finanaziamenti a fondo perduto

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Decreto Legge Rilancio, approvato il 13 maggio 2020

Art. 25

Contributi a Fondo perduto per aziende e professionisti

Le aziende e professionisti (comprese le attività agricole e commerciali ), che nel mese di aprile 2020, hanno ottenuto un calo di fatturato o corrispettivi, inferiore ai 2/3, del fatturato raffrontato al mese di aprile 2019, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto, non soggetto a tassazione nella misura dal 20% al 10%. Il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, con accredito diretto in c/ corrente bancario o postale, intestato al beneficiario presentando esclusivamente in via telematica una istanza all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del contributo spettante ai titolari di partita IVA, viene determinato applicando le seguenti percentuali sulla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi del mese di aprile 2020, e i ricavi o compensi del mese di aprile 2019:

  • 20% per quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per quei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino ad 1Milione di euro;
  • 10% per quei soggetto con ricavi o compensi superiore ad 1Milione di Euro e fino a 5 Milioni di euro.

Esempio: Negoziante che nell’anno 2019 non ha superato 400 mila euro di ricavi, ha subito un calo di 50mila euro di ricavi nel mese di aprile 2020, rispetto a mese di aprile 2019, riceverà un contributo a fondo perduto pari a 10.000 euro.

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo di Euro 1.000, alle persone fisiche ed Euro 2.000, per soggetti diversi dalle persone fisiche.

Lo studio resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Manuele Mancini,

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora – Via Boccaccio n. 2

M. S. Campano- Via San Marco n. 45

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DECREZO 17 MARZO 2020

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia”

Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 – è stato approvato il D.L. “Cura Italia” le cui misure più significative si espongono di seguito:

PROROGA per aziende con ricavi fino a 2Milioni di Euro – tutti gli adempimenti fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi (versamenti compresi) con scadenza tra l’ 08 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono sospesi per ora fino al 31 maggio 2020. Tutti i versamenti potranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 31.05.2020 o in 5 rate uguali a decorrere dal mese di maggio 2020.

PROROGA per aziende con ricavi oltre 2Milioni di Euro – per i contribuenti con un fatturato oltre i 2milioni di euro, il rinvio dei versamenti è solo fino al 20.03.2020, termine entro il quale dovranno pagare tasse e contributi scaduti;

CREDITO D’ IMPOSTA NEGOZI – ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% per il canone di locazione di marzo 2020, per gli immobili censiti con categoria C/1.Si applica in compensazione con il mod.F24.Non beneficino del credito di imposte le farmacie, parafarmacie e punti vendita di genere alimentari di prima necessità:

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – per il periodo d’imposta 2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro;

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, che avevano ottenuto prestiti o linee di credito e i finanziamenti accordati, non possano essere revocati fino alla data del 30.09.2020;

SOSPESI TERMINI DI VERSAMENTO, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 8 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 con proroga di versamento entro il 31 giugno 2020 . Le rate in scadenza per coloro che hanno aderito alla “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” dovranno essere versate entro il 31 maggio 2020;Continua a leggere..

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detrazioni spese mediche

Spese mediche non detraibili se pagate in contanti

A partire dal 1° gennaio 2020 ( Legge 160/2019 art 1 commi 679-680), le spese  sanitarie specificate nell’art 15 del Dpr 917/86,  sono detraibili  nella dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2000), solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi diversi dal contante, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari, circolari, bonifici bancari o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per poter fruire delle detrazioni per visite mediche generiche o specialistiche eseguite presso medici o professionisti privati (spese odontoiatriche, ecc), necessita conservare, oltre alle ricevute che ne attestino la spesa, anche la prova del pagamento effettuato.

Si può utilizzare il contante per acquistare i medicinali in farmacia ed anche:

  • Occhiali da vista, lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • Siringhe, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, pannoloni per incontinenza;
  • Prodotti ortopedici tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per deambulazione in generale;
  • Ausili per disabili, materassi ortopedici e antidecubito;
  • Dispositivi medico diagnostici in vitro

E’ consentito il pagamento in contanti nel caso in cui la spesa sanitaria sia sostenuta in una struttura accreditata al SSN.

Limiti reddituali – Le detrazioni per spese sanitarie, sebbene sostenute con pagamenti tracciabili, sono precluse ai soggetti percettori di redditi complessivi superiori a 240mila euro.

 

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio: Sora – Via Boccaccio n. 2

Monte S. G. Campano – Via San Marco n. 45

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Agevolazioni per assunzioni 2020

Si elencano in sintesi le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020, inerente le aziende che assumono

Esonero contributivo apprendistato di 1°livello.

Viene riconosciuto l’azzeramento dei contributi per i primi 3 anni di contratto per quelle aziende (che occupano fino a 9 dipendenti), che danno inizio ad un contratto di apprendistato con giovani tra i 15 e i 25 anni. Fermo restando che per gli anni successivi al terzo, l’aliquota diventerà del 10%.

 

Esonero contributivo triennale under 35.

E’ ancora possibile per le aziende, assumere giovani fino a 35 anni con sgravio  contributivo del 50%, fino ad un massimo di 3mila euro per un anno, entro il 31.12.2020.L’ agevolazione contributiva del 100% spetta per quelle aziende situate nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Molise),per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili.

 

Esonero contributivo giovani eccellenze.

Riguarda le assunzioni di giovani laureati, con esonero per 12 mesi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 8mila euro. La predetta agevolazione spetta per i giovani di età inferiore a 30 anni, con laurea  magistrale conseguita tra il 01.01.2018 e il 30.06.2019, con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.

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artigiani ricevute fiscali

ARTIGIANI dal 1° gennaio 2020, STOP alle ricevute fiscali

Dal 1° gennaio 2020, la ricevuta fiscale andrà in soffitta e verrà sostituita da un documento commerciale. Pertanto per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico ( laboratori di  riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, ecc ), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, ecc), gli stessi dovranno rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, la quale verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione (art 21 comma 4 del Dpr n. 633/72). Qualora l’elettricista (ma vale anche per l’idraulico e falegname), effettuino delle riparazioni presso l’abitazione del cliente, gli stessi dovranno obbligatoriamente, rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Fermo restando che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare, potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile. Per quanto concerne gli artigiani forfettari (art 1 Legge190/2014), esonerati dall’emissione della fattura elettronica, rilasceranno eventualmente al cliente fattura “cartacea” e NON la ricevuta fiscale, poiché soppressa dal 1°gennaio 2020. ( Il suddetto comportamento è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate,  nel forum Telefisco del 30 gennaio 2020, in sostituzione dello scontrino fiscale si può emettere fattura cartacea.)

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista- Revisore dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio:

03039 Sora – Via Boccaccio n. 2

03025 Monte S.G.Campano – Via San Marco n. 45

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Regime forfettario 2020

Regime Forfettario 2020.

Ecco cosa cambia dal 1°gennaio 2020, per i contribuenti in regime forfettario (Decreto Fiscale 2020 art. 1 commi 619-692). Sono previste delle cause ostative per l’adozione del regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. Sono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, o professionisti che nell’anno 2019 hanno i seguenti requisiti:

  1. conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno superiori a 65mila euro;

  2. sostenuto spese per personale dipendente superiori a 20mila euro lordi. Come spese sostenute, devono essere compresi i costi per lavoro accessorio, per dipendenti e collaboratori ( art. 50 comma 1 lett. c. e c-bis DPR 917/86), nonché le somme erogate sotto forma di utili, agli associati in partecipazione con apporto da solo lavoro;

  3. percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (art.49 e 50 DPR 917/86), di importo superiore a 30mila euro nell’anno 2019. La verifica di tale importo è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31.12. 2019.

E’ previsto un regime premiale per i forfettari che sceglieranno di utilizzare esclusivamente la fatturazione elettronica, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43, 1° comma DPR 600/73. Per i forfettari che emetteranno fatture “elettroniche”, in ossequio al predetto articolo, il termine per essere controllati dal fisco passerà da 5 a 4 anni post presentazione dichiarazione dei redditi.

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora, Via Boccaccio n.2

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DETRAZIONI SANITARIE NUOVO OBBLIGO

Dal 2020, Nuovo obbligo per gli iscritti agli Albi della professione sanitaria

Con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04 dicembre 2019 n. 284, sono stati individuati i nuovi professionisti obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, le spese sanitarie detraibili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono interessati al nuovo obbligo, tutti coloro che sono iscritti all’Albo delle professioni sanitarie di:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista.
  • tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
  • igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario e biologi.

Si rammenta, ai succitati professionisti, di procedere celermente all’accreditamento presso il Sistema T S, in quanto la scadenza per trasmettere tali dati è il 31 gennaio 2020.

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Legale dei Conti.

Studio in

– Sora Via Boccaccio n. 2;

-Monte San Giov. Campano Via San Marco 45;

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Dal 1° gennaio 2020, ritenute IRPEF negli appalti a carico del committente

L’obiettivo dell’art 4 Decreto Legge n° 124/2019, è quello di ridurre il fenomeno dello omesso versamento delle ritenute IRPEF, operate sui redditi di lavoro dipendente dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie. La norma coinvolge tutti i sostituti di imposta, e quindi le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche ed i condomini. A decorrere dal 01.01.2020 qualora l’impresa committente affida ad un altro soggetto l’esecuzione di un opera nell’ambito di un contratto d’appalto, dovrà versare le ritenute fiscali ( comprese le addizionali regionali e comunali), per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati direttamente dall’appaltatore e subappaltatore, per tutta la durata  del contratto di appalto. L’impresa appaltatrice o affidataria, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute IRPEF, dovrà versare sul conto corrente dell’imprenditore committente la complessiva somma delle ritenute IRPEF operate. Continua a leggere..

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lotteria scontrini fiscali 2020

Lotteria degli scontrini fiscali, ricchi premi dal 1° gennaio 2020

Con Decreto Legge n. 129/2019 collegato alla legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2020 partirà la lotteria degli scontrini fiscali, con estrazioni mensili con primo premio da 50mila euro, secondo premio da 30mila euro e terzo premio 10mila euro, con estrazione finale annuale di 1milione di euro. Il meccanismo della lotteria degli scontrini fiscali prevede che qualora gli acquisti vengano fatti con carta di credito o Bancomat presso ogni rivenditore, i biglietti virtuali  assegnati raddoppiano, mentre pagando in contanti, verranno assegnati in misura minore. Per partecipare all’estrazione si dovrà fornire al rivenditore il proprio codice fiscale, è prevista l’attivazione di un sito internet su cui controllare i biglietti assegnati e le estrazioni della lotteria. Gli esercenti commerciali che al momento dell’acquisto, rifiutano il codice fiscale dell’acquirente o non trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione al fine di far partecipare il cliente alla lotteria degli scontrini fiscali, saranno puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Saranno estratti 3 scontrini ogni mese e dal 2021 le estrazioni dovrebbero avere cadenza settimanale. E’ prevista una estrazione finale ogni anno che rimetterà in gioco tutti i biglietti con un premio di 1Milione di euro. La lotteria sarà simile a quella in essere negli altri paesi, Slovacchia, Malta e Portogallo, è un incentivo per il cliente di pretendere lo scontrino fiscale, e  limitare l’utilizzo del contante.

 

Dott. Ennio Mancini,

Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio in Sora e Monte S.Giov. Campano

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risparmiometro2019

 FISCO :  Controlli sui conti correnti con il Risparmiometro 2019 

La lotta all’evasione fiscale è una delle priorità che si è posto il Governo appena formato, l’obiettivo è quello di scovare gli evasori fiscali, coloro che non  dichiarano tutti i redditi percepiti, servendosi del cosiddetto Risparmiometro, strumento alquanto potente ed incisivo che permetterà di verificare se i risparmi accumulati in un anno sono coerenti con i redditi dichiarati, avvalendosi dei database dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia della Riscossione. I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate scatteranno nel momento in cui si verificherà uno scarto superiore al 20% tra il reddito dichiarato e quello determinato dalla differenza tra entrate ed uscite sul conto corrente.

Verranno prese in considerazione tutte le informazioni che le banche ed altri intermediari finanziari metteranno periodicamente a disposizione del fisco:

  • l’apertura e l’esistenza di un qualsiasi conto;
  • il saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31° dicembre;
  • le movimentazioni in entrata e uscita per ogni tipologia di conto;
  • la giacenza media annua dei conti corrente bancari, postali e conti assimilati.

Una volta scovate delle anomalie o indizi di evasione, i dati dei contribuenti selezionati verranno incrociati con i dati contenuti nel database dell’Anagrafe Tributaria, ed il risultato ottenuto sarà una lista selettiva di possibili evasori. Tale lista verrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate, la quale procederà ad avviare un contraddittorio con i contribuenti, che in questa prima fase potranno “difendersi” giustificando le anomalie riscontrate qualora siano in possesso di tutta la documentazione necessaria.

In caso contrario, partirà un accertamento vero e proprio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi necessario che tutti i contribuenti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si attrezzino per conservare traccia di tutte le movimentazione finanziarie poste in essere.

 

Dott. Ennio Mancini, Commercialista, Consulente del lavoro,

Revisore Legale dei Conti, con Studio in Sora e Monte San Giov. Campano

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