L’obiettivo dell’art 4 Decreto Legge n° 124/2019, è quello di ridurre il fenomeno dello omesso versamento delle ritenute IRPEF, operate sui redditi di lavoro dipendente dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie. La norma coinvolge tutti i sostituti di imposta, e quindi le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche ed i condomini. A decorrere dal 01.01.2020 qualora l’impresa committente affida ad un altro soggetto l’esecuzione di un opera nell’ambito di un contratto d’appalto, dovrà versare le ritenute fiscali ( comprese le addizionali regionali e comunali), per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati direttamente dall’appaltatore e subappaltatore, per tutta la durata del contratto di appalto. L’impresa appaltatrice o affidataria, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute IRPEF, dovrà versare sul conto corrente dell’imprenditore committente la complessiva somma delle ritenute IRPEF operate. La committente procederà autonomamente al loro versamento senza possibilità di utilizzarle in compensazione con proprie posizioni creditorie. Il Committente dovrà ricevere via Pec dalla impresa appaltatrice, una comunicazione contenente:
- a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere affidati dal committente, le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e le ritenute fiscali eseguite nei confronti del lavoratore;
- b) i dati identificativi del bonifico effettuato al committente;
- c) tutti i dati utili alla compilazione della delega di pagamento, necessari per i versamenti delle ritenute fiscali, poiché il committente dovrà compilare il modello F/24 mettendo il codice fiscale dell’appaltatore.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, non saranno assoggettate a tale obbligo ( continueranno ad eseguire direttamente il versamento delle ritenute Irpef) qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
- in attività da almeno 5 anni, oppure aver eseguito nei 2 anni precedenti versamenti sul conto fiscale per un importo superiore a 2Milioni di euro;
- non avere iscrizioni a ruolo né accertamenti esecutivi per tributi e contributi previdenziali superiori a 50Mila euro.
Si spera vivamente che in fase di conversione in legge, il macchinoso adempimento venga semplificato, oppure stralciato al fine di non gravare ulteriormente i costi di gestione in capo alle imprese.
Dott. Ennio Mancini
Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del lavoro
con Studio in Sora e Monte San Giov. Campano
(Articolo letto 934 volte)