. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2017 e comunque accolte nei limiti delle risorse disponibili.

Erogazione Contributo: La Regione Lazio erogherà il contributo a fondo perduto in 2 tranche:
– la 1° tranche pari al 50% del contributo ammissibile entro 90 giorni dall’ammissione;
– Il saldo, verrà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione.

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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