Mancato versamento dell’Iva: reato automatico

Se ne ricorrono i presupposti, nell’ipotesi di mancato pagamento dell’Iva l’applicazione delle sanzioni penali è automatica, difatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 28945 del 8 luglio 2013), il reato di omesso versamento dell’Iva si consuma anche senza la notifica dell’accertamento fiscale. E’ sufficiente che il contribuente abbia lasciato spirare il termine ultimo per saldare il debito con l’Erario e cioè quello per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Cosi facendo la Suprema Corte ha confermato un sequestro finalizzato alla confisca a carico di un evasore ancor prima che avesse ricevuto l’atto impositivo. La difesa aveva contestato la misura ablativa sulla base del fatto che l’imprenditore non aveva mai ricevuto avviso di accertamento da parte dell’Ufficio Iva. La tesi non aveva convinto né il Gip che per primo ha confermato il sequestro né il tribunale del riesame. Inutile il ricorso in Cassazione dove la sezione penale lo ha reso definitivo.

I giudici supremi hanno chiarito che “ai fini del reato di cui all’art. 10-ter, DLgs 74/00, non è affatto richiesta la notifica dell’avviso di accertamento dell’infrazione in quanto il reato di omesso versamento dell’Iva si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.

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Il trattamento fiscale del reddito delle società tra professionisti

Con l’entrata in vigore del Decreto 34/2013, dal 22 aprile 2013 è possibile costituire società tra professionisti (STP). I professionisti che intendono svolgere la loro attività in comune possono, così, costituire una società professionale, per l’esercizio di un’unica attività, o una società multidisciplinare per l’esercizio di diverse attività professionali. I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali. Il reddito di queste società sarà considerato reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, essendo ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori, bisogna distinguere se il socio investitore è o meno un imprenditore. Nel primo caso le somme percepite verranno considerate reddito d’impresa secondo le ordinarie modalità del regime della trasparenza, nel secondo reddito di lavoro autonomo.

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Società sportive dilettantistiche: alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 9/E del 24 aprile  2013 Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi interpretativi sugli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991 relativa alle Società Sportive dilettantistiche. Per dette società sono previste: determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, semplificazioni in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, l’esonero ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per tale regime le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale non superiori a 250mila euro. Requisiti fondamentali per il riconoscimento del regime agevolativo sono il rispetto dei principi di democraticità e l’assenza di scopo di lucro, come stabiliti dalla legge 289/2002. La normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di “misurare” la reale natura associativa e il grado di democraticità dell’ente. Fermo restando che la valutazione deve esser fatta caso per caso e considerando la globalità dell’attività, la circostanza che, talvolta, le convocazioni assembleari siano effettuate tramite sms o e-mail, o non siano inseriti tutti i nominativi nel libro dei soci, o che, ancora, non sia redatto un elenco completo dei nomi dei partecipanti all’assemblea, non costituisce, di per sé, una ragione di decadenza dai benefici per mancanza del requisito di democraticità.

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Redditi di locazione: quando l’inquilino è moroso

Come comportarsi quando l’inquilino del proprio immobile è moroso?

Si distinguono due diverse procedure secondo si tratti di immobili concessi ad uso abitativo da persone fisiche, oppure concessi da soggetti IVA.

Nel primo caso, l’art. 8 della L. n. 431/98 afferma che i canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In questo caso va comunque dichiarata la rendita catastale. Per le eventuali imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare da fruire nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Nel secondo caso, in caso di morosità il locatore non è tenuto ad emettere fattura. Se la fattura è stata emessa prima del pagamento del canone è consentita l’emissione di note di variazione in diminuzione senza limitazione temporale solo in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose

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Stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni

Con una nota interna, emanata ieri immediatamente operativa, Equitalia ha disposto lo stop ai pignoramenti dei conti correnti su cui arrivano gli stipendi dei lavoratori dipendenti e le pensioni, in attesa “degli approfondimenti che si rendono necessari sul meccanismo”; i pignoramenti potranno essere effettuati solo presso il datore di lavoro o l’istituto previdenziale, quando sarà certo che il reddito da stipendio o pensione al centro della misura sia almeno di 5.000 euro al mese.

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Accertamento: l’attenzione del Fisco sulle cessioni simulate

L’Agenzia delle Entrate della Lombardia, con una nota indirizzata alle direzioni provinciali dipendenti, ha chiesto di porre maggiore attenzione al reato di sottrazione fraudolenta e più sensibilità all’inoltro delle denunce all’autorità giudiziaria. Il documento si è reso necessario visto nel 2012 è stata effettuata in tutta la regione una sola denuncia in materia, a fronte di 704 segnalazioni di discarico per inesigibilità. La norma prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque simuli la vendita o compia altri atti fraudolenti per privarsi di ogni bene che l’Amministrazione potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni di ammontare superiore a 50mila euro. La pena può variare da un anno a sei anni in caso di debito del contribuente maggiore di 200mila euro.

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Il redditometro è illegale. Così si è pronunciato il Tribunale di Pozzuoli

Secondo  una recentissima sentenza del Tribunale Civile di Napoli, sezione distaccata del Tribunale di  Pozzuoli, sentenza del 21 febbraio 2013,  il Giudice si è pronunciato, asserendo che redditometro determina la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata ed a poter gestire autonomamente il proprio denaro; pertanto sarebbe uno strumento illegale nel contesto normativo italiano. Il decreto attuativo del redditometro inciderebbe troppo sulla riservatezza dei contribuenti, non essendo conforme allo Stato di  diritto. E’ stato accolto un ricorso cautelare di un contribuente che chiede alla giustizia, in via preventiva, di ingiungere all’ Agenzia delle Entrate di non azzardarsi ad utilizzare il redditometro nei suoi confronti, in quanto il nuovo strumento lede troppo la riservatezza dei cittadini.

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Società non operative: il reddito minimo

Il Dl n. 138/2011, ha previsto l’applicazione della disciplina delle società non operative per le società “in perdita sistemica”. A partire dall’anno 2013 saranno considerate non operative le società che, alternativamente: hanno dichiarato perdite fiscali per i periodi di imposta 2010, 2011 e 2012; nei suddetti tre periodi di imposta due dichiarazioni si sono chiuse con perdite fiscali e nel terzo con un reddito inferiore a quello minimo. Nella circolare ministeriale 1/E/2013 si chiarisce  che se una società registra una perdita fiscale negli esercizi 2010, 2011 e 2012  (quest’ultimo rileva il risultato di periodo analiticamente determinato), per il 2013 la società sarà considerata in perdita sistematica, a nulla rilevando che abbia dichiarato un reddito minimo presunto.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni

La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito le rivalutazioni di terreni e partecipazioni.  Si legge che i diritti edificatori sono da considerarsi in modo distinto e autonomo rispetto al diritto di proprietà del terreno e pertanto possano essere oggetto di rivalutazione. Il contribuente che intenda provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti deve essere titolare alla data del 1° gennaio 2013, fare redigere apposita perizia entro il 30 giugno 2013 e versare, entro  quest’ultima data, l’imposta sostitutiva dovuta

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L’ agenzia delle Entrate non può contestare operazioni antieconomiche

Con reddito positivo non si possono contestare operazioni antieconomiche

l passaggio tra la constatazione dell’inattendibilità delle scritture contabili ed il sostenere “l’antieconomicità della gestione imprenditoriale”, secondo la Corte di Cassazione, non è scontato. Con la Sentenza n. 2331 del 31 gennaio 2013 la Suprema Corte mette completamente in crisi l’ottica adottata dall’Agenzia delle Entrate, che, difatti, viene sconfitta non solo dinanzi ai giudici tributari, ma anche, in maniera definitiva, dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i giudici di terzo grado, difatti, deve essere confermata l’invalidità dell’accertamento analitico-induttivo per Iva, Irpeg e Irap messo in moto nei confronti di una società in quanto non si può parlare di antieconomicità della gestione in presenza di un reddito netto in rapporto al capitale investito, con un buon incremento percentuale e alla luce dell’indice Roe ‘Return on equity’ positivo.

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