Regime forfettario 2020

Regime Forfettario 2020.

Ecco cosa cambia dal 1°gennaio 2020, per i contribuenti in regime forfettario (Decreto Fiscale 2020 art. 1 commi 619-692). Sono previste delle cause ostative per l’adozione del regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. Sono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, o professionisti che nell’anno 2019 hanno i seguenti requisiti:

  1. conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno superiori a 65mila euro;

  2. sostenuto spese per personale dipendente superiori a 20mila euro lordi. Come spese sostenute, devono essere compresi i costi per lavoro accessorio, per dipendenti e collaboratori ( art. 50 comma 1 lett. c. e c-bis DPR 917/86), nonché le somme erogate sotto forma di utili, agli associati in partecipazione con apporto da solo lavoro;

  3. percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (art.49 e 50 DPR 917/86), di importo superiore a 30mila euro nell’anno 2019. La verifica di tale importo è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31.12. 2019.

E’ previsto un regime premiale per i forfettari che sceglieranno di utilizzare esclusivamente la fatturazione elettronica, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43, 1° comma DPR 600/73. Per i forfettari che emetteranno fatture “elettroniche”, in ossequio al predetto articolo, il termine per essere controllati dal fisco passerà da 5 a 4 anni post presentazione dichiarazione dei redditi.

Manuele Mancini

Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro.

Studio in Sora, Via Boccaccio n.2

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DETRAZIONI SANITARIE NUOVO OBBLIGO

Dal 2020, Nuovo obbligo per gli iscritti agli Albi della professione sanitaria

Con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04 dicembre 2019 n. 284, sono stati individuati i nuovi professionisti obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, le spese sanitarie detraibili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono interessati al nuovo obbligo, tutti coloro che sono iscritti all’Albo delle professioni sanitarie di:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista.
  • tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
  • igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario e biologi.

Si rammenta, ai succitati professionisti, di procedere celermente all’accreditamento presso il Sistema T S, in quanto la scadenza per trasmettere tali dati è il 31 gennaio 2020.

 

Dott. Ennio Mancini

Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Legale dei Conti.

Studio in

– Sora Via Boccaccio n. 2;

-Monte San Giov. Campano Via San Marco 45;

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Dal 1° gennaio 2020, ritenute IRPEF negli appalti a carico del committente

L’obiettivo dell’art 4 Decreto Legge n° 124/2019, è quello di ridurre il fenomeno dello omesso versamento delle ritenute IRPEF, operate sui redditi di lavoro dipendente dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie. La norma coinvolge tutti i sostituti di imposta, e quindi le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche ed i condomini. A decorrere dal 01.01.2020 qualora l’impresa committente affida ad un altro soggetto l’esecuzione di un opera nell’ambito di un contratto d’appalto, dovrà versare le ritenute fiscali ( comprese le addizionali regionali e comunali), per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati direttamente dall’appaltatore e subappaltatore, per tutta la durata  del contratto di appalto. L’impresa appaltatrice o affidataria, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento delle ritenute IRPEF, dovrà versare sul conto corrente dell’imprenditore committente la complessiva somma delle ritenute IRPEF operate. Continua a leggere..

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lotteria scontrini fiscali 2020

Lotteria degli scontrini fiscali, ricchi premi dal 1° gennaio 2020

Con Decreto Legge n. 129/2019 collegato alla legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2020 partirà la lotteria degli scontrini fiscali, con estrazioni mensili con primo premio da 50mila euro, secondo premio da 30mila euro e terzo premio 10mila euro, con estrazione finale annuale di 1milione di euro. Il meccanismo della lotteria degli scontrini fiscali prevede che qualora gli acquisti vengano fatti con carta di credito o Bancomat presso ogni rivenditore, i biglietti virtuali  assegnati raddoppiano, mentre pagando in contanti, verranno assegnati in misura minore. Per partecipare all’estrazione si dovrà fornire al rivenditore il proprio codice fiscale, è prevista l’attivazione di un sito internet su cui controllare i biglietti assegnati e le estrazioni della lotteria. Gli esercenti commerciali che al momento dell’acquisto, rifiutano il codice fiscale dell’acquirente o non trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione al fine di far partecipare il cliente alla lotteria degli scontrini fiscali, saranno puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Saranno estratti 3 scontrini ogni mese e dal 2021 le estrazioni dovrebbero avere cadenza settimanale. E’ prevista una estrazione finale ogni anno che rimetterà in gioco tutti i biglietti con un premio di 1Milione di euro. La lotteria sarà simile a quella in essere negli altri paesi, Slovacchia, Malta e Portogallo, è un incentivo per il cliente di pretendere lo scontrino fiscale, e  limitare l’utilizzo del contante.

 

Dott. Ennio Mancini,

Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Lavoro

Studio in Sora e Monte S.Giov. Campano

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risparmiometro2019

 FISCO :  Controlli sui conti correnti con il Risparmiometro 2019 

La lotta all’evasione fiscale è una delle priorità che si è posto il Governo appena formato, l’obiettivo è quello di scovare gli evasori fiscali, coloro che non  dichiarano tutti i redditi percepiti, servendosi del cosiddetto Risparmiometro, strumento alquanto potente ed incisivo che permetterà di verificare se i risparmi accumulati in un anno sono coerenti con i redditi dichiarati, avvalendosi dei database dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia della Riscossione. I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate scatteranno nel momento in cui si verificherà uno scarto superiore al 20% tra il reddito dichiarato e quello determinato dalla differenza tra entrate ed uscite sul conto corrente.

Verranno prese in considerazione tutte le informazioni che le banche ed altri intermediari finanziari metteranno periodicamente a disposizione del fisco:

  • l’apertura e l’esistenza di un qualsiasi conto;
  • il saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31° dicembre;
  • le movimentazioni in entrata e uscita per ogni tipologia di conto;
  • la giacenza media annua dei conti corrente bancari, postali e conti assimilati.

Una volta scovate delle anomalie o indizi di evasione, i dati dei contribuenti selezionati verranno incrociati con i dati contenuti nel database dell’Anagrafe Tributaria, ed il risultato ottenuto sarà una lista selettiva di possibili evasori. Tale lista verrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate, la quale procederà ad avviare un contraddittorio con i contribuenti, che in questa prima fase potranno “difendersi” giustificando le anomalie riscontrate qualora siano in possesso di tutta la documentazione necessaria.

In caso contrario, partirà un accertamento vero e proprio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi necessario che tutti i contribuenti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si attrezzino per conservare traccia di tutte le movimentazione finanziarie poste in essere.

 

Dott. Ennio Mancini, Commercialista, Consulente del lavoro,

Revisore Legale dei Conti, con Studio in Sora e Monte San Giov. Campano

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come emettere fattura elettronica

Come emettere e registrare le fatture elettroniche dal 1 Luglio 2019

L’ Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito i seguenti chiarimenti circa l’emissione e registrazione della fattura elettronica

  • Fattura immediata: deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione della operazione. Nella fattura occorre indicare la data in cui viene effettuata l‘operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SDI il 3.07.2019 riguardante una cessione di beni avvenuta il 28.06.2019 deve essere datata il 28.06.2019.
  • Fattura differita: viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ operazione, sempreché esistano i relativi documenti di trasporto (D.D.T.) Qualora venissero emesse per lo stesso destinatario in giorni differenti dello stesso mese, la fattura deve riportare la data dell’ ultimo D.D.T. in ordine di tempo. Ad esempio, i DDT (documenti di trasporto) emessi il giorno 11.07.2019 ed il 18.07.2019, la fattura deve essere datata il 18.07.2019. Si ritiene altresì possibile, indicare quale data di emissione quella classica dell’ultimo giorno del mese, poiché non è espressamente vietata e non è pregiudizievole per l’Erario.

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rottamazione saldo e stralcio proroga

Rottamazione-ter, saldo e stralcio Parte 2

Riapertura termini fino al 31 luglio 2019

2° Parte

Riservato alle persone fisiche che si trovino “in oggettive e certificate difficoltà economiche“. Ricorrendone i presupposti nel saldo e stralcio possono essere incluse tutte le cartelle di pagamento affidate all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati, nonché dai contributi dovuti alle casse di previdenza. Sarà consentito l’estinzione dei debiti tributari e previdenziali, per le sole persone fisiche in difficoltà economica, a condizione che abbiano una ISEE non superiore ad Euro 20.000. In tal caso, è ammesso il pagamento del debito con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:

  • il 16% del dovuto se l’ISEE è minore di euro 8.500;
  • il 20% del dovuto se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500;
  • il 35% del dovuto se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000.

Per usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita istanza presso l’Agenzia della Riscossione entro il 31 luglio 2019. Si potrà optare per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o rateizzandole in un massimo di 17 rate, la prima rata pari al 20% del dovuto da versarsi entro il 30 novembre 2019, le restanti rate dovranno essere versate ogni trimestre a decorrere dal 28 febbraio 2020.

 

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro – Tributarista

 

Lo studio Mancini resta a vs. completa disposizione per ulteriori informazioni

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proroga rottamazione ter saldo e stralcio

Rottamazione-ter, saldo e stralcio Parte 1

Riapertura termini fino al 31 luglio 2019

1° Parte

Via libera alla riapertura dei termini per la rottamazione ter e del Saldo e Stralcio, a seguito modifiche introdotte dall’emendamento al Decreto Crescita n. 34/2019. Qualora il contribuente volesse avvalersi di tale possibilità, per i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 01 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, dovrà presentare apposita istanza entro il 31 luglio 2019 presso l’Agente della Riscossione.

Si potrà optare per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o dilazionando il pagamento del dovuto in un massimo di 17 rate, la prima rata pari al 20% delle somme dovute da versarsi entro il 30 novembre 2019, le restanti rate dovranno essere corrisposte ogni trimestre a decorrere dal 28 febbraio 2020.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. Il tardivo versamento delle rate entro i 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria non produce la decadenza alla rottamazione. Sarà quindi possibile mettersi in regola con l’Agente della Riscossione senza dover pagare sanzioni, interessi di mora nonché sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

 

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro – Tributarista

 

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pagella fiscale agenzia dell entrate

 Partite IVA, in arrivo le pagelle fiscali, premi con 8 punti

 Partite IVA, in arrivo le pagelle fiscali, premi con 8 punti

E’ uno scherzo  !!!! No, è la nuova strategia posta in essere dal Fisco

 

Con provvedimento del 10 maggio 2019 n° 126200 dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite le istruzioni per l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (I S A), introdotti dall’ art.9 bis D.L. 50/2017, posti in essere dal Fisco al fine valutare l’affidabilità fiscale di ciascun contribuente esercente attività d’ impresa arti e professioni e favorire l’emersione spontanea del nero.

Nello specifico gli ISA sono degli indicatori sintetici che il Fisco utilizzerà da quest’anno, in sostituzione degli Studi di Settore, per verificare la coerenza dei ricavi nella gestione aziendale o professionale, attribuendo al contribuente un punteggio compreso in una scala da 1 a 10. Più basso è il punteggio raggiunto, minore è l’affidabilità fiscale, più alto sarà il punteggio raggiunto e maggiori saranno i benefici premiali (esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione termini di accertamento, esonero visto conformità ecc,).

I contribuenti che non raggiungeranno un punteggio pari a 6, verranno presi in considerazioni ai fini di una verifica fiscale. Fermo restando la possibilità, per coloro che si trovino nella predetta situazione, di effettuare un adeguamento a pagamento per raggiungere un punteggio pari a 6. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 maggio 2019, ha precisato che i contribuenti, che otterranno naturalmente o anche per adeguamento, un punteggio superiore a 6 ma inferiore ad 8, non verranno inclusi nelle liste selettive di controllo. Il calcolo del punteggio fiscale verrà effettuato dalla Agenzia delle Entrate con proprio software prendendo a base notizie e dati contabili degli ultimi 8 anni.  Sono  esclusi dall’applicazione degli  ISA gli enti del terzo settore, le imprese sociali, i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale forfetario e le società cooperative.

 

Dott. Manuele Mancini

Dottore Commercialista – Consulente del Lavoro 

 

Lo studio Mancini resta a vs. completa disposizione per ulteriori informazioni.

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richiesta assegno familiare 2019

Dal 1° aprile 2019, per gli Assegni del Nucleo Familiare, è obbligatorio presentare le domande in via telematica direttamente all’ INPS

A partire dal 1° aprile 2019, i lavoratori dipendenti delle aziende private, al fine di vedersi liquidare gli Assegni per il Nucleo Familiare, dovranno presentare in via telematica all’INPS competente le domande per la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare, come previsto dalla Circolare Inps n. 45 del 2019. L’Inps una volta ricevute le domande telematiche, provvederà a quantificare gli importi mensilmente spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base del nucleo familiare e del reddito conseguito nell’anno precedente.

Successivamente il datore di lavoro tenuto al pagamento degli ANF, a seguito importi calcolati dall’Inps provvederà mensilmente alla liquidazione degli stessi in relazione alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Dott. ssa Cristina Mancini

Consulente del Lavoro – Tributarista

Lo studio Mancini resta a vs. completa disposizione per ulteriori informazioni

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