IVA per cassa a partire dal 01 dicembre 2012

E’ stato pubblicato il provvedimento n. 165764 dell’Agenzia delle Entrate, che individua le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa. Come sappiamo dal prossimo 1° dicembre entrerà in vigore il disposto della Legge n. 134/2012 in merito la cd. IVA per cassa. I soggetti passivi IVA (imprese e professionisti), che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Le modalità operative sono: assumere un comportamento concludente, comunicare la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale utile. L’opzione, valida per un triennio, va effettuata nel quadro VO del modello, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

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Come funziona il nuovo Redditometro

Il redditest vuole essere un primo passo verso il nuovo “redditometro”. E’ più che altro uno strumento  “psicologico” per indurre il contribuente ad adeguare il suo reddito al tenore di vita, se questo dovesse risultare incoerente. I dati di spesa del contribuente sono già a disposizione dell’anagrafe tributaria: si pensi alle varie comunicazioni richieste ai contribuenti e agli intermediari, come spesometro e beni utilizzati dai soci. Prima di procedere con un accertamento l’Agenzia deve obbligatoriamente invitare il contribuente a fornire ulteriori dati e notizie, rispetto a quelli già in possesso dell’amministrazione, e poi, se opportuno, proseguirà con l’indagine verso quel contribuente, convocandolo al contraddittorio da accertamento con adesione. Solo in caso di mancato accordo nel contradditorio potrà emettere l’atto di accertamento. Il redditometro si baserà sulle stesse voci di spesa che rilevano ai fini del redditest. Il direttore dell’Agenzia Attilio Befera ha dichiarato che esso sarà incentrato prevalentemente sulle spese già presenti in anagrafe tributaria, su quelle stimate il cui importo è ottenuto applicando una valorizzazione a dati certi e, in via residuale, sulla spesa media Istat.

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Accertamento: i prelievi dei soci ingiustificati possono essere ricavi in nero

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15236 del 12 settembre 2012, ha affermato che i prelievi ingiustificati dal conto bancario della società da parte dei soci possono essere considerarti ricavi in nero. Il caso prende spunto dall’accertamento fatto ad una società sui cui conti bancari risultavano prelevamenti dei soci di somme poi utilizzate per pagare il mutuo di casa. Nel ricorso per cassazione la società contesta la procedura induttiva adottata dall’ufficio, sostenendo che è a carico dell’Amministrazione Finanziaria, e non del contribuente, la prova che movimenti sul conto corrente bancario di società di capitali o personale di soci ovvero operazioni effettuate da soci sono riferibili a operazioni societarie. Inoltre, per rendere inattendibile una contabilità è necessario basare le presunzioni su fatti noti piuttosto che presunti. La Corte ha respinto il ricorso perché i motivi di impugnazione o sono risultati inammissibili o non sono stati idoneamente sviluppati secondo rito oppure sono privi di autosufficienza. Si convalidano i prelievi ingiustificati dei soci dal conto aziendale come ricavi in nero, ed è irrilevante la circostanza che la contabilità sia regolare, non ostando tale modalità all’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria anche nell’ipotesi di operazioni inesistenti.

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Redditometro, la Comm.Trib Prov. di Frosinone boccia l’Ufficio dell’ Entrate

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con recentissima sentenza n. 126/02/12, boccia l’ Agenzia delle Entrate di Frosinone.

Nel caso di specie trattasi di un avviso d’accertamento  sintetico da” Redditometro “,  con il quale è stato accertato nei confronti di una persona fisica un Reddito imponibile di Euro 70.311,00 rispetto ad un Reddito dichiarato di Euro 7.358,00. In altre parole la predetta Commissione ha accolto il ricorso  inoltrato dal contribuente P.L.  e difeso dal Dott. Ennio Mancini,  in quanto,  ha tenuto conto della posizione reddituale dell’ intero nucleo familiare.

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Deducibità ridotta sulle auto aziendali

La stretta sulle auto non si applicherà ai contribuenti minimi

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro, dal 2013 le auto aziendali subiranno un’ulteriore stretta: la percentuale dei costi deducibile dal reddito passerà dal 40% al 20% per cento. La rideterminazione non interesserà i contribuenti minimi, che continueranno a dedurre il 50%. La differenza di trattamento ha caratterizzato il regime senza già dal suo esordio, nel 2008, quando è stato previsto di non far applicare ai soggetti minimi alcuna regola del Testo unico sulle imposte sui redditi. Nell’individuare un criterio semplificato di deduzione di questi costi, le Entrate, nella circolare 7/E/2008, hanno chiarito che, a prescindere dalle disposizioni del TUIR, le spese di acquisto e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50% del relativo corrispettivo comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. Per le auto non è neanche fiscalmente rilevante il limite del costo di acquisto pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali.

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Dal prossimo 31 ottobre 2012 i conti correnti sotto la lente del fisco

Dal prossimo 31 ottobre 2012 i c/c dei contribuenti italiani saranno sotto la lente del fisco. Come previsto dal Decreto salva Italia, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, assicurazioni, società digestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario avrà l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative ai conti e ai rapporti finanziari, compresi movimenti e importi delle operazioni. Allo studio dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate un provvedimento che delineerà le modalità con cui dovranno essere inviate le informazioni relative ai rapporti finanziari e alle cosiddette operazioni fuori conto. Eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e importi finanziari in entrata e in uscita nel conto corrente faranno innescare l’attività di controllo ed eventualmente di accertamento. Anche i conti correnti dei familiari o del coniuge, se sono nella disponibilità di fatto del contribuente, ancorchè non intestatario effettivo del rapporto, sono passibili di controllo da parte dei verificatori, con l’onere, per questi ultimi, di dimostrare l’interposizione fittizia dell’intestatario del conto.

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Dal 18.07.2012 le dimissioni dei lavoratori sono da convalidare

Da oggi entrano in vigore le nuove regole sulle dimissioni e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le nuove regole prevedono che le dimissioni sono valide solo se convalidate nelle apposite sedi e con particolari modalità.  La convalida interessa tutte le tipologie di dimissioni e risoluzioni consensuali. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda che si tratti: di lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) o della generalità dei lavoratori.

Nel primo caso, la risoluzione consensuale o le dimissioni volontarie devono essere convalidate dalla DTL;

nel secondo la convalida deve essere fatta presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competente oppure ancora presso le sedi individuate dai CCNL. L’iter da seguire: il datore che riceve le dimissioni provvede all’ordinaria comunicazione telematica di cessazione al Centro Impiego, entro 30 giorni invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta comunicazione. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per rispondere all’invito e sottoscrivere la comunicazione.

Durante tale periodo ha due alternative: non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide oppure contestarle offrendo le proprie prestazioni lavorative.

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Non sono tassabili i prelievi dei professionisti

Per i giudici tributari i prelievi dei professionisti non sono compensi. Nella Sentenza 18/18/12, pronunciata il 19 gennaio 2012 e depositata il 26 gennaio 2012, emessa dalla Sezione 18 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, una spesa non può far presumere compensi occultati al Fisco. La presunzione per i prelievi può operare solo con riferimento ai redditi d’impresa, ma non per i professionisti. Continuano ad essere bocciato l’operato di quegli Uffici che “trasformano” i prelievi dei professionisti in compensi tassabili. Al riguardo si ricorda che, con un emendamento approvato dal Governo il 30 giugno 2011, era stata cancellata la previsione che i prelevamenti sono considerati incassi e, pertanto, tassabili ai fini fiscali. La correzione della norma è poi scomparsa con la conseguenza che proseguono le liti tra professionisti ed Uffici.

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VOUCHER: vengono inclusi pensionati e giovani

Possono ricorrere ai Voucher agricoli, nel limite massimo di 5.000 euro annui, anche i pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, è quanto previsto dalla versione definitiva della riforma del lavoro approvata dalla Camera lo scorso 27 giugno 2012. Dopo il rischio soppressione il Governo include nel voucher tutte le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; non possono espletare le attività agricole: le casalinghe e tutti quei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

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