Per poter detrarre le spese dal Mod. 730 e Unico 2016, è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti effettuati, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui.
A) Si possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF, come oneri Deducibili:
• I contributi previdenziali e assistenziali, nonché i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
• gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
• erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; organizzazioni non governative; università; organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro.
B) Si possono detrarre dall’imposta IRPEF, con detrazione dall’imposta del 19%, come oneri Detraibili:
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
• le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purché documentate da scontrino fiscale, con impresso, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket;
• le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo;
• le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro;
• le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali;
• le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo;
• le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro;
• le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632 euro;
• gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Nell’ interesse proprio del contribuente;
• spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro;
• spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro;
• spese veterinarie, per un importo superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro;
• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro;
• premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro;
Spese di recupero edilizio recuperabili in 10 anni.
Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016, la detrazione fiscale è del 50%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la predetta percentuale è di 96.000 euro;
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000 euro per ogni unità immobiliare recuperabili in 10 anni;
• le spese, purché effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, recuperabili al 50% in 10 anni;
Spese di risparmio energetico recuperabili in 10 anni
Per le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale è del 65%.
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. a pompa di calore.
Detrazioni per canoni di locazione.
Dal 1 gennaio 2013 la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa al 5%
• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
• detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
• detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.
Deduzione sull’acquisto di un immobile, il cosiddetto riaffitto, Legge n. 164 del 2014.
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, viene introdotta una deduzione dal reddito imponibile Irpef del 20% del prezzo di acquisto di un immobile abitativo purché l’oggetto siano unità immobiliari di nuova costruzione e invendute dalla data dell’11 novembre 2014. Trattasi di acquisti d’ immobili con destinazione residenziale, nuovi o ristrutturati, acquistati da una persona fisica non esercente attività commerciale, a patto che, entro 6 mesi dall’acquisto, affittino l’immobile per un periodo non inferiore a 8 anni e ad un canone non superiore al valore dei canoni concordati. Il limite max della deduzione è di 60.000 euro, e dovrà essere ripartita in 8 rate annue di pari importo.
Dott. Ennio Mancini
Lo Studio rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.
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