Elenco clienti fornitori anche per il settore agricolo

L’art. 36 del DL n. 179/2012 (legge 221/2012) estende la trasmissione degli elenchi clienti fornitori a tutte le tipologie di impresa, anche quelle finora esonerate. Pertanto, rientrano gli agricoltori esonerati ai fini IVA ed anche quelli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro. La norma giustifica l’obbligo con la necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari ai sensi del Regolamento Ce sulla sicurezza alimentare. L’adempimento è eseguibile entro il 30 aprile 2013 esclusivamente in via telematica, resta da chiarire se viene interessato tutto il 2012 oppure solo le operazioni a partire dal 19 dicembre.

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Avvisi di accertamento: i termini di notifica

I contribuenti devono prestare attenzione alla notifica degli avvisi di accertamento. I termini previsti, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, sono 60 gg, salvo casi di particolare e motivata urgenza. In particolare, ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed IVA, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La fine dell’anno ha visto un’accelerazione dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate finalizzata soprattutto a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decadeva l’azione di accertamento. Può quindi verificarsi che l’ufficio proceda alla notifica della pretesa, a prescindere dal rispetto del termine: è compito del contribuente rilevare l’eventuale tardività

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Contenzioso sui licenziamenti,con la Riforma Fornero

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

in tema di conciliazione del contenzioso riguardanti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla riforma Fornero, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività della procedura nella circolare n. 3/2013. Possono ricorrere alla conciliazione tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli. Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla DTL competente per territorio, a mezzo raccomandata o PEC, ed una copia per conoscenza anche al lavoratore interessato. Dalla ricezione dell’istanza la DTL avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi. Le parti interessate possono farsi assistere: dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU; da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.

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Black-list per le Collaborazioni a Progetto

Il Ministero del Lavoro ha redatto una black-list per i Collaboratori a Progetto, la Circolare n. 29/2012 elenca una serie di attività “indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti”, che il personale ispettivo deve ricondurre nell’alveo della subordinazione. Tra le varie figure si citano: gli addetti alla segreteria, i commessi alle vendite, i muratori e gli operai dell’edilizia, gli autisti, i baristi, i magazzinieri,  e gli addetti ai call center.

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L’ IVA per cassa influenza l’ acconto IVA del 27 dicembre

Entro il prossimo 27 dicembre scade il versamento dell’acconto IVA. Il nuovo regime di IVA per cassa influenza il calcolo dell’acconto, perché potrebbe ridurre o anche non far versare l’eventuale debito. Ipotizzando un contribuente che liquida l’IVA mensilmente, e che abbia aderito al regime IVA per cassa dal 1° dicembre 2012, invece di versare l’acconto commisurandolo al debito di dicembre dello scorso anno (metodo storico), può utilizzare il metodo analitico, commisurando solo l’imposta a debito riferita alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Venendo a mancare parte dell’IVA  a debito relativa alle fatture in sospensione può trovarsi nella condizione di ridurre la misura del debito di acconto o addirittura azzerarlo.

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IVA per cassa a partire dal 01 dicembre 2012

E’ stato pubblicato il provvedimento n. 165764 dell’Agenzia delle Entrate, che individua le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa. Come sappiamo dal prossimo 1° dicembre entrerà in vigore il disposto della Legge n. 134/2012 in merito la cd. IVA per cassa. I soggetti passivi IVA (imprese e professionisti), che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Le modalità operative sono: assumere un comportamento concludente, comunicare la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale utile. L’opzione, valida per un triennio, va effettuata nel quadro VO del modello, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

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Come funziona il nuovo Redditometro

Il redditest vuole essere un primo passo verso il nuovo “redditometro”. E’ più che altro uno strumento  “psicologico” per indurre il contribuente ad adeguare il suo reddito al tenore di vita, se questo dovesse risultare incoerente. I dati di spesa del contribuente sono già a disposizione dell’anagrafe tributaria: si pensi alle varie comunicazioni richieste ai contribuenti e agli intermediari, come spesometro e beni utilizzati dai soci. Prima di procedere con un accertamento l’Agenzia deve obbligatoriamente invitare il contribuente a fornire ulteriori dati e notizie, rispetto a quelli già in possesso dell’amministrazione, e poi, se opportuno, proseguirà con l’indagine verso quel contribuente, convocandolo al contraddittorio da accertamento con adesione. Solo in caso di mancato accordo nel contradditorio potrà emettere l’atto di accertamento. Il redditometro si baserà sulle stesse voci di spesa che rilevano ai fini del redditest. Il direttore dell’Agenzia Attilio Befera ha dichiarato che esso sarà incentrato prevalentemente sulle spese già presenti in anagrafe tributaria, su quelle stimate il cui importo è ottenuto applicando una valorizzazione a dati certi e, in via residuale, sulla spesa media Istat.

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Accertamento: i prelievi dei soci ingiustificati possono essere ricavi in nero

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15236 del 12 settembre 2012, ha affermato che i prelievi ingiustificati dal conto bancario della società da parte dei soci possono essere considerarti ricavi in nero. Il caso prende spunto dall’accertamento fatto ad una società sui cui conti bancari risultavano prelevamenti dei soci di somme poi utilizzate per pagare il mutuo di casa. Nel ricorso per cassazione la società contesta la procedura induttiva adottata dall’ufficio, sostenendo che è a carico dell’Amministrazione Finanziaria, e non del contribuente, la prova che movimenti sul conto corrente bancario di società di capitali o personale di soci ovvero operazioni effettuate da soci sono riferibili a operazioni societarie. Inoltre, per rendere inattendibile una contabilità è necessario basare le presunzioni su fatti noti piuttosto che presunti. La Corte ha respinto il ricorso perché i motivi di impugnazione o sono risultati inammissibili o non sono stati idoneamente sviluppati secondo rito oppure sono privi di autosufficienza. Si convalidano i prelievi ingiustificati dei soci dal conto aziendale come ricavi in nero, ed è irrilevante la circostanza che la contabilità sia regolare, non ostando tale modalità all’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria anche nell’ipotesi di operazioni inesistenti.

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Redditometro, la Comm.Trib Prov. di Frosinone boccia l’Ufficio dell’ Entrate

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con recentissima sentenza n. 126/02/12, boccia l’ Agenzia delle Entrate di Frosinone.

Nel caso di specie trattasi di un avviso d’accertamento  sintetico da” Redditometro “,  con il quale è stato accertato nei confronti di una persona fisica un Reddito imponibile di Euro 70.311,00 rispetto ad un Reddito dichiarato di Euro 7.358,00. In altre parole la predetta Commissione ha accolto il ricorso  inoltrato dal contribuente P.L.  e difeso dal Dott. Ennio Mancini,  in quanto,  ha tenuto conto della posizione reddituale dell’ intero nucleo familiare.

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