La Corte di Cassazione salva gli atti firmati dai dirigenti illegittimi

La Corte di Cassazione salva gli atti firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate decaduti a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. Le cause di nullità degli accertamenti fiscali previste dalla legge sono tassative e tra queste non rientra la necessità che i funzionari rivestano qualifica dirigenziale. Gli unici atti che possono essere annullati sono quelli emessi a seguito di delega impersonale, che riporti cioè solo la qualifica del delegato e non anche il suo nominativo (sentenze nn. 22800, 22803 e 22810).

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Sospensione cartelle Equitalia

Il Dl n. 159/2015 ha modificato le regole sulla sospensione legale della riscossione. In base alla normativa attualmente vigente, il contribuente raggiunto da un atto ritenuto indebito può richiedere il blocco delle procedure di riscossione nelle ipotesi di: intervenuta prescrizione; decadenza o pagamento del credito antecedente alla formazione del ruolo; ottenimento di sgravio emesso dall’ente creditore; annullamento o sospensione dell’atto; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. Al fine basta redigere un’autodichiarazione in cui si espongono una delle cause elencate.

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Agevolazione immobili- la ditta individuale può estromettere in modo agevolato l’immobile strumentale

Entro il 31 maggio 2016 si potrà estromettere il bene strumentale dal patrimonio in modo agevolato: un emendamento presentato dai relatori alla legge di stabilità per l’anno 2016 lo prevede espressamente. L’emendamento prevede che l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2 del Dpr 917/86, può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell’impresa.

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Studi di settore Com.Trib.di Frosinone boccia l’ Agenzia delle Entrate

Nel caso di speci trattasi di un avviso di accertamento da ” Studi di Settore “ emesso dall’Agenzia delle Entrate di Frosinone nei confronti di una s.r.l;accertando per l’anno 2008 maggiori ricavi per Euro 119.924 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 3.863. In sintesi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con sentenza n. 759/03/14 del 04 giugno 2014, ha accolto il ricorso  prodotto dalla F.V. s.r.l. difesa dal Dott. Ennio Mancini, in quanto ha tenuto conto della situazione oggettiva della Società ricorrente, ovvero nel Comune ove la stessa svolge la propria attività.

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Società tra professionisti. Novità !!

L’Irdcec ha approfondito la problematica riguardante la disciplina civilistica delle nuove Società tra professionisti (Stp). Nella circolare  n. 33/IR del 31 luglio 2013 viene analizzata l’iscrizione nel Registro delle imprese e nell’Albo professionale; solo dopo la conclusione delle operazioni di iscrizione, la Stp può iniziare l’esercizio dell’attività professionale. Nella circolare n. 34/IR del 19 settembre 2013 si analizzano, invece, gli aspetti fiscali e previdenziali. Sotto l’aspetto previdenziale le società commerciali sono soggette alla previdenza obbligatoria prevista per le imprese; tuttavia, poiché le Stp producono reddito di lavoro autonomo sono soggette al regime contributivo previsto dalle rispettive casse di revidenza. L’inquadramento del reddito della Stp nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa ha rilevanza ai fini dell’assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi. Sia i soci professionisti sia quelli non professionisti sono soggetti al contributo integrativo

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Non paga l’imposta IRAP il professionista che si avvale di dipendenti part time

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22020 del 26 settembre 2013 torna a parlara di debenza IRAP. Lo fa rigettando il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria contro la CTR Puglia. Secondo i giudici non può essere accolta la tesi secondo la quale per autonoma organizzazione si debba intendere una struttura capace di produrre di per sè solo reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo, in quanto tale tesi escluderebbe dall’applicazione dell’IRAP quasi tutte le attività professionali e di lavoro autonomo. La Corte ritiene che non può esserci automatica imposizione del tributo al lavoratore autonomo che disponga di un dipendente; spesso il dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista. E’ il giudice a dover accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca elemento potenziatore ed aggiunntivo ai fini della produzione del reddito.

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Controlli fiscali ad aziende con utili ridotti e finanziamenti dei soci

Due saranno le direzioni delle Entrate per la campagna d’autunno della lotta all’evasione. La circolare 24/E e la 25/E indicano come destinatarie dei controlli le azeinde  con bassa redditività prolungata per più anni e quelle con finanziamenti e apporti di capitale, anche poche migliaia di euro, da parte dei soci. Questi elementi potrebbero essere indizio di profitti in nero intascati dal socio e poi reimmessi in società. Saranno destinatari di controlli anche  le finte Onlus a coloro che beneficiano di regimi fiscali agevolati, come gli operatori del mondo agricolo e le cooperative.

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IMU deducibile al 50% per le aziende in utile

In tema di IMU viene prevista una deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e professionale. La misura, prevista dall’articolo 5 del DL approvato dal Consiglio dei ministri, ha una ricaduta differenziata sui vari soggetti. Per i soggetti IRES il risparmio d’imposta è pari al 50% dell’aliquota ordinaria del 27,5%, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il primo anno di applicazione viene stabilita una clausola di salvaguardia degli acconti: il minor imponibile cosi determinato non può essere utilizzato dalle imprese per il calcolo degli acconti 2013 né sé si adotta il metodo storico né se si applica il metodo previsionale di determinazione degli acconti IRPEF o IRES. Le riprese in aumento si effettuano, infatti, nella dichiarazione di periodo che viene predisposta l’anno successivo.

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DURC, le irregolarità sono sanabili entro 15 giorni

Il decreto del fare estende la validità del DURC. Il DL n. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 ha modificato il quadro normativo del documento di regolarità contributiva. Il documento unico ha ora una validità uniforme e vale 120 giorni dalla data del rilascio. Se dovessero essere presenti delle irregolarità, queste sono sanabili  entro 15 giorni senza compromettere la regolarità del pagamento dell’appalto.

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Dal 2 settembre 2013 il DURC solo via PEC

Con il Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013, l’INPS ha reso noto che il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento, anche con l’estenzione alle imprese individuali dell’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese. Secondo quanto stabilito il è fissato al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata, ai richiedenti, esclusivamente tramite PEC. A decorrere da tale data, quindi, l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

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