Studio Mancini Tassazione Agevolata

Tassazione dei compensi nello Sport Dilettantistico

Quesito – Sono un istruttore dell’ A.S.D.  denominata ……. con sede legale in Arezzo. Come vanno tassati i premi ed i compensi corrisposti agli atleti e collaboratori della predetta Associazione ??

– Risposta al Quesito –

La Legge n. 398/1991, prefiggendosi di incentivare lo Sport Dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l’attività, ha dettato una particolare disciplina circa la tassazione dei compensi erogati a terzi dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato i rimborsi forfettari di spesa, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi di collaborazione di carattere amministrativo di natura non professionale erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.

 La tassazione agevolata è applicabile ai compensi liquidati ai soggetti di seguito indicati:

atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti, istruttori, massaggiatori, addetti agli impianti, custodi, giardinieri, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne che intrattengono a favore di Società e A.S.D. rapporti di collaborazione, come ad esempio, il personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera a favore delle stesse.

Disciplina Fiscale dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Esiste un 1° livello di compensi, se non oltrepassati, garantiscono l’esenzione da qualsiasi imposta, trattasi di compensi annui non superiori a 7.500 euro, percepiti a titolo di indennità, rimborsi forfettari e premi di cui allo art. 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86. Pertanto coloro che non superano il predetto limite vengono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vi è un 2° livello, che prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% a titolo di imposta per quei compensi che superano la soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28.

Vi è infine, un 3° livello di tassazione, che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e viene applicato nel momento in cui i compensi erogati oltrepassano il limite di euro 28.158,28. In questo caso, fermo restando l’esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sui 20.658,28 euro che intercorrono fra le due soglie (28.158 -7500), ma verrà anche applicata una seconda ritenuta sempre del 23%, a titolo di acconto sulla quota eccedente i 28.258,28 euro.

Concludendo, qualora un collaboratore e/o atleta percepisca un compenso annuo oltre i 7.500 euro, l’eccedenza  andrà ad incidere sulla propria dichiarazione dei redditi. Occorrerà quindi che il percipiente dichiari la predetta eccedenza nel Modello Unico Persone Fisiche, fra i redditi diversi, nel Quadro RL Sezione II-B, in osservanza allo art. 67 comma 1° lettera m) del D.P.R. 917/86.

Cordialità

Dott. Ennio Mancini

 

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Nuovo Spesometro Studio Mancini Sora

Nuovo spesometro e liquidazione trimestra Iva

La Legge di Bilancio per il 2017, ha previsto la sostituzione dell’attuale “spesometro” con la comunicazione semestrale di tutti i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate comprese le bollette doganali e note di variazioni, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione, nota come “SPESOMETRO” dovrà essere effettuata in forma analitica e solo per il periodo d’ imposta 2017 alle scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento scadenza
1° Semestre 2017  ( gennaio- giugno ) 16 settembre 2017
2° Semestre 2017 ( luglio – dicembre ) 28 febbraio 2018

La succitata Legge ha, inoltre introdotto l’obbligo per i contribuenti, di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA alle seguenti scadenze:

Periodo di riferimento scadenza
1° trimestre 2017  ( gennaio- marzo ) 31 maggio 2017
2° trimestre 2017  ( aprile- giugno ) 18 settembre 2017
3° trimestre 2017  (luglio- settembre) 30 novembre 2017
4° trimestre 2017  ( ottobre – dicembre) 28 febbraio 2018

Sono esclusi dall’ adempimento i soggetti passivi che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero coloro che non sono tenuti ad eseguire le liquidazioni periodiche

Si sintetizzano nella tabella successiva le sanzioni previste per omissioni, trasmissioni tardive, errate, incomplete e/o infedeli comunicazioni IVA.

SANZIONI PREVISTE
ADEMPIMENTI VIOLAZIONI SANZIONI

Comunicazione

semestrale

dati fatture

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

euro 2 per fattura (limite max

€. 1.000 per trimestre)

Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza

euro 1 per fattura (limite max

€.  500 per ciascun trimestre)

Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza
Comunicazione trimestrale dati liquid. periodiche Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche da € 500 a € 2.000
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza da € 250 a € 1.000
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Ennio Mancini

 

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Redditoemtro accertamento vince il contribuente

Accertamento da Redditometro…un’altra vittoria per il contribuente

Con avviso di accertamento redditometrico, l’Agenzia delle Entrate di Frosinone accertava per l’anno 2006 nei confronti del Sig. L.P. un maggior reddito di 70.311 euro a fronte di un reddito dichiarato di 7.350 euro.

Il contribuente rappresentato e difeso dal dott. Ennio Mancini proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, la quale accoglieva le argomentazione del difensore. L’Agenzia delle Entrate avverso tale sentenza proponeva appello innanzi la Commissione Regionale del Lazio sezione di Latina, la quale con sentenza n° 67/2017 del 19 gennaio 2017, rigettava le eccezioni sollevate dall’Ufficio  riconfermando le controdeduzioni del difensore.

In estrema sintesi, i Giudici hanno tenuto conto della concreta situazione reddituale dell’intero nucleo familiare di appartenenza del ricorrente, al fine di giustificare la capacità di spesa per il mantenimento dei beni posseduti.

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Nuovo Regime Contabile 2017, quale scegliere?

La legge di Stabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha introdotto un nuovo regime contabile per la determinazione del reddito delle imprese minori. Per i contribuenti in contabilità semplificata il reddito d’impresa verrà determinato in via naturale con il criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza economica, che resterà in vigore solo per i soggetti che opteranno per la tenuta della contabilità ordinaria. Il principio di cassa, si applicherà per natura a tutti i contribuenti in contabilità semplificata, persone fisiche e società di persone( s.n.c. – s.a.s), che hanno conseguiti ricavi annui (al netto dell’Iva) non superiori a 400mila euro per imprese che svolgono servizi e 700mila euro per le altre attività di imprese.

Cosa cambia? Di seguito si illustrano stringatamente le differenze fra i due regimi contabili:

Con il principio di cassa il reddito di impresa tassato viene determinato sui ricavi effettivamente riscossi nell’anno meno le spese sostenute nell’anno, ad esempio:
– immaginiamo che la ditta Rossi nel 2017 emetta una sola fattura di Euro 20.000 oltre ad Iva e non sostenga Nessun costo;
– incassa la fattura emessa nel 2017 di Euro 20.000 a mezzo ricevuta bancaria in data 30 gennaio 2018;
– il reddito imponibile della ditta Rossi nel 2017 sarà pari ad euro ZERO su cui non vengono calcolate le relative imposte.
– nell’anno 2018 immaginiamo di non avere incassato altre fatture e Nessun costo sostenuto, il reddito tassato su cui calcolare le relative imposte sarà pari a 20.000 euro.

Con il principio delle competenza economica, il reddito di impresa tassato, viene determinato indipendentemente dagli incassi e pagamenti effettuati nell’anno, ma bensì secondo il principio di registrazione delle fatture, ad esempio:
– immaginiamo che la ditta Verdi nell’anno 2017 emetta una SOLA fattura di Euro 20.000 oltre ad Iva e non sostenga Nessun costo;
– incassa la fattura emessa nel 2017 di Euro 20.000 a mezzo ricevuta bancaria in data 30 gennaio 2018;
– il reddito imponibile per l’anno 2017 su cui calcolare le relative imposte sarà di Euro 20.000.

Si sottolinea, che la nuova normativa riguarda le sole imposte dirette, nulla è cambiato in materia di IVA.

C O N S I D E R A Z I O N I   C O N C L U S I V E

Quale regime fiscale è più vantaggioso?
– regime contabile per cassa?
– regime di contabilità ordinaria?
Come avete constatato ogni regime contabile e fiscale ha particolari requisiti e presenta vantaggi e svantaggi. Per questo motivo la scelta del regime fiscale è di fondamentale importanza, per cui vi consigliamo di contattare lo Studio al fine di suggerirvi in modo chiaro e conveniente la soluzione a Voi più consona.

Cordialità
Dott. Ennio Mancini

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ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il D.L. 193/2016 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le cartelle esattoriali riguardanti imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali dall’anno 2000 al 2016. Possono accedere alla definizione agevolata anche quei contribuenti che hanno già in corso una dilazione di pagamento con Equitalia s p a. La definizione agevolata riguarderà l’estinzione del debito senza pagamento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive gravanti su debiti previdenziali. Il pagamento delle somme a debito potranno essere rateizzate massimo 5 rate, di cui 3 dovranno essere pagate nel mese di luglio, settembre e novembre 2017, le restanti 2 rate nel mese di aprile e settembre 2018. Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) scade il 21 aprile 2017. L’ Agente della Riscossione, comunicherà entro il 31 maggio 2017, le somme dovute ai contribuenti che hanno presentato domanda di definizione agevolata. Potranno altresì rottamarsi le ingiunzioni fiscali emesse dalle Regioni, Città Metropolitane, Comuni e Provincie.

Qualora sia di Suo interesse voler approfondire l’argomento in oggetto, al fine di poter procedere ad una valutazione di convenienza concreta delle sue eventuali posizioni, La invito a voler contattare lo Studio.

Distinti saluti

Dott. Ennio Mancini

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BONUS ASSUNZIONI NELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Le Imprese che assumono a tempo indeterminato un disoccupato residente in uno dei comuni del territorio delle province di Frosinone e di Rieti potranno beneficiare di un bonus massimo di 8.000 euro.

Destinatari: lavoratori disoccupati, ai sensi della normativa nazionale vigente, residenti legalmente ed ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o della Provincia di Rieti e privi di un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti all’assunzione.

Beneficiari: l’avviso pubblico è rivolto a privati datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che stipuleranno contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 15 giugno 2016 al 15 giugno 2017, compreso il part time. I contratti di lavoro stipulati dovranno essere mantenuti per almeno 24 mesi dall’assunzione.

Domande: le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 20 settembre 2016. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2017 e comunque accolte nei limiti delle risorse disponibili.

Erogazione Contributo: La Regione Lazio erogherà il contributo a fondo perduto in 2 tranche:
– la 1° tranche pari al 50% del contributo ammissibile entro 90 giorni dall’ammissione;
– Il saldo, verrà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione.

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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VERIFICA PEC IRREGOLARI E SCADUTE

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese  tenuto presso la  Camera di Commercio, ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata). Ogni primo giorno del mese saranno pubblicati gli elenchi delle imprese il cui indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni, ovvero non sono più attive e quindi revocate.

E’ fatto obbligo ad ogni impresa indicata negli elenchi di regolarizzare l’iscrizione della propria posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale, mediante due procedure alternative tra loro:

  1. l’iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione;
  2. comunicazione all’Ufficio Conservatore della Camera di Commercio qualora venisse rinnovato l’indirizzo PEC già dichiarato.

Decorso il termine dei 45 giorni l’ufficio chiederà al Giudice del Registro delle imprese di cancellare l’indirizzo PEC non regolare.

La mancata regolarizzazione comporterà inoltre:

  • la sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco
  • l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ( minimo 103 euro  e massimo 1.032 euro ) di cui all’articolo 2630 del codice civile per le società e  per le imprese individuali  ( minimo 10 euro, massimo 516 euro ) di cui all’articolo 2194 c.c., poiché  l’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.

Sui siti internet delle Camere di Commercio sono pubblicati gli elenchi degli indirizzi PEC riscontrati come inattivi.

Ricordiamo che la Posta Elettronica Certificata è ormai diventata la principale modalità adottata dalla Pubblica Amministrazione (e anche da molti privati) per la notifica di atti (ad esempio, avvisi di pagamento, accertamenti fiscali, ingiunzioni) il cui mancato riscontro entro un certo numero di giorni comporta la loro definitività o esecutività.

Pertanto si raccomanda vivamente di tenere monitorato quotidianamente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Distinti Saluti

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

 

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Studio Mancini Ditta Individuale, Società Cooperativa, S.r.L

Aprire una Ditta individuale, una S.r.l. o una Società Cooperativa, quale scegliere ?

Uno dei compiti, essenziali di un imprenditore è quello di decidere. Trattasi di decisione molto importante poiché dalla scelta dipenderanno molti degli aspetti della vita dell’impresa, a partire dal sistema di costituzione fino ad arrivare al regime fiscale e a quello amministrativo. Dopo avere valutato con attenzione le opzioni di seguito mostrate è importante che prendiate una decisione.

Ditta individuale

Vantaggi Ditta Individuale

• Non occorre un capitale minimo per iniziare l’attività;
• E’ la forma giuridica più semplice ed economica, rientrano fra le ditte individuali le attività svolte da artigiani e commercianti;
• L’attività può essere più flessibile e puoi prendere le decisioni in modo rapido;
• La procedura di costituzione è semplice e gli adempimenti fiscali sono meno complessi;
• Regime fiscale semplificato e/o agevolato.

Svantaggi Ditta Individuale

• Responsabilità personale verso i creditori ( banche ), e terzi è illimitata anche con beni personali ;
• In caso di reddito alto la tassazione cresce proporzionalmente;
• Gli utili annuali alti vengono tassati con aliquota IRPEF massima del 43%, ( minima del 23%).

Società a responsabilità limitata

Vantaggi SRL Società a Responsabilità Limitata

• Quando il fatturato inizia a crescere, si ha il vantaggio delle tasse un’aliquota fissa del 27,50% ( a decorrere dal 2017 l’ imposta IRES sarà del 24%),
• E’ possibile costituire una s.r.l.s. ( società a responsabilità limitata semplificata ) con capitale sociale posizionato al di sotto di Euro 10.000 e pari almeno ad 1 Euro;
• Il capitale sociale non viene versato in banca ma nelle mani di coloro che vengono nominati amministratori della s.r.l.s.;
• Nel caso si è costretti a fallire, si ha una completa separazione tra il patrimonio personale da quello societario;
• Se la società subisce un accertamento, la stessa pagherà solo con il proprio capitale, Equitalia non potrà mai bussare alla porta di casa;
• La s.r.l. ti protegge dalle banche ( è vero solo se non sei stato così insensato da firmare qualsiasi documento ti abbia messo sotto al naso la banca, magari senza nemmeno leggerlo);
• La s.r.l. può essere anche unipersonale ( un solo socio), ottima alternativa alla ditta individuale.

Svantaggi Società a Responsabilità Limitata

• E’ necessario per la costituzione di una s.r.l. sottoscrivere un capitale minimo di
almeno di 10.000 euro; l’attività può essere meno flessibile ed i soci decidono a maggioranza;
• Il regime fiscale obbligatorio e quello ordinario a prescindere dai ricavi realizzati.

Società Cooperativa

Vantaggi
• La Cooperativa deve essere costituita da un minimo di 3 soci, senza un Capitale Sociale prefissato;
• I Soci che intendono fondare una Cooperativa devono alla presenza di un notaio, redigere un atto costitutivo e statuto sociale, il quale disciplina lo scopo, l’oggetto sociale e il funzionamento;
• La quota minima da sottoscrivere dal singolo socio è di 25 Euro;
• L’unico capitale di rischio è rappresentato dalla sola quota sottoscritta;
Nella Cooperativa a mutualità prevalente ( es. di produzione e lavoro ) l’utile tassabile è del 40%. La restante quota di utili netti pari al 60%, non concorre a formare il reddito imponibile. L’ imposta IRES per l’anno 2016 è del 11,00% ( a decorrere dal 2017 l’ imposta passerà al 9,60%);
• Inapplicabilità degli Studi di Settore alle società cooperative;
• I ristorni ( ovvero gli utili ) distribuiti ai soci, sono costi deducibili per la Società Cooperativa;
• Nel caso in cui le cose si mettono male, risponde la sola Cooperativa con il proprio patrimonio;

Svantaggi
• Non si rilevano particolari svantaggi. I rapporti di forza all’interno della Cooperativa non sono predefiniti ma si delineano nell’assemblea in maniera democratica, tenendo conto che i soci hanno un solo voto pro-capite;
• Il regime fiscale obbligatorio e quello ordinario a prescindere dai ricavi realizzati.

S o l u z i o n e

Per il successo e la sopravvivenza di un‘impresa, occorre effettuare una scelta accurata, valutando attentamente le basi di partenza e quelle che sono le possibilità di espansione. Lo Studio resta a Vs. disposizione al fine di suggerirVi in modo chiaro e conveniente la soluzione più idonea.

RICHIEDI UNA CONSULENZA ORA ti aiuterà ad effettuare la tua scelta migliore.

Distinti saluti

Dott. Ennio Mancini

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NOVITA’ DECRETO MUTUI

In attuazione alla Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali sono state introdotte sostanziali novità con riferimento ai contratti di:
mutuo aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

LE NOVITA’

La novità principale riguarda la possibilità per la banca mutuante, dopo 18 rate non pagate dal cliente, di procedere direttamente alla vendita dell’immobile, bypassando la procedura di esecuzione forzata, ossia la vendita all’asta; tale opzione è possibile soltanto se il cliente, assistito da un consulente ha volontariamente ed espressamente previsto l’inserimento di tale clausola nel contratto di mutuo; clausola che può configurarsi solo per i contratti futuri e non anche in caso di rinegoziazione di contratti stipulati in epoca antecedente al termine di 60 gg dall’entrata in vigore di disposizioni di attuazione del decreto in trattazione; di fatto la clausola espressa non opera retroattivamente.

Se la clausola espressa sia stata prevista nel contratto o meno, resta comunque ferma per la banca ha la possibilità di optare per la risoluzione del mutuo per inadempimento del cliente che non ha pagato 7 rate e non estingue il debito (proceduta tradizionale); in questo caso la vendita segue la normale procedura, quindi l’esecuzione forzata che si concretizza nella vendita dell’immobile all’asta. Se dalla vendita dovesse permanere un residuo in capo al mutuatario, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura forzata.

Qualora il cliente si rilevi inadempiente in seguito al mancato pagamento di 18 rate, con l’inserimento della clausola di esdebitazione , il debito si estingue con il trasferimento alla banca dell’immobile o dei proventi derivanti dalla vendita, in seguito ad adeguata valutazione dell’immobile da parte di un perito indipendente, scelto in comune accordo tra la banca e il mutuatario, o in caso contrario, tramite l’intervento del Presidente del tribunale territorialmente competente. Viene confermato il divieto di patto commissorio art 2744 c.c., per effetto del quale, se dalla vendita dell’immobile la banca realizzerà un introito superiore a quello che è il credito vantato nei confronti del cliente, la parte eccedente deve essere versata a favore dello stesso; se invece il prezzo di realizzo è inferiore al debito residuo, per la rimanenza, il cliente non è comunque perseguibile dalla banca, come invece avviene in caso di vendita dell’unità immobiliare all’asta.

Durante la fase di istruttoria del mutuo, l’individuazione del valore effettivo del bene è un aspetto fondamentale soprattutto per determinare l’importo massimo concedibile al cliente; Decreto in oggetto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rimarca che la valutazione deve essere svolta da figure competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito per avere una valutazione imparziale ed obiettiva; è la Banca d’Italia a dover emanare le disposizioni attuative, tenendo conto della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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COME PAGARE MENO TASSE

Per poter detrarre le spese dal Mod. 730 e Unico 2016, è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti effettuati, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF, come oneri Deducibili:

• I contributi previdenziali e assistenziali, nonché i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
• gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; organizzazioni non governative; università; organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro.

B) Si possono detrarre dall’imposta IRPEF, con detrazione dall’imposta del 19%, come oneri Detraibili:

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purché documentate da scontrino fiscale, con impresso, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket;
• le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo;
• le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro;
• le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali;
• le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo;
• le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro;
• le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632 euro;
• gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Nell’ interesse proprio del contribuente;
• spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro;
• spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro;
• spese veterinarie, per un importo superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro;
interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro;
premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro;

Spese di recupero edilizio recuperabili in 10 anni.

Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016, la detrazione fiscale è del 50%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la  predetta percentuale è di 96.000 euro;
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000 euro per ogni unità immobiliare recuperabili in 10 anni;
• le spese, purché effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, recuperabili al 50% in 10 anni;

Spese di risparmio energetico recuperabili in 10 anni

Per le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale è del 65%.
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
• le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
• le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. a pompa di calore.

Detrazioni per canoni di locazione.

Dal 1 gennaio 2013 la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa al 5%
• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
• detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
• detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

Deduzione sull’acquisto di un immobile, il cosiddetto riaffitto, Legge n. 164 del 2014.

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, viene introdotta una deduzione dal reddito imponibile Irpef del 20% del prezzo di acquisto di un immobile abitativo purché l’oggetto siano unità immobiliari di nuova costruzione e invendute dalla data dell’11 novembre 2014. Trattasi di acquisti d’ immobili con destinazione residenziale, nuovi o ristrutturati, acquistati da una persona fisica non esercente attività commerciale, a patto che, entro 6 mesi dall’acquisto, affittino l’immobile per un periodo non inferiore a 8 anni e ad un canone non superiore al valore dei canoni concordati. Il limite max della deduzione è di 60.000 euro, e dovrà essere ripartita in 8 rate annue di pari importo.

Dott. Ennio Mancini

Lo Studio rimane a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità di Vostro interesse.

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