registro dei corrispettivi 2018 commercianti

Dal 1 Luglio 2019… Stop al Registro dei corrispettivi.

In virtù di quanto stabilito dalla nuova Legge di Bilancio ( art. 17 D.L.119/2018), i commercianti al minuto, e soggetti assimilati, artigiani, parrucchieri, ristoranti, bar, che nel 2018, hanno conseguito ricavi superiori a 400 mila euro, dal 1° luglio 2019 ( dal 1°gennaio 2020 per tutti gli altri), hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo degli incassi giornalieri, tramite registratori di cassa telematici, anche per le giornate in cui vi sia assenza di incassi Tale obbligo riguarda anche le imprese agricole che svolgono la vendita diretta a consumatori finali, che hanno optato per il regime normale IVA.

Per le spese sostenute per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa verrà riconosciuto un credito d’imposta fino ad un massimo di 250 euro, compensabile tramite modello F/24. Venendo meno a tale obbligo si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 comma 2 D. Lgs. 471/1977, ovverosia la sospensione a tempo determinato della licenza amministrativa.

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Pace Fiscale in Pillole 3° Parte

Saldo e stralcio debiti Equitalia 

Riservato a chi si trova “in oggettive e certificate difficoltà economiche“. Nella manovra entra il saldo e stralcio delle cartelle di pagamento notificate dal 01 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Sarà consentito l’estinzione dei debiti tributari e previdenziali ( per i soli contributi omessi alle Casse previdenziali) per i piccoli contribuenti, persone fisiche in grave difficoltà economica, a condizione che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi. Per il pagamento dei debiti tributari si terrà conto del meccanismo dell’ISEE che:

– fino 8.500 euro fissa il dovuto al 16% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

– tra 8.501 e 12.500 euro al 20% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

– tra i 12.501 e 20.000 euro al 35% del debito tributario (con azzeramento delle sanzioni e interessi di mora);

Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in 5 rate con interessi di rateizzazione al 2%, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019. Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione o in rate così suddivise:

– il 35% con scadenza il 30.11.2019; – il 20% con scadenza il 31.03.2020; – il 15% con scadenza il 31.07.2020;

– il 15% con scadenza il 31.03.2021; – il 15% con scadenza il 31.07.2021.

Il saldo e stralcio per i debiti tributari è ammesso a condizione che il valore dell’ ISEE non supera i 20mila euro.

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Pace Fiscale 2018 decreto fiscale Commercialista Mancini Sora3

Pace Fiscale in Pillole 2° parte

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto discusso D.L. fiscale  n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, vi proponiamo una sintesi delle principali misure. 2° parte

LITI FISCALI PENDENTI

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti –  Art. 6 D.L.119/2018
– Interessa tutte le vertenze tributarie pendenti avanti le Commissioni tributarie, avente come controparte l’Agenzia delle Entrate. L’ importo della definizione agevolata della lite pendente

– si chiude pagando il 50% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’ Agenzia delle Entrate nel 1° grado del giudizio; pagando il 20% del valore della controversia in caso di soccombenza  nel 2° grado del giudizio, escluso sanzioni e interessi;

Qualora non vi sia stata nessuna pronuncia o la stessa sia a favore dell’ Agenzia delle Entrate, il contribuente può chiudere definitivamente la lite con il fisco procedendo al pagamento di un importo pari al solo valore della lite al netto degli interessi e sanzioni irrogate.

-La definizione agevolata della lite si perfeziona con la presentazione dell’ istanza all’Amministrazione Finanziaria e con il pagamento degli importi dovuti o della 1°rata entro il 31 maggio 2019. E’ ammesso il pagamento rateale del dovuto sino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

 

CONDONO

Condono con dichiarazione integrativa speciale, solo per coloro che hanno presentato le dichiarazioni fiscali – Art. 9 D.L. 119/2018

– Riguarda tutti i redditi non dichiarati fino al 31.12.2017, con il limite di un aumento del reddito fino al 30% di quanto denunciato, con un tetto massimo di 100.000 euro all’anno per 5 anni. Totale massimo: 500.000 euro;

– si paga solo una imposta sostitutiva del 20% sul nuovo reddito emerso, invece delle normali aliquote;

– Il pagamento delle imposte potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in alternativa fino ad un massimo di 5 anni, in 10 rate semestrali a partire dal 30 settembre 2019. Si dovrà presentare una dichiarazione integrativa all’Agenzia delle Entrate. Ci si potrà avvalere della dichiarazione integrativa per uno o più periodi d’ imposta dal 2013 al 2016.

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Pace Fiscale 2019, Condono Fiscale

Pace Fiscale in pillole 1° parte

 

Finalmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto discusso D.L. fiscale  n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018. Di seguito le principali misure.

ATTI IMPOSITIVI

Definizione sprint per gli atti impositivi non impugnati – art. 1 D.L. 119/2018

E’ possibile definire gli avvisi di accertamenti, avvisi di rettifica e liquidazione, notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione agevolata va perfezionata entro il 23 novembre 2018, con il pagamento delle somme imposte dovute (escluse sanzioni e interessi) o in una soluzione o in 20 rate trimestrale.

ROTTAMAZIONE

Rottamazione-ter per cartelle e multe – art. 3 D.L.119/2018
Sono interessate tutte le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio  2000  al 31 dicembre 2017;

– sarà possibile pagare l’intero ammontare delle imposte dilazionando i  pagamenti in 5 anni  con il pagamento in  10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre, con annullamento di sanzioni e interessi di mora;

– la domanda di rottamazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Per chi ha aderito alla rottamazione bis, e non ha pagato alcune rate, potrà aderire alla nova rottamazione a condizione che pagi le rate scadute entro il 7 dicembre 2018.

Addio MINI CARTELLE ESATTORIALI

cartelle esattoriali sotto 1000 euro

Annullate le mini cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro – art.4 D.L. 119/2018
– Interessa tutti i contribuenti con debiti verso la pubblica amministrazione e con il Fisco scaduti e in scadenza dal 2000 al 2010.

– è previsto l’annullamento totale dei debiti, entro il 31 dicembre 2018;

– non bisogna attivarsi, arriva in automatico la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate.

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Stop ai pagamenti contanti per rifornimento benzina

Addio alla scheda carburante dal 1° luglio 2018

Rifornimento ma senza contanti

Dal 1° luglio 2018 tutti coloro che acquisteranno carburanti, dovranno effettuare obbligatoriamente il pagamento con strumenti tracciabili ( assegni bancari e postali, carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, bollettino postale ), escluso il denaro contante. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’Iva.

Fatturazione elettronica per titolari di Partita Iva

Dal 1°luglio 2018 i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburante con fatturazione elettronica. Per ricevere la fatture elettroniche, i titolari di partita Iva dovranno comunicare la propria PEC al gestore dell‘impianto. La Legge di bilancio 2018 dai commi 909-928, stabilisce quindi l’abbandono della cosiddetta scheda carburante, usata sinora da imprese e professionisti per comprovare gli acquisti effettuati presso i distributori di carburante. Si attendono tuttora istruzione in merito a come sarà gestita la fatturazione elettronica.

 

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Zona Franca a Sora agevolazioni Studio Mancini

Zona franca a SORA (FR): al via le agevolazioni

Esenzioni fiscali e contributive alle imprese e professionisti localizzati nella Zona Franca Urbana di Sora.

 

Le Zone Franche Urbane (in sigla Z.F.U) sono ambiti territoriali, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese e professionisti per favorire la ripresa e lo sviluppo del territorio.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazione fiscali e contributivi le piccole e micro imprese nonché i professionisti che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i c.d. contribuenti forfettari e minimi.

 

  Esenzioni fiscali e contributive delle seguenti tipologie di imposte:

  1. esenzione IRPEF- IRES fino alla concorrenza 100mila euro di reddito per ciascun periodo d’ imposta derivante dall’attività svolta nella Z.F.U;
  2. esenzione I.R.A.P. fino a 300mila euro del Valore della produzione netta;
  3. esenzione I.M.U. sugli immobili siti nella Z.F.U. ;
  4. esonero dal versamento dei contributi I.N.P.S. nella misura del 100% ( per i primi 5 anni) sulle retribuzioni da lavoro dipendente, assunti per un periodo non inferiore a 12 mesi.

 

Come richiedere le Agevolazioni

Per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati dovranno presentare nel periodo compreso tra il 4 maggio 2018 ed il 23 maggio 2018 un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può beneficiare di un risparmio di imposta non superiore a 200mila euro complessivi (ridotto a 100mila euro per il settore del trasporto su strada).

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Stipendi tracciabili da Luglio 2018 Commercialista Mancini

Dal 1° luglio 2018 – Stop al pagamento degli Stipendi in contanti

STOP AGLI STIPENDI IN CONTANTI

Dal 1°luglio 2018  sarà proibito al datore di lavoro o committente  di corrispondere lo stipendio mensile ( nonché acconti )  tramite  denaro contante al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

Obiettivo tracciabilità

La logica come spiega l’art. 1 commi 910-914, Legge n. 205/2017 è impedire il pagamento dello stipendio “ per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore “ . Il pagamento dello stipendio potrà avvenire esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili ( bonifico sul conto del lavoratore, assegni e carte ricaricabili).

Le nuove disposizioni non si applicano né ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, né ai rapporti di lavoro domestico.

La firma non basta, per chi non si adegua ci sono multe salate

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione se viene pagata tramite denaro contanti. Inoltre, al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 1.000 euro a 5.000 euro.

 

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equitalia

Stop Equitalia: illegittima l’ipoteca su immobile

Stop iscrizione ipotecaria di Equitalia

14 luglio 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone Sez. 1^ con sentenza n. 594/2017 depositata il 07 luglio 2017 ha dichiarato illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia  Sud s.p.a sull’immobile di proprietà del contribuente D. A., difeso dal dott. Ennio Mancini in forza di precedenti cartelle di pagamento per complessive 38.836 euro, rilevando che ” l’agente della riscossione prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, in virtù dell’art. 77 comma 2 bis DPR n° 602 del 1973 “.  La citata sentenza n. 594/2017 assume quindi un’importanza determinante a tutela dei diritti dei contribuenti.

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nuovi voucher studio Mancini

I NUOVI VOUCHER: cosa cambia tra i vecchi e i nuovi voucher

Dott.ssa Cristina Natasha Mancini

Con l’approvazione della Manovra correttiva 2017 viene regolamentato con l’art. 54/bis, Legge 21 giugno 2017 n. 96 la normativa dei cosiddetti nuovi voucher, i quali non potranno più essere acquistati e riscossi presso ricevitorie, tabacchi e uffici postali. Trattasi di un contratto di lavoro semplificato che, consentirà a coloro che effettuano prestazioni di lavoro occasionali di essere retribuiti con uno strumento simile ai voucher. E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e nel settore del non profit. E’ possibile attuare il contratto di lavoro occasionale per ciascun anno civile, entro il limite dei seguenti compensi:

  • non oltre i 5.000 euro. Il committente potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma entro il predetto limite;
  • non oltre i 2.500 euro, erogati dal singolo committente al prestatore;
  • non oltre 5.000 euro, per ciascun prestatore, riferito alla totalità dei committenti.

L’ importo netto del voucher telematico è di 9 euro l’ora, per il datore di lavoro si aggiungono i contributi INPS, INAIL con un costo complessivo a loro carico di 12 euro. Le prestazioni occasionali non potranno essere inferiore a 4 ore di lavoro consecutive al giorno, la retribuzione giornaliera non potrà in ogni caso essere inferiore a 36 euro netti al giorno. I voucher telematici verranno corrisposti ai lavoratori occasionali direttamente dall’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa con accredito sul conto corrente o bonifico postale. I compensi percepiti dai lavoratori sono esenti da imposizione fiscale. Per l’utilizzo del lavoro occasionale sarà necessario trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del lavoratore, la data e ora di inizio e fine della prestazione e il compenso pattuito. Per la violazione inerente l’omessa preventiva comunicazione della prestazione è prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Anche le Pubbliche Amministrazioni possono far ricorso al contratto di lavoro occasionale ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

E’ vietato il ricorso al lavoro occasionale alle imprese del settore edile e settore affine.

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Conti correnti esteri

Conti Correnti Esteri

Quesiti & Risposte

Manuele Mancini – Dottore Commercialista

  • Sono un pensionato ex ENPAM, residente fiscalmente in Italia, detengo un conto corrente  in Spagna con  una consistenza media nell’anno 2016 di euro 18.000, ho l’obbligo di dichiararlo in Italia e quale imposta devo pagare ?

 

In presenza di conto corrente estero, con espresso riferimento all’ art. 2 Legge 186/2014,  vi è l’obbligo del monitoraggio fiscale, pertanto Lei è obbligato a compilare il Quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore delle attività finanziarie estere ( in sigla IVAFE ) nella misura fissa annua di Euro 34,20.

 

 

  • Ho effettuato un bonifico all’estero di Euro 10.000 su un conto deposito intestato a mio cugino, sono obbligato a dichiararlo nel Modello Unico 2017?

 

Poiché trattasi soltanto di movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto estero, il quadro RW Modello Unico 2017 non va compilato, in quanto Lei non detiene attività finanziarie estere, nella fattispecie non si rilevano.

 

  • Il 1 luglio 2016 ho acceso un conto corrente a Londra versando 50.000 euro sul conto  tramite bonifico bancario. Gli interessi sono stati direttamente accreditati sul conto corrente. Cosa dichiarare al fisco in Italia?

 

Lei è obbligato a segnalare il conto corrente detenuto a Londra in quanto la giacenza media nell’ anno 2017 è superiore ad euro 15.000, compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e versare l’ imposta sul valore della attività finanziarie all’estero ( IVAFE) di Euro 20,00 , rapportata ai giorni di apertura del conto.

 

  • Studente universitario residente in Italia, detiene un conto corrente a Barcellona ( Spagna ) acceso il 01 marzo 2016 con giacenza media al 31 dicembre 2016 di euro 15.500. L’Ufficio Finanziario a cui mi sono rivolto per chiedere informazione in merito, non è stato sufficientemente chiaro.  Quale imposta devo versare, quali sono gli obblighi fiscali e se non dichiaro nulla cosa succede?

In osservanza all’ art.4 D.L. n. 167/1990, quale persona fisica titolare del conto corrente estero è tenuto al pagamento dell’imposta di natura patrimoniale, chiamata IVAFE, acronimo della parola imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.  L’IVAFE è dovuta in misura fissa di Euro 34,20  (art. 19 D.L. 201/2011) da rapportarsi ai giorni di possesso. E’ obbligato a compilare il quadro RW Modello Unico 2017, persone fisiche e liquidare la relativa imposta di Euro 28,50 tramite compilazione della modello F/24. La compilazione del predetto quadro RW, ha una duplice funzione, quella di liquidare l’imposta e assolvere all’obbligo del monitoraggio fiscale, ovverosia di comunicare i dati relativi al conto estero. Qualora il predetto Quadro RW non venisse compilato e l’ Agenzia delle Entrate è in condizione di rilevare tale omissione sulla base del cosiddetto “ Common Reporting Standard ( CRS ) elaborati a livello OCSE e condiviso da oltre 100 Paesi nel mondo, verrà applicata una sanzione ammnistrativa nella misura minima del 3%, massima del 15%, da calcolarsi su Euro 15.500.

  • Sono uno studente universitario residente in Italia, per motivi di studio nel 2016 ho acceso un conto corrente a Londra, versando la somma di Euro 4.500. Al 31 dicembre 2016 il saldo del conto corrente a seguito prelievi è di 3.200 euro. Ho l’obbligo di segnalarlo in Italia?

 

I conti correnti detenuti all’ estero vanno comunicati al fisco italiano, se il valore medio nell’anno 2016 è superiore ad Euro 15.000, poiché la sua giacenza media è inferiore ad Euro 5.000 l’imposta IVAFE non è dovuta e non deve comunicare nulla.

 

  • Ho acquistato il 1 ottobre 2016 obbligazioni estere per un valore 135.000 euro, cosa dichiarare pagare ai fini fiscali?

 

Con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, l’imposta IVAE si applica su tutte le attività finanziarie detenute all’estero, obbligazioni e titoli similari. L’ imposta sulle attività finanziarie estere ( IVAFE ) viene conteggiata sul valore di mercato delle obbligazioni possedute alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’IVAFE dovuta per l’anno 2016 è pari a 68 euro; il 2 per mille sul valore delle obbligazioni, rapportata a 92 gg. di possesso.

 

  • Sono residente in Rimini, detengo in comproprietà con mia sorella un conto corrente in San Marino, con saldo iniziale al 1° gennaio 2016 di euro 85.000 e finale al 31 dicembre 2016 di 92000 euro. Il valore della giacenza media sul conto corrente è di Euro 89.000. Come comportarmi fiscalmente e quali imposte versare?

 

Entrami i cointestatari del conto corrente, devono indicare in quote paritetiche il loro possesso, devono compilare il quadro RW Modello Unico 2017 e pagare ciascuno l’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 17,00.

 

  • Sono contribuente residente in Italia, e posso prelevare sul conto corrente dei miei genitori, aperto il 12 maggio 2016 a Parigi, con saldo al 31 dicembre 2016 di 48.000 euro. Quali sono i mie obblighi fiscali? E se non dichiaro nulla vengo sanzionato?

 

Il contribuente è obbligato alla compilazione il quadro RW modello Unico 2017, indicando il saldo di 48.500 euro nonché i codici fiscali dei genitori, che a loro volta dovranno provvedere alla compilazione del quadro RW Modello Unico 2016. L’ imposta sulle attività finanziarie estere di Euro 34,00 dovrà essere pagata soltanto dai genitori titolari del conto corrente e non dal figlio quale delegato.  La mancata compilazione quadro RW Modello Unico 2017 ha un duplice risvolto sanzionatorio. A tale omissione si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 Legge n. 97/2013, che ha così differenziato le sanzioni:

– Euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW, ma entro  i 90 gg. dal termine di scadenza;

  • – dal 3% al 15%  di quanto non dichiarato e detenuto sul conto corrente in Francia, Paese non incluso nella Black list.

Se avete bisogno di consulenza contatta lo studio al servizio di consulenza on line.

 

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